Alcuni dei sequestri operati il giorno del blitz
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Si conclude in Cassazione uno dei filoni del processo “Ossessione” sull’esistenza di un sodalizio criminale specializzato nel traffico internazionale di droga guidato da vibonesi come i fratelli Costantino.
VIBO VALENTIA – La Suprema Corte di Cassazione ha confermato le condanne inflitte in Appello nei confronti dei sette imputati nel processo denominato “Ossessione” (scaturita dall’omonima operazione coordinata dalla Dda di Catanzaro nel gennaio 2019) accusati di associazione finalizzata al traffico di droga – guidata dai fratelli vibonesi Costantino – con l’aggravante della transnazionalità e dell’uso del metodo mafioso per avere promosso, organizzato, costituito, finanziato, diretto e partecipato ad un’associazione per delinquere operante in Italia, Colombia, Venezuela, Repubblica dominicana, Spagna, Olanda, Marocco, anche con componenti dislocati in tali Paesi.
LA SENTENZA D’APPELLO CONFERMATA DALLA CASSAZIONE
La sentenza recita 13 anni e 4 mesi per Salvatore Costantino, di Nicotera; 30 anni per Fabio Costantino, di Comerconi di Nicotera; 10 anni e 8 mesi per Giuseppe Costantino; 2 anni (pena sospesa e non menzione) per Gennaro Papaianni, di Vibo, residente a Milano; 8 anni, 10 mesi e 20 giorni per Giovanni Stilo, di Nicotera, residente a Meda (MI); 2 anni e 4mila euro di multa Antonio Narciso, di Vibo; 4 anni e 6 mesi Luigi Mendolicchio, di Milano; 2 anni (pena sospesa) per Elisabeta Kotja, albanese, residente a Sesto San Giovanni (MI). Assolti invece Salvatore Papandrea, di Taurianova, residente a Milano e Safine Abderrahim, Marocco, residente a Monza.

I GIUDICI ROMANI: “ASSOCIAZIONE CRIMINALE RICONOSCIUTA”
I primi sette (quindi fino a Mendolicchio) hanno presentato ricorso in Cassazione che però ha confermato il verdetto di secondo grado e depositato le contestuali motivazioni nelle quali si rileva il corretto operato dei giudici di merito la cui sentenza dimostra “con coerenza e logica gli argomenti che depongono per la costituzione, l’attività e la struttura permanente del sodalizio, di certo non limitata ad un breve arco temporale”. Gli argomenti probatori sono tratti sia dall’attività investigativa sia dalle dichiarazioni del collaboratore Femia per ritenere “senza alcuna lacuna logica la piena operatività e l’esistenza del gruppo già prima dell’aprile 2017, periodo a partire dal quale è mossa la contestazione”.
LA CASSAZIONE: “I VIBONESI FABIO E SALVATORE COSTANTINO A CAPO DEL SODALIZIO”
I giudici della Cassazione spiegano inoltre che l’esito delle intercettazioni hanno evidenziato “l’esistenza del gruppo facente capo ai vibonesi Salvatore e Fabio Costantino, coinvolgendo anche il fratello Giuseppe, e non certamente soltanto il suo momento costitutivo” e inoltre che le captazioni intercettive “offrono la rappresentazione dell’attività del gruppo che già esisteva a d aprile 2017 (per come aveva riferito già il collaboratore di giustizia Femia) e che ha operato quantomeno fino a marzo del 2018”; un tempo, ritenuto dalla Cassazione sensibilmente significativo sia sul piano organizzativo, sia su quello logistico, “certamente sufficientemente idoneo per progettare, organizzare e gestire l’importazione e la cessione di rilevantissime quantità di droga, e quindi valido per ritenere radicato il sodalizio”.

La Corte di Appello ha spiegato, inoltre, che la consumazione dei reati-fine nell’arco di un anno, “non è un limite che può evidenziare un sodalizio destrutturato ma piuttosto consente di dimostrare la pianificazione ed esecuzione di una serie indeterminata di delitti connessi all’importazione di stupefacenti”, argomenta ancora la Cassazione sottolineando inoltre che non solo rispetto al periodo di vita dell’associazione ma anche circa la struttura organizzativa, la motivazione della sentenza d’Appello “spiega la disponibilità permanente di risorse, uomini, mezzi, immobili e denaro, volta all’importazione e commercializzazione di sostanze stupefacenti, con un raggio d’azione esteso anche oltre il territorio nazionale”.
“SOLIDI RAPPORTI CON I TRAFFICANTI DI DROGA STRANIERI”
Evidenziati correttamente, poi, i “solidi e diversificati rapporti con trafficanti stranieri, con frequenti viaggi all’estero dei mediatori o degli stessi Costantino; si pensi, altresì, alla presenza stabile di intermediari per il traffico con l’estero (ad esempio Visconti), pienamente inserito nell’associazione; al ruolo della Forgione, già condannata con sentenza irrevocabile, la quale ha ammesso le proprie responsabilità confermando la correttezza della lettura dei dati intercettivi . già di per sé inequivoci – nelle vicende che l’hanno vista protagonista; al ruolo di Clara Reboledo (che il collaboratore Femia ha indicato come una mediatrice utilizzata dai Costantino sin dal 2010)”.

La sentenza d’Appello è stata giudicata corretta anche in ordine all’esistenza di basi logistiche, come la sede della Thermalclima gestita da Mazzaferro (condannato con sentenza irrevocabile anche per il capo associativo) o il garage di Milano intestato a Papaianni e in uso a Costantino, nonché la disponibilità di considerevoli risorse finanziarie e i contatti con soggetti che, a loro volta, “potevano corrompere pubblici ufficiali della Guardia di Finanza compiacenti presso il porto di Genova”.
RICONOSCIUTA LA TRANSNAZIONALITÀ DEL GRUPPO GUIDATO DAI VIBONESI CHE TRAFFICAVA DROGA
La Suprema corte, infine, diversamente da quanto sostenuto nei motivi di ricorso degli imputati, rileva che la sentenza impugnata – in tutti i punti in cui tratta delle importazioni di stupefacenti – ha spiegato “in modo convincente, con argomenti deduttivi basati sulla mole di materiale probatorio riguardante l’attività e i contatti all’estero dell’associazione, l’esistenza di rapporti di collaborazione con organizzazioni criminali estere. Si considerino le risultanze istruttorie relative ad alcuni capi di imputazione da cui emerge chiaramente la presenza di diversi gruppi, con strutture variamente organizzate, operanti all’estero, con i ‘quali l’associazione si è rapportata per l’approvvigionamento delle sostanze stupefacenti, rimanendone autonoma e distinta”.
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