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Forse per attuare davvero il Recovery Plan, per rispettare davvero le scadenze temporali imposte dalla Unione Europea dovremmo ridare ruolo e funzione allo strumento del “promotore”, a quello strumento che consente il ricorso ad un operatore economico che partecipa ad un Partenariato Pubblico Privato.

Disponiamo dal lontano 2001 di un elenco di opere approvato per Legge (Legge 443/2001) e riconfermato più volte in varie occasioni tra cui proprio in occasione del Recovery Plan in cui per oltre il 90% tale elenco è rimasto invariato per cui non abbiamo bisogno di redigere nuovi elenchi coerenti a quanto previsto dall’articolo 37 bis della Legge 109/1994. In particolare la Legge 109 del 1994 all’articolo 37 bis precisa:
Art. 37-bis. – Promotore. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati «promotori», possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all’art. 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all’art. 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l’indicazione degli elementi di cui all’art. 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l’importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d’ingegno di cui all’art. 2578 del codice civile 247. Tale importo, soggetto all’accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5% del valore dell’investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.

  1. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.
    La figura del “promotore” è poi ricomparsa anche nel Decreto Legislativo 50/2016 (Codice Appalti) nella Parte IV – Partenariato Pubblico Privato e contraente generale ed altre modalità di affidamento (dall’art. 179 al 191).

Dovrebbe quindi prendere corpo da subito, in quanto disponiamo sia di uno specifico interesse dello Stato nell’attuare un preciso quadro di interventi, sia di un diffuso interesse da parte di imprenditori o di associazioni temporanee di imprese o di consorzi a realizzare determinati interventi presenti all’interno del Recovery Plan; questo interesse dovrebbe essere supportato dalla presentazione di specifiche soluzioni progettuali a livello di massima, soluzioni progettuali tecniche ed economiche.

La Stazione appaltante dovrebbe scegliere quella più coerente alle proprie aspettative e porre in gara la proposta solo per quanto concerne la dimensione economica, se dovessero esserci offerte economiche più convenienti il soggetto scelto in prima fase potrà o adeguarsi alla offerta più conveniente o, in caso contrario, riceverà solo le spese sostenute per la redazione del progetto di massima.

Questa soluzione renderebbe possibile una immediata disponibilità di progetti e di offerte ed al tempo stesso annullerebbe le lungaggini insite all’interno delle Amministrazioni preposte alla redazione dei progetti. Ma la cosa più interessante di tale metodo è legata alla possibilità di ricorrere allo strumento del Partenariato Pubblico Privato.

A tale proposito sono utili due esperienze riportate pochi giorni fa da Il Sole 24 Ore: i casi più recenti riguardano i Comuni di Varese e di Trento. A Varese un fondo internazionale di matrice franco – americana specializzato in infrastrutture si è fatto avanti per investire nel progetto tramtreno, cioè nella trasformazione dell’attuale tratto ferroviario Varese – Laveno Mombello, gestito dalle Ferrovie Nord in tramvia. Un investimento da 200 milioni di euro.
A Trento la società Pavimental, controllata dal Gruppo Aspi ha presentato, in consorzio con Alstom Ferroviaria e Meridiam (gruppo francese specializzato nel finanziamento di opere infrastrutturali), un progetto di partenariato pubblico privato alla Provincia di Trento per la realizzazione della tramvia Trento Nord. L’investimento stimato è di 280 milioni di euro. La proposta prevede la realizzazione della infrastruttura in sede fissa (7,8 Km) e della officina per la manutenzione dei mezzi, oltre alla fornitura di 11 tram tutti costruiti da Alstom. Il Consorzio vuole costruire il tratto tramviario, garantirne la manutenzione e assicurarsi un corrispettivo sotto forma di canone di concessione.

Ho preso questi due esempi e non solo le grandi opere come quelle di competenza delle Ferrovie dello Stato perché ho ritenuto opportuno ed urgente che le risorse del Recovery Plan di competenza degli Enti locali siano subito supportate da strumenti davvero capaci di passare dalla intuizione progettuale alla cantierabilità. Lo so che per alcune opere il Partenariato Pubblico Privato non è facilmente utilizzabile però ricordo che per le opere portuali, in cui davvero è difficile disporre di un ritorno di investimento a breve, è possibile ricorrere all’utilizzo dei proventi da IVA generati proprio nei vari scali portuali; a tale proposito la piastra logistica Maersk a mare nel porto di Savona è stata realizzata utilizzando 150 milioni di euro pubblici e 300 milioni di euro privati.

Non scegliere questa via significa rimanere bloccati alla logica delle procedure tradizionali, procedure che, anche se supportate dalla figura di Commissari carichi di buona volontà e di elevata professionalità, non potranno incrinare minimamente il muro della indifferenza del soggetto pubblico e del soggetto privato; con il Partenariato Pubblico Privato viene, a mio avviso, finalmente meno questa folle ed imperdonabile atarassia.


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