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LA Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità della Legge approvata dal Consiglio regionale nel luglio del 2011 con cui è stato istituito il Centro regionale sangue. La Corte, presieduta da Alfonso Quaranta, ha preso la decisione in accoglimento del ricorso che era stato presentato nel settembre del 2011 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Secondo la Consulta, «l’istituzione del Centro regionale sangue non è prevista nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario oggetto dell’accordo del 17 dicembre 2009 stipulato tra il Presidente della Regione, il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle finanze».
In particolare, a detta della Corte costituzionale, «gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del Piano di rientro». «Secondo la giurisprudenza costituzionale – afferma ancora la Corte – l’esercizio del potere sostitutivo statale, demandato al Commissario ad acta in vista dell’attuazione di un Piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, è imposto dalle esigenze della finanza pubblica e, più in generale, dalla necessità di assicurare la tutela dell’unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.) qual è quello alla salute, con la conseguenza che le funzioni amministrative del Commissario, ovviamente fino all’esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali». «I compiti che gli articoli 1, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 2, della legge regionale assegnano alla Giunta regionale – sostengono ancora i giudici costituzionali – interferiscono con l’esercizio delle funzioni del Commissario ad acta in quanto sono diretti a realizzare un intervento, l’istituzione del Centro regionale sangue, che, aggravando il disavanzo sanitario della Regione Calabria, avrebbe l’effetto di ostacolare l’attuazione del piano di rientro e, quindi, l’esecuzione del mandato commissariale. Ne deriva, perciò, la violazione dell’art. 120, secondo comma, della Costituzione».
Nella sentenza della Corte si fa riferimento anche agli oneri di spesa per l’istituzione del Centro regionale sangue ed alla loro copertura finanziaria. Secondo la Consulta, «il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l’articolo 81 della Costituzione si ispira e la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale e in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri. L’articolo 13 della legge non presenta questi requisiti, violando così l’articolo 81. Da un lato, infatti, al comma 1, indica una somma sicuramente insufficiente per coprire tutte le spese per il funzionamento del Centro, incluse quelle per il personale, a cui peraltro la legge non fa alcun riferimento, e, dall’altro, al comma 2, non quantifica l’ammontare degli oneri finanziari per gli anni successivi al 2011, nè specifica i relativi mezzi di copertura».
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