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1. PREMESSA
In data 28/07/2016 il Direttore Generale delle Politiche Agricole, Forestale e Alimentare della Regione Campania, in qualità di Autorità di Gestione del PSR Campania 2014/2020, ha adottato le Disposizione Generali Attuative del Programma e i bandi tipo delle tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2, 5.2.1 e 6.1.1.
Coldiretti Campania ha provveduto a divulgare il provvedimento di che trattasi fra i propri associati e a promuovere incontri anche con la componente tecnica nei quali sono stati approfonditi i diversi aspetti connessi alla partecipazione di potenziali beneficiari al Programma di Sviluppo Rurale della Campania. Gli incontri, svoltisi ad iniziativa delle articolazione periferiche dell’Organizzazione, sono stati intensificati a seguito della adozione dei bandi definitivi, delle tipologie di intervento alle quali si è fatto cenno prima, avvenuta con DRD n. 46 del 12/09/2016, nei quali sono stati versati gran parte dei contenuti esplicitati nei bandi tipo.
Nel corso degli incontri sono emersi elementi di criticità, alcuni afferenti alle “Schede” delle tipologie di intervento oggetto dei bandi, altri riguardanti le griglie dei criteri di valutazione adottate per la selezione delle proposte, altri infine concernenti taluni aspetti dei bandi adottati.
Nel presente documento vengono riportate le proposte di modifica delle “Schede” delle tipologie di intervento del PSR richieste dalla Regione, la cui formulazione ha preso in considerazione soltanto quelle oggetto dei bandi regionali.
L’occasione della formulazione di tali proposte è stata colta come utile occasione per indicare gli aggiornamenti destinati a promuovere un adeguamento dei bandi delle tipologie di interevento già citate rispetto alle criticità emerse nel corso di questa lunga fase di divulgazione e avvio dell’attuazione dei bandi stessi.

2. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE SCHEDE DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO DEL PSR
2.1 Introduzione della Misura 14 “Benessere degli animali”
In Campania l’importanza del settore zootecnico è certamente rilevante. In alcuni comparti essa vanta una leadership esclusiva, comparto bufalino, e soprattutto nelle zone di pianura irrigua anche l’allevamento bovino da carne presenta caratteristiche di pregio. Appare pertanto importante promuovere condizioni il più possibile favorevoli al benessere degli animali allevati, introducendo la specifica misura prevista dal Regolamento 1305/13. In questo senso si richiede che alla stregua del PSR 2007-2013 anche il vigente PSR offra agli allevatori campani la possibilità di ricevere aiuti destinati a promuovere il benessere degli animali.

2.2 Modifica della Scheda della tipologia di intervento 4.1.1
Dimensione economica dell’azienda
È l’aspetto di maggiore criticità emerso anche in occasione dei confronti che si sono avuti con l’Assessorato all’Agricoltura in ordine alle principali problematiche del PSR 2014/2020. Coldiretti Campania ha effettuato in proposito una seria analisi per verificare l’applicabilità delle indicazioni scaturenti dal PSR in ordine al ricorso alla Produzione Standard (PS) per individuare la dimensione economica delle aziende e determinare la spesa per queste ammissibile ai finanziamenti del PSR sulla base di cinque scaglioni di PS.
Le conclusioni sono così riassumibili:
Il raggiungimento delle soglie minime di Spesa Ammissibile richieste per accedere al PSR 2014-2020, pari rispettivamente a 25.000 euro nelle Macroaree A e B e 15.000 euro nelle Macroaree C e D di Produzione Standard, risulta estremamente problematico. Si tenga conto che il 41% delle aziende ubicate nelle prime macroaree non può raggiungere la soglia minima indicata. Per quelle localizzate nelle Macroaree C e D la soglia minima fissata non può essere raggiunta dal 46% del totale.
sensibilmente ampia è la fascia di aziende la cui produzione Standard, pur permettendo di accedere al PSR, dà luogo ad un volume di spesa ammissibile estremamente contenuto, insufficiente a realizzare adeguati miglioramenti strutturali: 43% nelle macro aree A e B; 50% nelle macro aree C e D.
La determinazione della spesa ammissibile mediante moltiplicazione della Produzione Standard per coefficienti prefissati per ciascun scaglione è una peculiarità che si è riscontrata solo per tre regioni in Italia: Emilia Romagna, Campania e Valle d’Aosta. Le scelte in base alle quali la Regione ha adottato questo metodo di calcolo non sono note, né sembrano corrispondere alle caratteristiche delle aziende agricole campane sotto il profilo altimetrico, socio-economico e strutturale.
Si acclude alla presente copia dell’“Analisi dell’applicabilità della misura 4.1.1 del PSR 2014-2020 della Regione Campania” (Allegato 1) svolta da Coldiretti Campania, nella quale sono riportate gli aspetti salienti del lavoro di approfondimento, sulla tematica della Produzione Standard e della determinazione della spesa ammissibile.
Sulla base degli approfondimenti svolti sull’argomento risulta necessario riformare organicamente questa parte del PSR, procedendo a fissare in modo più semplice, come adottato dalla stragrande maggioranza delle regioni italiane, le modalità per la definizione delle dimensioni economiche delle aziende agricole. Appare nello stesso tempo utile adeguare le voci prese a base per il calcolo della PS prevedendo esplicitamente di computare nella PS stessa il contributo delle coltivazioni intercalari e delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, considerando anche i processi produttivi relativi alle attività di diversificazione del reddito agricolo ovvero quelli non compresi dal “set” dei processi previsti dal sistema di calcolo della PS (coltivazioni di tartufi, elicicoltura, etc.).

