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Illustrazione di Roberto Melis

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L’ATTENZIONE generale è, comprensibilmente, dominata dalla evoluzione dell’epidemia ed è rivolta ai provvedimenti che si annunciano, vengono contestati, mutati o contraddetti, in fine si succedono e vengono variati per organizzare e attuare gli interventi necessari in ambito sanitario, come pure per disciplinare ogni altra attività che determina rischio di contagio e concedere contributi o ristori destinati a mitigare le perdite determinate dalla chiusura di pubblici esercizi e di attività commerciali o produttive.

Rimane sullo sfondo, anche se è chiaramente percepitile, la criticità dei rapporti tra Stato e Regioni nell’esercizio delle rispettive competenze, in materia sanitaria e non solo, che non tocca la soglia del conflitto tra istituzioni ed accresce la incertezza sulle misure che devono adottate e la confusione su chi debba provvedere. Non di rado la rivendicazione di competenze cede il passo allo scarico di responsabilità, quando si manifestano inefficienze nella effettiva organizzazione ed erogazione di servizi i essenziali. Il doppio livello di competenze statali e regionali, in un contesto epidemico e di emergenza sanitaria certamente complesso, di inconsueta gravità e di difficile gestione, non aiuta ad assicurare l’unità di azione e l’efficienza degli interventi che sarebbero necessari.

A fronte di questa esperienza, da più parti si è manifestata la convinzione della necessità di ripensare la riforma del Titolo V della Costituzione, che delinea i rapporti tra Stato e Regioni. Anche i più convinti sostenitori di una ampia attuazione del principio autonomistico, compreso tra quelli fondamentali della Costituzione, ritengono che la disciplina adottata con la riforma del 2001 avrebbe dovuto essere bilanciata dalla introduzione di una clausola di supremazia dello Stato, che è comune anche ai modelli di stato federale.

Se pure dominano i problemi che nascono giorno dopo giorno e che appaiono avere carattere di urgenza, limitarsi alla loro gestione, per quanto possa essere impegnativa, e non avere una attenzione più profonda in una prospettiva di medio periodo significa non risolvere questioni di fondo e attendere problemi che si ripresenteranno continuamente. Del resto il permanere di un ampio contenzioso tra Stato e Regioni, che tocca alla Corte costituzionale risolvere, mostra quanto sia opportuna una maggiore chiarezza nella ripartizione delle competenze tra i due livelli di governo della comunità, e quanto sia necessaria nella loro definizione una logica di sistema che assicuri l’adeguatezza e l’efficienza della complessiva azione pubblica.

Proprio quello che richiede una corretta attuazione del principio di sussidiarietà, che caratterizza la Costituzione. Alcune criticità sono nutrite dallo stesso testo costituzionale. A molti può apparire difficile, e non senza ragione, distinguere o determinare i confini tra materie di competenza esclusiva statale e materie di competenza concorrente, dello Stato e delle Regioni, le quali sono vincolate dai principi fondamentali la cui determinazione è riservata alla legislazione statale.

Ci si chiederebbe, per fare alcune esempi, quale è la diversità o il confine tra le norme generali sull’istruzione, di competenza esclusiva statale, e l’istruzione, di competenza concorrente statale e regionale; come pure tra tutela dell’ambiente e dei beni culturali, di competenza statale, e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, di competenza concorrente. Né mancano le materie che vengono dette trasversali o miste, perché tagliano e attraversano più materie, alcune di competenza statale, altre di competenza concorrente o esclusiva regionale. Immaginare una revisione della Costituzione che rechi maggiore chiarezza nel riparto delle competenze tra Stato e Regioni, e introduca meccanismi di coordinamento, significa aprire un percorso complesso, per gli interessi che tocca e per le procedure che richiede, a partire dalla necessità di una doppia approvazione parlamentare e un possibile referendum confermativo.

Quanto meno si potrebbe introdurre una chiara clausola di supremazia statale, sulla quale l’accordo politico può essere più agevole e ampio, da poter esercitare quando lo richiedano situazioni che mettono in gioco l’interesse nazionale o la sicurezza del Paese, come pure le esigenze unitarie dei servizi pubblici e delle grandi reti di infrastrutture. In una prospettiva di breve periodo l’unità di disciplina e di azione, da porre in capo allo Stato, potrebbe essere assicurata mettendo in campo gli strumenti che anche l’attuale testo costituzionale prevede.

Sarebbe possibile, meglio ancora opportuno o addirittura necessario, non lasciare nel mare grande dell’intero ordinamento i principi fondamentali della legislazione dello Stato, che vincolano le Regioni nelle materie di competenza concorrente, ma almeno in alcuni ambiti determinarli con apposite leggi ordinarie che circoscrivono, indirizzano e unificano, per quanto necessario, l’azione delle Regioni.

Inoltre il Governo può sostituirsi alle Regioni, in materie di loro competenza, quando lo ricorra una situazione di grave pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica, o lo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti sociali. In queste situazioni rientra l’attuale emergenza sanitaria. Ancora una volta una legge ordinaria può definire in modo opportuno le modalità di esercizio di questo potere.

Sullo sfondo rimane un capitolo sostanziale e più rilevante, che riguarda l’insieme della finanza pubblica e la ripartizione delle risorse destinate alle diverse aree del territorio. Sotto il primo aspetto c’è da chiedersi se non sia necessaria una valutazione della efficienza della spesa pubblica i cui risultati abbiano conseguenze anche sulla sula allocazione delle risorse al livello statale o regionale. Come pure se per alcune materie la moltiplicazione dei centri di regolamentazione e di gestione, senza correttivi, finisca con generare disfunzioni e diseconomie.

Sotto il secondo aspetto il modello del cosiddetto federalismo fiscale, basato sul gettito dei tributi erariali riferibili al territorio, deve essere integrato, come pure la costituzione prevede, dal fondo perequativo per le Regioni con minore capacità fiscale per abitante, e con risorse aggiuntive e interventi statali per promuovere lo sviluppo delle aree svantaggiate, rimuovere gli squilibri economici e sociali e garantire i diritti della persona. Ne va della unità del Paese e dell’eguale godimento dei diritti da assicurare a tutti i cittadini.


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