REGGIO CALABRIA – La sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei conti non ha dichiarato il dissesto del Comune di Reggio Calabria ma ha chiesto che sulla vicenda si pronuncino le sezioni unite della stessa Corte. È quanto stabilisce la deliberazione 309/2012 dei giudici contabili di Catanzaro che è stata inviata anche alla Commissione straordinaria nominata dopo lo scioglimento del Comune di Reggio per contiguità mafiose. In particolare, nel documento, pubblicato sul sito web della Corte dei conti, si delibera «di sospendere il procedimento ex art.6, c.2, del D.lgs. n.149/2011 e di proporre al signor Presidente della Corte dei conti di volere deferire alle Sezioni Riunite, ai sensi del combinato disposto degli art. 17 comma 31 del d.l. n.78/2009, convertito nella legge n.13/2012».
Contestualmente si chiede «se, l’avvenuta deliberazione di piano di riequilibrio ex art. 243 bis, comma 1, del Tuel (nel testo modificato dalla legge di conversione n. 213/2012), oltre ad interdire alla Corte dei conti l’assegnazione di termini per l’adozione di misure correttive ex art. 243 bis, comma 3, del Tuel, comporti altresì la sospensione o interruzione o arresto tout court dell’intera procedura di dissesto guidato ex art. 6 d.lgs. n. 149/2011, indipendentemente dalla fase procedurale in cui sia giunta e dunque anche qualora siano già proceduralmente emersi sia l’inadempimento delle misure correttive che la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di dissesto finanziario».
«Peraltro, al di là del dato giuridico – scrivono ancora i giudici contabili calabresi – giova in proposito evidenziare come l’omissione ovvero la tardiva dichiarazione di uno stato di dissesto ormai da tempo fattualmente concretizzatosi, lungi dal costituire una condotta improntata alla tutela delle condizioni finanziarie dell’ente o della collettività amministrata, appare suscettibile di arrecare ulteriore detrimento alla già compromessa situazione dell’ente, sia in ragione degli strutturali rischi di involuzione tipici di un ente decotto, sia avuto riguardo all’impossibilità di usufruire degli effetti giuridici agevolativi tipici della disciplina del dissesto finanziario, che la legge subordina appunto all’adozione di una deliberazione consiliare accertativo-ricognitiva dello stato di decozione».