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La Corte Costituzionale

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L’esigenza di riequilibrare i rapporti tra Stato e Regioni nella disciplina degli interventi per fronteggiare l’epidemia, e la necessità di ricondurre a correttezza costituzionale l’esercizio delle rispettive competenze, trova ora una solida base nella sentenza depositata il 12 marzo dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale di gran parte delle “misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COVID-2” disposte dalla Regione autonoma Valle d’Aosta con la legge regionale del 9 dicembre 2020.

L’esito del giudizio si poteva in buona misura prevedere, avendo la Corte già sospeso in via cautelare, con una ordinanza del 14 gennaio scorso, l’efficacia della intera legge. Un intervento di urgenza, in attesa del giudizio sul merito delle questioni, mai adottato in precedenza. La motivazione della sentenza, di esemplare chiarezza, individua la competenza costituzionale nella quale rientrano le misure dirette a fronteggiare questa epidemia, ne definisce i contorni ed offre un quadro per quanto possibile completo che dovrebbe consentire di evitare le continue invasioni di campo che hanno contraddistinto in questa materia i rapporti delle Regioni con lo Stato.

La Corte costituzionale ha affermato che rientra nella materia “profilassi internazionale”, che l’articolo 117 della costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato, “la cura degli interessi che emergono innanzi ad una malattia pandemica di larga distribuzione geografica, ovvero tale da dover essere reputata ‘internazionale’, sulla base della diffusività che la connota”.

Una competenza statale a tutto tondo, che non lascia spazio alla invocazione di ambiti toccati dalla disciplina di contrasto alla diffusione dell’epidemia nei quali si eserciterebbero competenze regionali, perché la profilassi internazionale “include la prevenzione o il contrasto delle malattie pandemiche, tale da assorbire ogni profilo della disciplina”.

La sentenza richiama anche “l’esigenza di una disciplina unitaria di carattere nazionale idonea a preservare l’uguaglianza delle persone nell’esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l’interesse della collettività”, esigenza idonea a radicare la competenza statale, che sussiste nel caso esaminato di una malattia contagiosa in grado di diffondersi a livello globale.

Affiorano in tal modo due principi: l’eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti fondamentali, anche di carattere sociale, che deve essere assicurata indipendentemente dalla territorialità regionale, e un livello di interesse comune nazionale, che solo la legge statale può assicurare. La prospettiva è quella della sussidiarietà, che valorizza le autonomie locali nel livello di loro appropriata competenza, ma allo stesso tempo consente di ricondurre l’esercizio delle competenze al livello statale a fronte di un interesse nazionale che lo rende necessario e lo giustifica.

Questi principi potrebbero condurre a mettere ordine alla disciplina introdotta, nella indicazione delle competenze statali e regionali, con la riforma del Titolo V della costituzione, con due strumenti. Il primo mediante la chiara enunciazione del principio di supremazia e dell’interesse nazionale nell’articolo 117, più semplice nella formulazione ma più complesso per la procedura di revisione costituzionale che richiede. Il secondo che richiede invece leggi ordinarie, ma è più complesso nella elaborazione dei contenuti di leggi organiche che delineino i principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato, ai quali le Regioni si debbono attenere nelle materie di competenza concorrente.

La sentenza della Corte costituzionale ha avuto un primo effetto, al di là della questione decisa, per ricondurre nel loro ambito l’esercizio delle competenze regionali. La Regione Piemonte, dopo avere sospeso la somministrazione del vaccino AstraZeneca, per asserita cautela dopo la morte di una persona alla quale era stato inoculato, ma senza che fosse stata accertata la correlazione tra vaccino ed evento avverso, ha immediatamente fatto marcia indietro quando dal Ministero della salute si è affermata la competenza statale e la necessità del coinvolgimento dell’Agenzia italiana del farmaco.

Ancora una volta la sentenza della Corte ha fissato i criteri per porre anticipatamente ordine in questa materia, stabilendo che rientrano nella competenza statale non solamente le misure relative alla quarantena o alle restrizioni imposte alle attività quotidiane quali fonti di diffusione del contagio, “ma anche l’approccio terapeutico; i criteri e le modalità di rilevamento del contagio tra la popolazione; le modalità di raccolta dei dati: l’approvvigionamento dei farmaci e dei vaccini, nonché i piani per la somministrazione di questi ultimi”, chiudendo con un “e così via” che lascia la serie di competenze statali aperta a tutto quanto serve per fronteggiare l’epidemia e la sua diffusione.

Speriamo che tutto ciò sia sufficiente per porre fine alle incursioni dei più audaci Presidenti di Regione, mediante dichiarazioni, preannuncio di provvedimenti o ordinanze, in una materia che ora è chiaramente di competenza statale.


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