Importo e aliquote di sostegno
L’importo massimo del contributo pubblico concedibile a ciascuna azienda agricola per l’intero periodo di programmazione è fissato in 1.500.000 Euro, viene inoltre precisato che l’importo di spesa ammissibile per azienda per l’intero periodo di programmazione è determinato sulla base degli scaglioni di prodotto standard. L’indicazione che la spesa ammissibile per azienda, contenuta in quest’ultima disposizione, va riferita all’intero periodo di programmazione risulta in contraddizione con la disposizione precedente che fissa il tetto dell’importo massimo concedibile per azienda per l’intero periodo di programmazione. Si chiede pertanto che laddove il calcolo della PS, in base agli scaglioni anzidetti, determini un volume di spesa ammissibile che non assorbe, in termini di contributo pubblico, il tetto di contributo concedibile sopra indicato l’azienda interessata possa accedere nel corso di vigenza del PSR 2014-2020 più di una volta al programma fino alla concorrenza del limite massimo di contributo concedibile.

 

Piano degli investimenti e progetto di miglioramento materiale aziendale
Il piano degli investimenti e il progetto di miglioramento materiale aziendale, costituiscono gli elaborati più significativi che connotano la proposta del richiedente.
Il primo contiene la strategia di sviluppo sostenibile dell’azienda, il secondo declina tale strategia in interventi operativi per i quali si chiede l’intervento del PSR. Nonostante il rilievo strategico di tali documenti, la griglia dei criteri di valutazione non prende in considerazione i documenti in argomento, sicché essi non sono valorizzati adeguatamente ai fini di un giudizio, che pur dovrebbe esserci, sulla qualità della proposta. Sicché la valutazione della stessa avviene sulla base di criteri che non prendono in considerazione il merito tecnico della strategia di sviluppo aziendale e del progetto di miglioramento da realizzare.
Coldiretti ritiene, pertanto, necessario riaprire il dibattito relativo alla declinazione dei principi di selezione contenuti nel PSR per individuare criteri applicativi degli stessi in grado di valorizzare più adeguatamente il “piano degli investimenti” e il “progetto di miglioramento” allo stesso sotteso.

