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La protesta dei giovani per la salvaguardia del pianeta

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La tutela dell’ambiente e della natura diventa legge nel 2022 con l’inserimento nella Costituzione italiana: un patto generazionale per un futuro in salute


L’11 febbraio del 2022, con la Legge Costituzionale n. 1/2022, la tutela dell’ambiente e della natura entrava nella Carta costituzionale italiana. Una riforma di cui a dire la verità pochi si sono accorti, ma che è destinata ad incidere profondamente sulle scelte politiche del legislatore nel prossimo futuro.
La questione ambientale, come è noto, ha assunto con il tempo una sempre maggiore rilevanza. Non solo nel dibattito politico ed economico ma anche in quello giuridico.
Il dibattito legato al climate change e l’allarme da esso generato hanno provocato la nascita di movimenti di protesta. Che lamentano la mancata presa di coscienza della problematica ambientale da parte dei Governi di tutto il mondo.
Sul piano internazionale, per restare in Europa, il TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) ha sancito la competenza concorrente della legislazione interna con quella dell’Unione in materia ambientale.

All’interno di un simile impianto giuridico, il quadro sovranazionale si è arricchito di importanti atti d’impulso a livello politico. Il più rilevante dei quali è il documento programmatico varato nel 2019 da parte della Commissione europea, il cosiddetto Green Deal. Per mezzo di questo, l’Unione persegue il fine di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, adottando modelli di crescita economica idonei allo scopo.
Sul piano interno ciò non poteva non generare una diversa sensibilità, rispetto al tema dell’ambiente, anche sul piano costituzionale, originariamente spoglio di espliciti riferimenti sul tema, rendendo necessaria una specifica tutela.

Il percorso di revisione costituzionale, originato da una serie di proposte di legge, ha incontrato pochi ostacoli. Raggiungendo la maggioranza qualificata indispensabile all’approvazione della modifica senza bisogno di ricorrere alla (eventuale) consultazione referendaria prevista dall’art. 138 co. 2 Cost., uno strumento destinato risolvere il possibile impasse generato da un mancato accordo politico.
L’intervento ha riguardato gli artt. 9 e 41 della Costituzione.
All’art. 9 della Costituzione, è stato aggiunto un terzo comma, ove si prevede che “la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”, prevedendo una riserva di legge tesa a disciplinare le forme di tutela degli animali.
L’art. 41, invece, è stato modificato nei suoi commi secondo e terzo.

All’interno di tale ultimo articolo si dispone, da un lato, che l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, anche “alla salute” e “all’ambiente” e, dall’altro, che la legge determina i programmi e controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere destinata e coordinata a fini non soltanto sociali ma anche “ambientali”.
La collocazione sistematica, all’interno della Carta Costituzionale, specifica l’ambito operativo in cui la riforma ha inciso.
Modificato anche l’art. 9, seppure in una forma additiva, all’interno dei “principi fondamentali” della Costituzione.
Ciò svela da un lato la portata innovativa della riforma (in precedenza non si era mai innovato sui principi fondamentali contenuti nei primi 12 art. della Costituzione). Dall’altro l’esigenza di elevare la tutela dell’ambiente da semplice materia di riparto delle competenze legislative (attuate con la riforma dell’art. 117 cost.) a “valore imprescindibile dell’intera trama costituzionale”, come efficacemente ha scritto la prof.ssa Ida Angela Nicotra.

I contenuti del riformato art. 41, nucleo centrale della c.d. “Costituzione economica”, incidono invece sul delicato binomio “economia- ambiente”, indicando al legislatore la chiave di una rinnovata collocazione sul versante programmazione e coordinamento dell’attività d’impresa.
Il tema è particolarmente delicato, basti pensare al celebre intervento della Corte Costituzionale (9.5.2013 n. 85) precedente alla nostra riforma, quando i giudici della Consulta furono chiamati a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del decreto legge 207/12 recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli occupazionali.
In assenza di espliciti riferimenti normativi di rango costituzionale, l’Alta Corte, sulla base della precedente giurisprudenza costituzionale, ha rimarcato la rilevanza della salute e dell’ambiente quali valori da contemperare necessariamente con l’iniziativa economica.

La riforma costituzionale, individuando nel binomio “salute-ambiente” un presidio di tutela rispetto all’azione di indirizzo dell’attività economica, rafforza quell’esigenza di “bilanciamento” che la Corte Costituzionale aveva ritenuto necessario ed imprescindibile nell’attività di Governo e Parlamento quando sono chiamati a legiferare in tema.
Infine, non si può sottacere l’importanza del già detto riferimento contenuto nell’art. 9 ad una “tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi” che la Repubblica deve assicurare nell’“interesse delle generazioni future”
La prospettiva intergenerazionale dell’intervento riformatore è probabilmente la parte più innovativa della riforma.

La normazione ordinaria non potrà più prescindere dalle valutazioni che, in tema di impatto ambientale, essa potrà avere sulle generazioni future, con specifico riferimento ai peculiari ambiti di tutela dell’ecosistema e biodiversità, sui quali, come è noto, la sensibilità delle nuove generazioni è particolarmente attenta.
Stricto sensu, giuridicamente, è forse più appropriato parlare di interessi delle future generazioni piuttosto che di diritti veri e propri.
Ma sicuramente, avere introdotto nell’alveo costituzionale una dimensione intertemporale che impone di tenere nel debito conto il desiderio dei giovani di vivere in un ambiente che sia sempre adeguatamente tutelato, costituisce una significativa e apprezzabile novità.
Almeno di questi tempi.


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