Giovanni Bombardieri con Vincenzo Lombardo all'epoca in cui esercitava il ruolo di procuratore aggiunto a Catanzaro
3 minuti per la letturaIl Csm resta convintamente al fianco di Giovanni Bombardieri nella vicenda legata alla sua nomina a procuratore di Reggio Calabria e nell’impugnazione contro il Consiglio di stato evidenzia come la sua esperienza appare “per tabulas” dall’esame della sua carriera professionale
REGGIO – «L’esperienza di Giovanni Bombardieri emerge per tabulas», lo afferma il Csm, focalizzandosi sull’attività di procuratore aggiunto, svolta dal magistrato presso la procura di Catanzaro, dal 2012 al 2018. «Il procuratore aggiunto non ha bisogno di deleghe per la Dda, il sostituto procuratore, invece, sì».
Emergono ulteriori dettagli, relativamente all’impugnazione da parte del Csm, della sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato, per la seconda, volta la nomina di Giovanni Bombardieri a procuratore di Reggio Calabria.
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Il Cds ha accolto l’istanza di Raffaele Seccia, attuale sostituto Pg, presso la Corte di Cassazione, nel 2018, concorrente nel concorso per l’individuazione dell’ambito ruolo di procuratore della Dda reggina. Questi, dopo aver “perso” un primo ricorso al Tar, ha adito il supremo organo della giustizia amministrativa, che, invece, gli dava ragione, una prima volta nel maggio del 2022 ed a seguire, lo scorso mese di gennaio, dopo che il Consiglio Superiore della Magistratura aveva, in mezzo alle due pronunce, ribadito la nomina di Bombardieri (luglio 2022).
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IL CSM NON MOLLA BOMBARDIERI E CHIEDE AL CONSIGLIO DI STATO DI REVOCARE LA SENTENZA
Nel frattempo, il Csm si è “rinnovato” e nella sua nuova composizione ha deciso di richiedere al Consiglio di Stato la revocazione della propria sentenza, l’ultima sul caso Bombardieri, per errore manifesto. Contestualmente, il Consiglio superiore, si è anche rivolto alla Cassazione ravvisando nel verdetto impugnato, un eccesso di potere giurisdizionale.
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Fra i diversi rilievi mossi dal Csm ai giudici del Consiglio di Stato, nella causa in questione, c’è quello relativo alla delega, assegnata ad un magistrato inquirente per poter svolgere o coordinare indagini su reati di mafia. Seccia secondo il Cds avrebbe ricevuto tale delega, mentre Bombardieri no, fissando così un punto a favore del primo. Ed ecco, sul punto, la censura del Csm.
I giudici del Consiglio di Stato nella sentenza impugnata «in sostanza, ignorando il funzionamento di un ufficio requirente ed essendosi ciò nonostante illegittimamente avventurati in un terreno sconosciuto e precluso dal giudicato e dalla funzione di verifica da svolgere in sede di ottemperanza, hanno erroneamente ritenuto che il fatto che il dottor Seccia sia stato destinatario di una apposita delega per coordinare la Dda di Bari rappresentasse la prova della maggiore valenza di tale esperienza rispetto a quella del dottor Bombardieri che ne era privo, laddove tale elemento – viene specificato nel documento approvato dal Plenum del Csm – avrebbe dovuto eventualmente essere indicativo esattamente del contrario, ovvero della sub valenza del dottor Seccia rispetto al dottor Bombardieri sotto questo profilo»
«IL PROCURATORE AGGIUTO ESERCITA EX LEGE IL COORDINAMENTO INVESTIGATIVO»
«Il Procuratore aggiunto esercita, infatti, ex lege le funzioni di coordinamento investigativo di tutte le aree assegnategli, e dell’intero ufficio, quando manchi il dirigente, nel caso in cui sia stato designato vicario o svolga le funzioni di facente funzioni del dirigente, come è accaduto per il dottor Bombardieri e non necessita conseguentemente di alcuna specifica delega per esercitare le funzioni di coordinamento investigativo del settore o dei settori assegnatigli, al contrario del semplice sostituto, quale era il dottor Seccia ai tempi in cui fu destinatario, nel 2010, della delega di cui si è detto».
Il Consiglio di Stato, il prossimo 28 marzo, è chiamato a pronunciarsi su questo e altri aspetti, richiamati dal Csm nella richiesta di revoca della sentenza sfavorevole al procuratore Bombardieri.
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