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L'avvocato Francesco Sabatino

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L’avvocato francesco Sabatino resta ai domiciliari: rigettato il ricorso del legale imputato in “Maestrale”. L’accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa


VIBO VALENTIA – Nulla da fare per l’avvocato Francesco Sabatino, tra i principali imputati nel processo “Maestrale-Carthago”.
Il Tribunale del riesame di Catanzaro presieduto dal giudice Emma Sonni, chiamato a pronunciarsi sulle esigenze cautelari, dopo il rinvio della Cassazione, ha infatti rigettato il ricorso presentato dagli avvocati Francesco Petrelli e Valerio Vianello Accorretti attinente alla richiesta di scarcerazione del noto penalista 45enne – attualmente ai domiciliari – che sta sostenendo il filone in abbreviato e che deve difendersi dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.

Una decisione inaspettata per la difesa soprattutto per quanto cristallizzato dalla Suprema Corte nella sua ordinanza di metà maggio scorso quando aveva reso un giudizio tranciante sulla questione dell’attendibilità dei pentiti proprio a partire dalla stessa ordinanza di una precedente sezione del Tribunale del Riesame che ne aveva ridimensionato il valore escludendo l’attendibilità dei principali accusatori di Sabatino, individuabili nei collaboratori di giustizia Andrea Mantella e Raffaele Moscato, ritenendo che la base sulla quale operare il riscontro della gravità indiziaria risultasse «ridimensionata rispetto al quadro valutato nell’ordinanza genetica», e questo imponeva necessariamente «una più attenta valutazione delle residue emergenze istruttorie».

LE MOTIVAZIONI DELLA CASSAZIONE NEL PROCESSO MAESTRALE CHE CONFERMANO I DOMICILIARI PER SABATINO

Per quanto concerneva le intercettazioni, la Corte rilevava che il divieto di utilizzazione dovesse «essere riconosciuto anche in relazione alle ipotesi in cui un mandato difensivo non è stato formalizzato» e che l’attività professionale dovesse «ricomprendere necessariamente anche quella fase di consultazione pure nel momento in cui l’interessato apprende di essere coinvolto in una indagine; inoltre, nel caso in cui un soggetto risulta essere destinatario di una misura cautelare o soltanto indagato, l’avvocato può essere interpellato da persone fino a quel momento estranee alla specifica vicenda processuale».

Andando ancor più nello specifico, la Cassazione riteneva «non rilevante che l’avvocato possa rivelare il contenuto di procedimenti, di cui è legittimamente a conoscenza, a soggetti formalmente estranei, sempre che tale condotta non sia strumentale rispetto al compimento di ulteriori e diverse attività delittuose».
Una volta escluse le dichiarazioni di Mantella e Moscato – la gravità indiziaria si fondava essenzialmente sulle intercettazioni acquisite – avevano colto nel segno, per i giudici, «i rilievi difensivi in relazione alla scarsa significatività delle dichiarazioni rese dai collaboratori ritenuti attendibili – Bartolomeo Arena ed Emanuele Mancuso – di per sé non autosufficienti, una volta esclusa la rilevanza di quanto riferito da Mantella e in assenza di un adeguato riscontro proveniente dalle intercettazioni».

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