Un'aula scolastica
3 minuti per la letturaLECCE – Gli insegnanti hanno diritto alla sede più vicina alla propria città di residenza: è quanto stabilito dal Tribunale di Lecce, un caso che potrebbe fare “scuola” e riavvicinare a casa centinaia di professori.
Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale del lavoro di Lecce, il giudice ha accolto il ricorso urgente, ex articolo 700, che era stato presentato dall’avvocato del foro di Bari, Gianluigi Giannuzzi Cardone. La vicenda riguarda un docente che vive in provincia di Brindisi, ma che l’Ufficio scolastico aveva assegnato ad un istituto del Leccese, «ignorando» la preferenza dell’insegnante.
«Deve ritenersi contrario a buona fede adottare un criterio di assegnazione delle sedi che lede l’aspettativa dei docenti a vedersi assegnare la sede più vicina possibile alla propria residenza senza contestualmente salvaguardare un apprezzabile interesse datoriale»: è questa la motivazione con cui il Tribunale di Lecce ha accolto l’istanza del professore.
«Il docente – spiega l’avvocato Giannuzzi Cardone – al momento dell’assunzione da graduatoria concorsuale, si è visto destinato ad una sede in provincia di Lecce, nonostante la disponibilità di posti in sedi di gran lunga più vicine alla propria residenza. Il Tribunale ha accolto la domanda accertando la presenza di un grave errore che ha viziatole operazioni di immissione in ruolo da graduatoria concorsuali svolte in Puglia e che hanno pregiudicato la corretta attribuzione della sede per molti docenti neoassunti per quest’anno scolastico».
«Difatti – aggiunge il legale barese – quest’anno le assunzioni dei docenti sono avvenute anche mediante lo scorrimento di tutte le graduatorie concorsuali ancora vigenti secondo un ordine cronologico, dalle graduatorie del concorso 2016 in poi, ed è stato imposto ai vincitori di esprimere l’ordine di preferenza per l’assegnazione in una delle province della regione».
Coloro che non hanno espresso alcuna preferenza – ha precisato il Tribunale – dovevano essere collocati «in coda al trattamento a domanda senza distinguere tra le diverse graduatorie esistenti», in modo da essere assegnati sui posti rimanenti all’esito complessivo delle operazioni.
«Invece – spiega ancora l’avvocato – l’Usr Puglia si è limitata a collocare costoro solo in coda alla graduatoria concorsuale nella quale erano inseriti e in questo modo ha leso il diritto degli altri vincitori di concorso collocati nelle altre graduatorie concorsuali più recenti che invece hanno espresso la preferenza».
Una modalità organizzativa che non è «rispettosa della clausola generale di buona fede e correttezza» secondo il giudice che ha accolto la richiesta. «L’errore compiuto dall’amministrazione – conclude il legale – assume inoltre una particolare gravità considerando che, a causa di un discutibile vincolo di permanenza nella prima sede di servizio, i docenti neoassunti devono attendere tre anni prima di poter chiedere un trasferimento».
Per il Tribunale, L’Usr, difatti, «non avrebbe subito nessun pregiudizio se avesse trattato prima la posizione di tutti i docenti che avevano espresso una preferenza circa la sede di assegnazione, per poi passare alle assegnazioni di Ufficio. Siffatto metodo di assegnazione si rivela assolutamente identico a quello seguito nel caso in esame dal punto di vista dell’interesse datoriale, e al contempo foriero di importanti ricadute favorevoli nella sfera giuridica dei docenti interessati».
Una sentenza che potrebbe fare giurisprudenza e aprire la strada ad altri ricorsi, finendo per sconvolgere le assegnazioni ad anno scolastico ormai inoltrato.
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