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NAPOLI – Se la figlia non studia e non si laurea, neppure a 36 anni, il padre (separato) non deve più corrisponderle l’assegno di mantenimento: si tratta del principio di «autoresponsabilità » che, nel caso in questione, la studentessa ultrafuoricorso ha evidentemente violato. E’ di questo avviso la giudice del Tribunale di Napoli Carla Hubler che, ribaltando un precedente verdetto, ha sospeso l’assegno.
La storia è simile a tante altre, ma l’epilogo no, perché finora vi è una certa tendenza a conservare «comunque » l’assegno destinato ai figli maggiorenni che non lavorano. E’ andata diversamente a un bancario in pensione di Portici che alcuni anni fa si è separato consensualmente dalla moglie, ex estetista. La figlia, che da grande voleva fare il medico, si è iscritta all’università all’età di 18 anni, ma 18 anni dopo non è ancora riuscita a coronare il suo sogno.
E il padre si è stufato di versarle l’assegno mensile: 300 euro. Il presidente del Tribunale, però, gli dà torto e conferma l’accordo sottoscritto al momento della separazione. Un altro giudice, quello del processo civile avviato con l’istanza di divorzio, accoglie invece le lamentele dell’ex bancario, che chiedeva di rivedere gli accordi stipulati in precedenza a proposito del mantenimento della figlia. E decide di sospendere l’assegno. «Tenuto conto – si legge nel provvedimento, pubblicato dal quotidiano – dell’età della figlia, del tempo trascorso dall’iscrizione all’università, dal tenore della documentazione sul percorso e sullo stato di avanzamento degli studi», va «sospeso l’assegno di contributo al mantenimento della figlia in ragione del principio di auto-responsabilità ».
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