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Il 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle ore 23, si terranno le Elezioni politiche e i cittadini italiani con più di 18 anni saranno chiamati ad esprimere il proprio voto per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ecco come si vota: tutte le informazioni e le indicazioni su come sarà possibile esprimere il proprio voto alla luce delle novità legislative intervenute dall’ultima elezione avvenuta nel 2018.
Per quanto riguarda gli aventi diritto al voto, per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica il diritto di votare è riservato dalla nostra Costituzione solo ai cittadini italiani. Per la prima volta dalla nascita della Repubblica il corpo elettorale per i due rami del Parlamento sarà lo stesso: la legge costituzionale n. 1/2021, che ha modificato l’art. 58 della Costituzione, infatti, adesso disciplina che per votare ad entrambi i rami del Parlamento è ora sufficiente avere raggiunto la maggiore età e non essere incorso in una causa ostativa all’esercizio dell’elettorato attivo.
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Preliminarmente è necessario sapere che per poter votare l’elettore deve portare con sé un documento di riconoscimento assieme alla tessera elettorale. Per quanto riguarda il documento di riconoscimento deve rientrare in una delle seguenti categorie:
- carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, anche se scaduto, rilasciato dalla pubblica amministrazione
- tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare
- tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia
ELEZIONI POLITICHE 2022, COME SI VOTA: LE SCHEDE ELETTORALI
Una volta giunto presso il seggio elettorale i componenti del seggio consegnano all’elettore due schede, una per la Camera (di colore viola – GUARDA IL FAC-SIMILE) e una per il Senato (di colore giallo – GUARDA IL FAC-SIMILE). Le schede riportano il nome dei candidati nel collegio uninominale e accanto a ciascuno di loro, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione collegate. Accanto ai contrassegni delle liste sono stampati anche i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.
Le schede elettorali che verranno utilizzate per le elezioni politiche del 25 settembre riguardano: i 146 collegi uninominali per l’elezione della Camera dei deputati, i 67 collegi uninominali per l’elezione del Senato della Repubblica ed i relativi collegi plurinominali (49 per la Camera, 26 per il Senato) per l’assegnazione proporzionale dei seggi.
ELEZIONI POLITICHE 2022, ECCO COME SI VOTA
Si vota tracciando un segno sul rettangolo che contiene il simbolo della lista prescelta e i nominativi dei candidati per il plurinominale. In questo modo il voto andrà anche al candidato nel collegio uninominale e alla lista collegata nel collegio plurinominale. Se il segno viene tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. Se ci sono più liste collegate, il voto verrà ripartito tra tutte le liste, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.
Si può anche tracciare il segno sia sul candidato per l’uninominale che su una lista collegata il voto sarà valido sia per il candidato che per la lista. Analogamente se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sui nominativi dei candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale collegato. Non è invece consentito il voto disgiunto quindi se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo.
IL CASO SPECIALE DEL VOTO ASSISTITO
Per quanto riguarda il cosiddetto voto assistito possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro grave impedimento fisico.
Sono ammessi al voto assistito gli elettori che, dietro presentazione di una certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, dal comune di residenza, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito (AVD). Possono anche essere ammessi a votare con un accompagnatore gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente. Se manca il simbolo o codice sulla tessera elettorale o se l’impedimento fisico non è evidente il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico, redatto da un funzionario medico designato dalle aziende sanitarie locali, nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.
Il voto assistito non è consentito per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano la sfera psichica dell’elettore. Le disabilità psichiche hanno rilevanza solo quando la patologia comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.
LA FUNZIONE DI ACCOMPAGNATORE AL VOTO
Ogni elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per un solo soggetto diversamente abile. Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto a tale compito. Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve richiedere la tessera elettorale anche all’accompagnatore dell’elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che sia elettore e non abbia già svolto la funzione di accompagnatore e accertarsi se l’elettore fisicamente impedito abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.
ELEZIONI 2022 COME SI VOTA IN OSPEDALE O PER PERSONE NON DEAMBULANTI
Per i degenti in ospedale o in casa di cura è ammessa la votazione sul posto attraverso il cosiddetto seggio mobile ma ai fini dell’attivazione del seggio mobile è necessario fare esplicita richiesta al sindaco del comune nelle cui liste l’elettore è iscritto entro 3 giorni dall’elezione, nel caso di specie entro il 22 settembre 2022.
I cittadini non deambulanti che dovrebbero votare in seggi posti in edifici che presentano barriere architettoniche che rendo impossibile l’esercizio del voto autonomo possono votare, presentando apposita documentazione, in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.
IL NUOVO PARLAMENTO DOPO LA RIFORMA DEL 2021
In seguito alla riforma attuata con la legge costituzionale n1/2021 la conformazione del Parlamento Italiano ha subito delle importanti modifiche, la principale riguarda il numero di componenti che passa da 945 a 600.
Per la Camera, il numero di deputati da eleggere è adesso di 400, dei quali 8 eletti nella circoscrizione estero. I 3/8 dei seggi (146 seggi) sono assegnati nei collegi uninominali, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. Fatto salvo quello della Val d’Aosta che è costituita in un unico collegio uninominale, i restanti 245 seggi sono attribuiti con metodo proporzionale a livello nazionale in 49 collegi plurinominali.
Per il Senato, il numero di senatori da eleggere è di 200, di cui 4 nella circoscrizione estero. I 3/8 dei seggi (67 seggi) sono assegnati nei collegi uninominali, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore (Valle d’Aosta) e quelli del Trentino-Alto Adige (che elegge 6 senatori solo con sistema uninominale), i restanti 122 seggi sono assegnati, in ciascuna regione, nell’ambito di 26 collegi plurinominali, con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti, tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato la soglia di sbarramento.
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