Lavori in economia
I lavori in economia sono esclusi dal PSR. Tale scelta andrebbe ripensata alla luce della considerazione che tra i costi ammissibili figurano, nell’ambito della categoria dei miglioramenti fondiari anche gli interventi per la “razionalizzazione” degli impianti delle coltivazioni arboree esistenti, nonché quelli riguardanti sia la sistemazione superficiale dei terreni per eliminare i ristagni idrici che l’adeguamento della viabilità aziendale. Per la realizzazione di tali investimenti la stragrande maggioranza delle aziende agricole della Campania possiede quel minimo di attrezzature tecniche necessarie a realizzarli e naturalmente anche le competenze per eseguirli in modo razionale. Non si comprendono le ragioni dell’esclusione di questa tipologia di investimenti che, peraltro, è stata, via via, sempre meglio normata dalle disposizioni regolamentari e da quelle riguardanti l’ammissibilità delle spese, che hanno finito enormemente con ridurre enormemente, se non eliminare del tutto, gli spazi di accessi a questa tipologia di lavori determinati da atteggiamenti opportunistici.

Produzione aziendale oggetto di commercializzazione e trasformazione
La disposizione del PSR in base alla quale nel caso di commercializzazione e/o trasformazione delle produzioni aziendali la produzione commercializzata e/o trasformata deve essere necessariamente per almeno i 2/3 di provenienza aziendale, non risulta allineata con le disposizioni che regolano tale aspetto contenute nella Legge di Orientamento (D. Lgs. 228/2001 e successivi). Queste ultime infatti prevedono che debba essere soddisfatto solo il requisito della prevalenza della materia prima aziendale nei quantitativi globalmente commercializzati e/o trasformati dall’azienda. Si rende pertanto opportuna, nella fase di avvio del Programma, l’adozione di misure volte ad eliminare il disallineamento cui si è accennato.

Targeting settoriale
Fermo rimanendo il numero dei comparti stabilito dal PSR (n.ro 4), la loro indicazione andrebbe ripensata anche per tener conto maggiormente della priorità più elevata di taluni comparti deboli (castanicoltura), rispetto a quelli considerati attualmente.

Manutenzione ordinaria e straordinaria
La scheda della tipologia di intervento in argomento esclude la possibilità di realizzare investimenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e la mera sostituzione dei beni mobili.
In ordine alla prima categoria va ripensata l’esclusione tra i costi ammissibili delle spese per manutenzione di carattere straordinario, atteso che quest’ultime hanno per oggetto un rinnovamento sostanziale del bene destinatario della manutenzione, e in quanto tale legittimamente rientrante tra le tipologie delle spese ammissibili. Si ritiene pertanto necessaria la rimozione del divieto di ammissibilità delle spese per investimenti che sostanziano la manutenzione straordinaria, provvedendo, anche al fine di evitare ambiguità, a dettagliare in modo esauriente gli interventi inquadrabili in questa tipologia di lavori. Per quanto riguarda le spese per la sostituzione delle attrezzature obsolete, si chiede anche qui di ripensare all’esclusione della loro ammissibilità tenuto conto che gli investimenti di che trattasi non possono configurarsi di mera sostituzione atteso che, fosse solo per l’evoluzione tecnologica che è intervenuta, la nuova attrezzatura da acquistare presenta capacità operative, requisiti funzionali e assetti meccanici, fortemente innovativi rispetto a quelle presenti nelle attrezzature aziendali da sostituire in quanto obsolete.

Requisiti di ammissibilità
Tra i motivi di inammissibilità è indicata la “rinuncia, anche parziale, da parte del soggetto richiedente intervenuta dopo la sottoscrizione del decreto di concessione del contributo nell’ambito del PSR 2007-2013 – misura 121”. A giudizio di chi scrive la rinuncia di un imprenditore a beneficiare di una agevolazione concessa in passato a titolo di un programma di sviluppo rurale, strutturalmente diverso da quello oggi vigente, non sembra essere motivo valido per giustificarne la non ammissibilità ad accedere alle agevolazioni del Programma di Sviluppo Rurale in essere. Ciò in considerazione che la scelta di rinuncia dell’interessato alle agevolazioni cui aveva titolo, peraltro scaturita da valutazione in un contesto di riferimento programmatico e normativo sostanzialmente diverso da quello che caratterizza il vigente Programma di Sviluppo Rurale non può essere ritenuta una così grave compromissione della affidabilità del richiedente risultando di fatto equipollente alle altre cause di inammissibilità, tutte dovute alla commissione di reati e/o di infrazioni tali da determinare la revoca del finanziamento concesso.
Sempre tra i requisiti di ammissibilità, il bando specifica che il richiedente deve essere in regola con la legislazione previdenziale. Questo requisito di ammissibilità, per come è descritto, può ingenerare inconvenienti tutt’altro che semplici a causa della genericità della sua formulazione. Si chiede quindi di esplicitare che la regolarità contributiva può essere documentata dalla verifica da parte dell’amministrazione della correttezza del DURC.

