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L’accentuarsi della diffusione della epidemia in tutto il territorio nazionale fa emergere ritardi e manchevolezze nella riorganizzazione sanitaria che sarebbe stato necessario progettare e attuare, per gli aspetti di prevedibile emergenza, facendo tesoro della esperienza maturata.

Nonostante il maggiore coinvolgimento delle Regioni nelle misure da adottare, permangono le contese dei loro Presidenti con il Governo sui provvedimenti che vengono o dovrebbero essere messi in campo per prevenire la diffusione dell’epidemia, per fronteggiare l’aumento esponenziale dei contagi, per evitare la saturazione dei reparti di terapia intensiva. Sotto quest’ultimo aspetto le maggiori preoccupazioni riguardano il sud del Paese, che pur con un numero minore di contagiati, rispetto alla popolazione residente, desta maggiori preoccupazioni per il minor numero di posti letto disponibili in terapia intensiva. Questo divario tra diverse aree del Paese rispecchia lo stato generale della sanità, come degli altri servizi pubblici resi al cittadino.

DIRITTO ALLA SALUTE

Che il divario dipenda dalla minore disponibilità di risorse finanziarie, come ha più volte sottolineato questo giornale analizzando dati ufficiali di bilancio e rilevazioni oggettive di fonti pubbliche, oppure sia imputabile a una minore efficienza e capacità organizzativa, non è alternativa rilevante, se si tratta di valutare se questo esito di divario nei mezzi e nel livello di tutela della salute sia compatibile con i principi costituzionali e se esistano rimedi per superare le inadeguatezze.

L’obiettivo da perseguire, come dovere costituzionale, è l’eguale tutela della salute su tutto il territorio nazionale. Garantire le cure e le necessarie prestazioni sanitarie è un mezzo per assicurare l’effettivo godimento di questo diritto, che la costituzione considera fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, e che non ha un’ampiezza diversa in dipendenza della Regione nella quale il cittadino vive. Risponde a questa esigenza che sia lo Stato, quindi unitariamente, a determinare i livelli delle prestazioni concernenti i diritti sociali e le relative prestazioni, che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale, anche se, come per la salute, si tratta di materia di competenza concorrente, dello Stato e delle Regioni.

DIVARIO DI RISORSE

È difficile sostenere che i medesimi livelli delle prestazioni possano essere assicurati, come si dovrebbe, in tutto il territorio nazionale, se è evidente il divario di finanziamento statale della sanità per le diverse Regioni. Sembrerebbe intuitivo che, rimesso il potere e la responsabilità della organizzazione e della gestione alle autonomie regionali, non si possano ottenere eguali livelli di assistenza se è molto diverso l’ammontare “pro capite” delle risorse assegnate per questo servizio.

Il divario di risorse disponibili per la sanità nei diversi territori non è neppure giustificato dal cosiddetto federalismo fiscale, la cui finalità non è quella di dividere il Paese a seconda della ricchezza prodotta in ciascuna Regione. La costituzione prevede che queste dispongano di compartecipazioni al gettito dei tributi statali riferibili al loro territorio, evidentemente rapportato alla ricchezza prodotta. Ma allo stesso tempo garantisce l’eguaglianza, stabilendo che lo Stato istituisca un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante. E se questo non bastasse lo Stato dovrebbe destinare risorse aggiuntive per rimuovere gli squilibri e garantire l’effettivo godimento dei diritti della persona, primo tra tutti il diritto alla salute.

Se le parole hanno un senso, e nella costituzione come in ogni legge lo hanno, perequare significa rendere eguale, portare allo stesso livello le risorse da attribuire.

FONDO PEREQUATIVO

Il fondo perequativo non è un elemento simbolico, non si può ritenere che l’ammontare sia un puro frutto di discrezionalità politica e non esistano criteri costituzionali per orientarne la determinazione. Il criterio che trova un aggancio testuale e risponde a ragionevolezza, è rapportare le risorse agli abitanti e ricondurre ad equilibrio la spesa per abitante.

Resta la frequente osservazione di chi sostiene che le amministrazioni delle Regioni meridionali sono meno efficienti e hanno minore capacità organizzativa e di spesa, da cui deriverebbe il diverso livello di erogazione dei servizi, non imputabile al divario di risorse finanziarie rispetto alle altre Regioni.

Anche se questo, nella generalizzazione che comporta, fosse vero, non mancano i rimedi che dovrebbero essere attuati. Ancora la costituzione stabilisce che il Governo può sostituirsi, in un corretto esercizio della sussidiarietà, agli organi delle Regioni e degli enti locali quando sia richiesto dalla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali.

* Presidente emerito della Corte costituzionale


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