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La Corte d'appello di Catanzaro

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Il clamoroso verdetto della Corte d’appello sul caso della Cof Spa e delle altre società non fallite potrebbe avere rilevanti esiti sull’inchiesta penale sul gruppo Barbieri

SENTENZA completamente ribaltata rispetto a quella del primo grado. La Corte d’Appello di Catanzaro – Seconda sezione Civile – , accogliendo i ricorsi della difesa, ha infatti dichiarato non fallite la Cof Spa, la Geosapori Srl, la B&F Srl, la Vittoria Trasporti Srl, la Ortomania e la Sapori mediterranei che avrebbero formato una supersocietà che avrebbe avuto lo scopo di pilotare i fallimenti per intercettare poi finanziamenti pubblici. Un assunto, questo, sul quale la Procura di Vibo e la Gdf fondano la propria attività d’indagine e che adesso potrebbe avere ripercussioni sull’inchiesta penale in corso.

Nel ricorso proposto dagli imprenditori Franca Bonavena, Aldo Barbieri, Annamaria e Immacolata Burzese, Rossella Grasso e Francesco Ventrice, assistiti dagli avvocati Alessio Colistra, Agostino Caridà, Domenico Barbalace e Giovanna Cersosimo, in cui si è dedotto il vizio di nullità della sentenza del Tribunale di Vibo “per non avere espressamente dichiarato il fallimento della supersocietà, presupposto imprescindibile per la dichiarazione di fallimento di tutte le altre società, cui il fallimento è stato, appunto, esteso in funzione della loro qualità di socie della stessa”.

Per i giudici catanzaresi – che di fatto censurano l’operato dei colleghi di Vibo – il reclamo è fondato e quindi accolto. Ciò in quanto, per come evidenziato in sentenza, affinché possa ragionevolmente ritenersi la ricorrenza di una simile entità di fatto è necessario “poter riconoscere una gestione comune a tutti soci univocamente diretta a realizzare il profitto dell’entità complessivamente considerata, sicché sostanzialmente le risorse economiche dei vari soggetti economici coinvolti nella supersocietà vengono promiscuamente utilizzati sì da garantire volta per volta un equilibrio tra profitti e perdite dell’entità complessivamente considerata”.

PER I GIUDICI LA COF SPA E LE ALTRE SOCIETÀ NON SAREBBERO FALLITE

Detto ciò, nel caso in questione, a parere dei magistrati una simile situazione “non risulta non solo provata ma neanche allegata dalla Curatela fallimentare (da cui era partita tutta la vicenda, anche penale, ndr) in primo grado che ha meramente ipotizzato la possibile esistenza di un fondo comune sulla base di singole operazioni, datate nel tempo, intercorse solo tra alcune delle società che si vorrebbero coinvolte nella supersocietà e che non si connotano affatto nel senso della univoca destinazione alla realizzazione di un soggetto diverso e più ampio di quelli volta per volta coinvolti nell’operazione medesima”.

Per la vicenda relativa alla fatturazione e alla quasi contestuale emissione di note di credito tra Geosapori e B&F secondo la Corte “in alcun modo è possibile dedurre da queste operazioni un complessivo scambio di liquidità interessante un soggetto diverso e più ampio dalla Rti (che aveva ricevuto un appalto dal ministero per il progetto “Frutta nelle Scuole”)”; per Ortomania, il Tribunale “non ha preso neanche in considerazione le deduzioni difensive della società che, sin dall’inizio, ha evidenziato che il 4% fosse l’aliquota corretta per la vendita di prodotti agricoli, né , si è dato cura di spiegare in che modo una eventuale speculazione sulla differenza tra le aliquote iva avrebbe finito per avvantaggiare non la diretta interessata Geosapori, tra l’altro inadempiente verso l’Erario”.

SECONDO L’APPELLO NESSUNA ANOMALIA NELLO SCAMBIO DI FATTURE

Nessuna anomalia anche per lo scambio di fatture e note di credito tra Cof (capofila dell’Rti) e Geosapori, in quanto “ancora una volta non si comprende come le vicende narrate dalla curatela e acriticamente recepite dal Tribunale possano avere una valore sintomatico dell’esistenza di una più ampia società comprendente peraltro soggetti che a quell’Rti non hanno mai partecipato”.

E riesce “difficile” attribuire accuse anche alla “Vittoria trasporti” sull’utilizzo di un periodo limitato di tempo delle carte di credito della Geosapori per pagare i pedaggio dei traghetti: “La scarsa chiarezza dei rapporti commerciali intercorsi tra compagini sociali, caratterizzate peraltro da complessi legami familiari, è assolutamente inidonea ad assurgere ad elemento sintomatico dell’esistenza di un più ampio e complesso soggetto giuridico, difettando anche in questo caso completamente elementi sintomatici dell’esistenza di una tale entità”.

Sempre la Corte rileva “l’incapacità da parte della curatela di Geosapori di addurre ragionevoli elementi di prova in relazione all’esistenza della insolvenza della supersocietà, che sia diversa dalla reale o presunta insolvenza delle società che ad essa si assumono partecipare. A tale difetto di allegazione da parte della curatela istante corrisponde una radicale mancanza di motivazione da parte del Tribunale che integra, effettivamente, il vizio di motivazione apparente invocato dalla maggior parte dei reclamanti”.

LE BACCHETTATE AI GIUDICI DEL PRIMO GRADO

I giudici di primo grado, inoltre, “si sono limitati a trascrivere integralmente il brano della istanza della curatela di Geosapori che, a sua volta, è costituito esclusivamente dalla allegazione di elementi sintomatici della insolvenza delle singole società contraddicendo clamorosamente alla premessa dogmatica dalla quale era partito”. Tra l’altro la Corte segnala che la radicale mancanza di motivazione sul requisito della insolvenza della società di fatto e l’impossibilità per la Corte di ovviare ad essa in ragione della mancata allegazione di idonei temi di indagine da parte della curatela istante, avrebbe già da sola consentito l’accoglimento del reclamo e la riforma della sentenza.

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