2.3 Modifiche delle schede delle tipologie di intervento 4.1.2
Le modifiche da apportare alla scheda della tipologia di intervento 4.1.2 sono le stesse da apportare alla scheda della tipologia di intervento 4.1.1, atteso che la tipologia in argomento ricalca in buona sostanza finalità e strumentazioni perseguite dalla tipologia di intervento 4.1.1, con una sola peculiarità: essa è riservata ai giovani agricoltori che ai sensi della tipologia 6.1.1 hanno ricevuto il premio di insediamento.

2.4 Modifiche delle schede delle tipologie di intervento 5.2.1
Non si propone alcuna modifica alla scheda della tipologia di intervento 5.2.1.
Si chiede di esplicitare meglio  il punto  7 ” CONDIZIONI E AMMISSIBILITA’ ” nella parte dove si fa riferimento al calcolo del danno che non deve essere meno del 30% del potenziale produttivo agricolo aziendale causato dall’evento,  ai sensi dell’art. 18 del Reg. UE n. 1305/2013.

2.5 Modifiche delle schede delle tipologie di intervento 6.1.1
Requisiti di ammissibilità
Le modifiche da apportare alla scheda della tipologia di intervento 6.1.1 riguardano il limite di euro 200.000 di PS corrispondente alla soglia massima di produzione standard, per le aziende dei giovani che intendono insediarsi. Tale limite, soprattutto nelle macroaree A e B e per taluni ordinamenti produttivi (zootecnico bovino e bufalino) è poco congruo e andrebbe elevato ad almeno ad euro 250.000.
In relazione alla previsione che il giovane può presentare la domanda di sostegno, per il primo bando, entro 12 mesi dalla data di iscrizione alla CCIAA, e per i bandi successivi entro 6 mesi dall’iscrizione alla CCIAA, appare importante sottolineare l’esigenza che i bandi per questa tipologia di intervento si susseguano ciclicamente ogni 6 mesi, ciò al fine di evitare che fasce di giovani potenzialmente beneficiari del premio non possano accedere al bando laddove quest’ultimo intervenisse a distanza di più di 6 mesi dal precedente, a intervalli regolari inferiori ai 6 mesi, ciò al fine di consentire che fasce di giovani potenzialmente beneficiari del premio possano presentare almeno una seconda domanda laddove la prima venga respinta o anche solo non finanziata per carenza di budget soprattutto qualora non si voglia attivare la procedura di overbooking.

Piano di Sviluppo Aziendale (PSA)
Il piano di sviluppo aziendale che è lo strumento attraverso cui il giovane agricoltore realizza il proprio progetto di impresa e l’amministrazione controlla che l’esecuzione dello stesso sia puntualmente soddisfatta dal giovane, non è adeguatamente valorizzato, nonostante l’importanza che esso riveste nell’ambito dell’organizzazione dell’intervento a supporto dell’imprenditoria giovanile. Per tale ragione e, anche per incentivare la presentazione di PSA qualificati, andrebbe avviata una revisione dei criteri di selezione fermo rimanendo gli attuali principi fissati dal PSR volta all’attribuzione di un punteggio specifico al PSA.

Requisiti di ammissibilità per le società
Il requisito prevede, per le società di persone/società cooperative, che esse siano costituite almeno dal 75% di giovani. Sarebbe utile che tale requisito venga riformulato prevedendo che nelle società di che trattasi il numero di giovani sia prevalente.

