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Il confronto governo-sindacati a Palazzo Ghigi il 1° maggio

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 di ieri il Decreto legge n. 40 del 4 maggio (cosiddetto Decreto lavoro) che introduce, con decorrenza immediata, una serie di misure a sostegno del reddito dei lavoratori e di revisione di alcuni istituti di diritto del lavoro di particolare interesse per le imprese. Il provvedimento, che conta 45 articoli, è accompagnato da una relazione tecnica. Vediamo nel dettaglio le misure più salienti.

Nasce l’Assegno di inclusione

Saranno 733mila i nuclei beneficiari dell’Assegno di inclusione, il nuovo strumento che sostituirà dal 2024 il Reddito di cittadinanza, per un costo stimato per il prossimo anno in 5,487 miliardi. Lo quantifica la Relazione tecnica. Il numero dei nuclei beneficiari sale progressivamente nel decennio, fino ad arrivare a 808mila per un costo 6,053 miliardi nel 2033. Per la quantificazione degli oneri, si legge nella relazione, “si è tenuto conto dei tassi di ingresso e uscita sperimentati nell’analisi dell’andamento dei nuclei percettori del Reddito di cittadinanza e delle variabili demografiche”.

A valere su questa platea si ipotizzano 18mila assunzioni l’anno per i contratti a tempo indeterminato e 47mila l’anno per i contratti a tempo determinato e stagionali, con un costo per l’esonero contributivo previsto che va da 78,3 milioni nel 2024 a 119,4 milioni nel 2033.

Con “Supporto” 80mila assunzioni in 2023.  Il Supporto per la formazione e il lavoro, il nuovo strumento di attivazione al lavoro, partirà dal 1° settembre prossimo. Prevede la partecipazione a progetti di formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, d’età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore ISEE familiare non superiore a 6.000 euro annui,  che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione. L’attivazione dei beneficiari può prevedere l’adesione ai percorsi previsti dal Programma nazionale GOL, valorizzando, accanto alla formazione, anche i servizi al lavoro. Previa dichiarazione di immediata disponibilità e stipula di un patto di servizio personalizzato, i beneficiari ricevono per un periodo massimo di 12 mensilità un’indennità di partecipazione alle misure di attivazione di 350 euro al mese. Riguarderà 175mila beneficiari nel 2023 (per una spesa di 112,5 milioni), che saliranno a 322mila il prossimo anno (costo 1,354 miliardi). La relazione tecnica stima una progressiva flessione dal 2025 (284mila beneficiari) al 2033 (133mila). Per calcolare gli oneri dell’esonero contributivo previsto per chi assume percettori del “Supporto”, si ipotizza, nel 2024, 25mila assunzioni con i contratti a tempo indeterminato e 55mila con quelli a tempo determinato e stagionali, che dal 2025 diventano, rispettivamente, 6mila e 13mila rispettivamente.

Fringe benefit e welfare aziendale. Sulla falsariga di quanto previsto nel 2022 per la generalità dei lavoratori, il Decreto riconosce ai soli lavoratori dipendenti con figli a carico l’innalzamento del limite di esenzione fiscale da 258,23 a 3.000 euro nel solo 2023. Tra i beni e sevizi ceduti che non concorrono alla formazione del reddito rientrano anche le utenze domestiche relative ad acqua, luce e gas. Per il riconoscimento dei nuovi importi il dipendente dichiara al datore di lavoro il codice fiscale dei propri figli. Per l’innalzamento della soglia sono stati stanziati 142,2 milioni per il 2023 e 12,4 milioni per il 2024.

Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani che: non abbiano ancora compiuto 30 anni di età; non lavorino né siano inseriti in corsi di studi o di formazione e siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

L’incentivo è cumulabile con lo sgravio giovani, anche nella sua misura prevista fino al 31 dicembre 2023, e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.

Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità, viene istituito un fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del terzo settore per le assunzioni obbligatorie ex Legge n. 68 del 1999 di soggetti disabili di età inferiore a trentacinque anni, assunti con contratto a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023.

Viene previsto fino al 31 dicembre 2023 al fine di consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, la possibilità di stipulare un accordo integrativo in sede ministeriale per rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro con accesso allo scivolo pensionistico entro un arco di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. La misura è riconosciuta per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi. Resta confermato il numero massimo di lavoratori ammessi allo scivolo pensionistico previsti nell’originario contratto di espansione.

Il Fondo Nuove Competenze viene incrementato nel periodo 2021 – 27 con risorse del Piano nazionale giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal Programma operativo complementare per le politiche attive e l’occupazione.

E’ previsto che la specifica maggiorazione dell’assegno unico universale per i nuclei in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, spetta anche ai minori appartenenti a nuclei nei quali al momento della presentazione della domanda, è presente un solo genitore lavoratore poiché l’altro è deceduto.

Nel testo definitivo, infine, non è più contenuto l’articolo, presente nella bozza, con lo stanziamento per la proroga di altri sei mesi della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria, in scadenza il 31 dicembre 2023 ed estesa fino al 30 giugno 2024.


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