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E’ stato bocciato con sei insufficienze in altre materie e un voto complessivo pari a 5,91, poco sotto la sufficienza. Ma, secondo il Tar, la scuola, in realtà, «sembra giudicare negativamente il merito della scelta» fatta dai genitori di un liceale barese che, durante la terza ondata della pandemia Covid-19, hanno optato per la didattica a distanza per «tutelare la salute del figlio in un periodo particolare come quello dell’anno scolastico 2020-2021».

Per questo motivo, i giudici del Tribunale amministrativo hanno annullato la bocciatura comminata dai professori e hanno ammesso lo studente barese al quarto anno del liceo linguistico. Il ragazzo, nel frattempo, ha cambiato scuola e, adesso, sembra proseguire gli studi con sufficiente profitto, evidenziano gli stessi giudici nel provvedimento con il quale hanno accolto il ricorso dei genitori.

Il Tar, tra l’altro, sottolinea che la scelta di optare per la Dad è stata «effettuata nel rispetto delle rigorose, quanto discusse disposizioni emergenziali regionali in Puglia». Era stato, infatti, il governatore Michele Emiliano, con diverse ordinanze, a garantire alle famiglie la possibilità di scegliere tra didattica in presenza o a distanza, visto che tra l’autunno 2020 e l’inverno 2021 i contagi Covid erano nuovamente schizzati.

Dopo la bocciatura, prima di ricorrere al Tar, la famiglia dello studente, tra l’altro, aveva chiesto spiegazioni al liceo linguistico, scontrandosi però contro un muro. «I coniugi – riportano i giudici nel provvedimento – avanzavano richiesta scritta di audizione dell’alunno e di accesso agli atti in relazione al verbale dello scrutinio finale del 10/06/2021, evidenziando chiaramente le ragioni del loro personale, concreto e attuale interesse ad agire.

Con nota protocollo numero 4730 del 07/07/2021, il dirigente scolastico respingeva l’appuntamento con l’allievo e negava l’accesso agli atti richiesto con la seguente motivazione: “Ritengo che la stessa sia infondata in quanto tutti i voti e tutte le motivazioni del Consiglio di classe vi sono state comunicate in mia presenza dalla professoressa con dovizia di particolari che va addirittura oltre ogni legittima curiosità». Un atteggiamento che il Tar ha punito.

«La bocciatura scolastica subita dall’allievo – dicono i giudici nella sentenza – resta carente di motivazione e adottata in assenza di una ragionevole e adeguata valutazione di tutti gli elementi caratterizzanti l’anno scolastico 2020/2021, durante il quale l’allievo ha seguito le lezioni con la modalità della didattica digitale integrata». La scuola, cioè, non avrebbe tenuto «conto delle oggettive difficoltà dell’anno scolastico, durante la fase più recrudescente dell’emergenza pandemica da Covid 19».

Per il Tar «non si è considerato che le lezioni, come i corsi di recupero, non erano in presenza e, in un certo senso, si giunge a stigmatizzare il fatto che “la famiglia avrebbe optato per la Dad”, come elemento penalizzante nella valutazione dei docenti». Il Tar, prima di pronunciarsi nel merito, aveva già disposto la sospensione della bocciatura. Questo aveva consentito allo studente di cominciare il nuovo anno scolastico, a settembre 2021, iscrivendosi al quarto anno in un altro istituto superiore, «dove – rilevano i giudici – ha iniziato con sufficiente profitto un nuovo percorso scolastico, integrandosi in una nuova classe con nuovi compagni e nuovi docenti».

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