 

 

 

3. AGGIORNAMENTO DEI BANDI DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 4.1.1, 4.1.2, 5.2.1 E 6.1.1

3.1 Aggiornamento del bando della tipologia 4.1.1
Piano Assicurativo Agricolo Nazionale
Il Piano Assicurativo Agricolo Nazionale è adottato all’inizio di ogni anno ed è organizzato in modo da consentire agli imprenditori agricoli la possibilità di assicurare entro marzo le produzioni aziendali a ciclo primaverile-estivo ed entro ottobre le produzioni a ciclo autunno-vernino. Al momento il Piano assicurativo Agricolo Nazionale per l’anno 2017 non è stato ancora fissato. Per la raccolta della domande di sostegno, dal 26 settembre al 26 novembre 2016, è possibile far luogo solo alla sottoscrizione di polizze assicurative solo per le produzioni a ciclo autunno-vernino. In una regione come la Campania dove gli ordinamenti colturali si basano prevalentemente su coltivazioni erbacee ed arboree a produzione primaverile-estiva, pertanto al momento non può farsi luogo per la stragrande maggioranza delle colture praticate dalle aziende agricole all’adesione al Piano Assicurativo Agricolo Nazionale.
Per tutto quanto esposto si chiede che per le produzioni a ciclo primaverile-estivo da conseguire nel prossimo 2017, possa essere ritenuta equipollente dell’adesione al Piano Assicurativo Agricolo Nazionale, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’interessato si impegna a sottoscrivere per la campagna 2017 e per le successive campagne rientranti nel vincolo temporale di destinazione dell’investimento, apposita polizza assicurativa corredata da copia del Piano Assicurativo Individuale (PAI).

Adesione all’agricoltura biologica
L’adesione all’agricoltura biologica si perfeziona con l’emissione del “Documento Giustificativo” a seguito dell’istruttoria compiuta dall’organismo di certificazione dietro presentazione sul SIAN della Prima Notifica da parte dell’azienda agricola. I tempi di istruttoria risultano variabili in rapporto anche ai carichi di lavoro dell’OdC e alla complessità degli adempimento che questi deve svolgere. Si chiede pertanto di voler considerare ai fini del punteggio d attribuire la richiesta di adesione all’agricoltura biologica documentata dalla ricevuta di accettazione, rilasciata dal SIAN, a seguito dell’inoltro della Prima Notifica da parte dell’azienda medesima. La sussistenza del Documento Giustificativo potrà essere verificata dai soggetti attuatori del PSR nel corso dell’istruttoria della pratica consultando la sezione specifica all’interno del SIAN.

Caratteristiche del progetto di miglioramento aziendale
La definizione del progetto di miglioramento aziendale richiede una più esatta indicazione delle componenti che lo costituiscono. Ciò è indispensabile per assicurare ai tecnici progettisti riferimenti univoci che non diano luogo ad interpretazioni opinabili con rischi seri per il richiedente. Si chiede pertanto di rivedere i contenuti del progetto di miglioramento materiale aziendale prevedendo che esso sia costituito da:
Relazione tecnica economica;
Grafici di progetto (planimetrie, prospetti, sezione, piante etc.);
Computo metrico estimativo;
Quadro economico del progetto;
Preventivi per acquisizione di beni e servizi;
Copia conforme delle richieste per il rilascio dei titoli abilitativi e dei permessi per la realizzazione delle opere, come previste dal progetto, presentato al comune per l’ottenimento del permesso di costruire.
Tali titoli abilitativi andranno prodotti dall’interessato entro 10 gg dalla comunicazione riguardante la collocazione della proposta presentata tra quelle istruite favorevolmente ed ammesse a finanziamento da parte della Regione Campania.

Spese non ammissibili
Il bando prevede che non siano ammissibili a titolo della tipologia 4.1.1 progetti di miglioramento materiale che prevedono la realizzazione di investimenti ascrivibili alle tipologie 4.1.3 (effluenti zootecnici), 4.1.4 (irrigazione), 4.4.2 (infrastrutture verdi) e 5.1.1 (prevenzione danni da avversità atmosferiche). Ciò comporta l’impossibilità per il richiedente di realizzare, tanto per fare degli esempi, sistemi di irrigazione e impianti antigrandine nei frutteti, ovvero impianti di irrigazione nelle serre, ovvero, ancora, investimenti nelle stalle per la riduzione dell’emissioni gassose degli allevamenti. Stante l’inammissibilità delle spese per tali investimenti nella tipologia 4.1.1, c’è da chiedersi quale è il senso di realizzare una serra senza irrigazione o un frutteto senza strutture irrigue o sistemi antigrandine.
Se l’inammissibilità di tale spese non dovesse essere rimossa l’interesse dei richiedenti di accedere alla più importante tipologia di intervento del PSR cessa di molto, attesa l’impossibilità, per loro, di realizzare progetti di miglioramento materiale aziendale completi, efficaci e funzionali per lo sviluppo sostenibile dell’azienda. Si chiede pertanto una urgente modifica del bando prevedendo una soluzione che renda eleggibile la spesa sostenuta per la realizzazione degli investimenti previsti nel Piano di Miglioramento aziendale ascrivibili alle competenze di tipologie di intervento diverse dalla tipologia 4.1.1. Naturalmente le spese anzidette dovranno essere effettuate nel rispetto dei requisiti di ammissibilità, delle condizioni e dei criteri stabiliti nelle schede delle tipologie del PSR e nelle disposizioni attuative generali di cui si è fatto cenno in premessa.

Importi ed aliquote di sostegno
Il bando prevede per gli investimenti “non produttivi” l’applicazione dell’aliquota massima di contributo del 50% e inserisce tra questi i depositi, le strade, gli uffici, le recinzioni, gli impianti di illuminazione, le aree di servizio, i collegamenti di vario tipo.
Relativamente ai depositi si evidenzia che gli stessi rientrano a pieno titolo tra gli investimenti produttivi dal momento in cui gli stessi sono necessari al fine del completamento di un ciclo produttivo come nel caso dei fienili, dei depositi per le granaglie o di altri prodotti che senza un adeguato stoccaggio non potrebbero essere commercializzati o riutilizzati in azienda. Del resto nei medesimi bandi, nella elencazione delle spese ammissibili ( art. 9 ) i depositi sono contemplati al comma 1) tra gli immobili produttivi. Un uguale discorso andrebbe fatto per le recinzioni qualora la realizzazione delle stesse sia dettata da esigenze produttive ben precise come nel caso della realizzazione di aree di pascolo esterne alle stalle. Andrebbe quindi rivisto e più specificamente dettagliato l’elenco delle spese relative ad investimenti che beneficiano dell’aliquota massima di contributo del 50%.

 

4. NOTA CONCLUSIVA
Le modifiche che si propongono per il PSR Campania 2014-2020 non sono di poco momento giacché coinvolgono aspetti sostanziali della struttura delle “schede” e tipologie di intervento di talune tra le più importanti misure a “investimento” del Programma. Si tratta di modifiche che, soprattutto se affrontate in un contesto di revisione di tutta la strumentazione del PSR, dovranno essere ponderate con grande attenzione e approfondite senza vincoli di scadenze temporali con l’obiettivo, come più volte annunciato dai rappresentanti regionali, di pervenire ad un profondo “restyling” del Programma necessario a far fronte alle numerosi e sostanziali criticità che questo presenta.

Coldiretti si augura che, contrariamente a quanto avvenuto per la predisposizione della proposta del Programma, la revisione dello stesso, cui sono sottese le modifiche indicate nel presente documento, si sviluppi secondo un reale ed efficace processo partenariale di condivisione, approfondimento e definizione delle soluzioni da adottare alla cui implementazione l’assessorato regionale vorrà concorrere incisivamente. In tale processo andrà incluso anche il lavoro di aggiornamento dei bandi in essere e di programmazione di quelli da emanare ulteriormente, tenendo ovviamente conto delle esigenze di attribuire priorità assoluta a quelli riguardanti la realizzazione di azioni trasversali finalizzata al trasferimento dell’innovazione (Misura 16) e allo sviluppo della Progettazione Integrata Aziendale e Collettiva, in assenza dei quali, la risposta alle esigenze di integrare in un unico quadro di riferimento le opportunità di innovazione e crescita offerte dal PSR alle aziende agricole, continuerà ad essere insoddisfacente e sotto dimensionata rispetto alle potenzialità che quest’ultimo mette in campo.

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