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Salvatore Di Vuono

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CUTRO – Non c’è un «chiaro collegamento» tra l’«operato sul piano amministrativo» dell’ex sindaco Salvatore Di Vuono e «l’azione delle consorterie criminose», né «un asservimento del medesimo alle volontà e agli interessi delle cosche locali», né tantomeno «una frequentazione del Di Vuono con esponenti di spicco delle consorterie locali».

Per questo la Corte d’Appello di Catanzaro ha ribaltato il giudizio di incandidabilità che nel marzo scorso era stato emesso dal Tribunale civile di Crotone. E’ stata accolta la tesi difensiva, sostenuta dagli avvocati Fabio Rizzuti, Salvatore Rossi, Tiziano Saporito e Rosaria Divuono che avevano evidenziato che nella stessa relazione prefettizia che aveva portato allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune – tuttora retto da una commissione straordinaria – non era stata indicata «alcuna specifica condotta» di Divuono che potesse ritenersi «agevolativa dell’agire delle consorterie criminose locali».

Insufficienti gli elementi addotti dall’Avvocatura dello Stato in rappresentanza del ministero dell’Interno, ovvero una denuncia a piede libero per spendita di monete falsificate – reato peraltro archiviato – risalente al lontano 1994 e i precedenti penali e le frequentazioni di ambienti criminali da parte di un suo cognato che Divuono asserisce di non vedere da 20 anni. Elementi inidonei a suffragare la «contiguità» ai clan.

E se aveva fatto scalpore lo scoop del Quotidiano sul comizio, tenutosi dinanzi a pregiudicati di ‘ndrangheta, nella frazione San Leonardo di Cutro, col fratello del boss Alfonso Mannolo, Antonio Mannolo (incensurato), che alla vigilia della competizione del giugno 2016 intervenne pur non essendo esponente di alcun partito o movimento politico, chiedendo impegni alla compagine amministrativa che di lì a poco sarebbe stata eletta, non può «assumere rilievo», secondo la Corte presieduta da Antonella Eugenia Rizzo, «il mero fatto che nei comizi elettorali, prodromici alle elezioni, si fosse registrata la presenza di soggetti malavitosi ed esponenti di cosche». Ma «i Comizi sono pubblici», osservano i giudici, e «in quanto tali aperti a tutti», pertanto non sussiste la «prova di accordi specifici» tra esponenti del clan sanleonardese e l’ex sindaco.

Di Vuono, del resto, «non risulta neppure coinvolto in indagini concernenti cosche mafiose, o nelle operazioni citate nella stessa relazione prefettizia quali l’operazione “Kyterion”, “Stige”, “Thomas”, “Scacco Matto”», per ricordare soltanto alcune delle inchieste antimafia sulla galassia delle ‘ndrine cutresi ruotanti attorno alla “provincia” mafiosa capeggiata dal super boss Nicolino Grande Aracri.

I giudici evidenziano un passaggio dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’operazione Thomas, alcuni elementi della quale hanno determinato lo scioglimento del Comune, in cui si sottolinea che Ottavio Rizzuto («quindi non Divuono», chiosa la Corte) ed ex dirigente dell’area tecnica del Comune avrebbe favorito il condizionamento dell’ente da parte della cosca Grande Aracri. Quanto al servizio di raccolta dei rifiuti, i giudici rilevano che la giunta Divuono risolse il contratto con la Derico sottoposta a interdittiva antimafia. Circa la legittimità della risoluzione del contratto con la Ewt & Eco Works & Trans sottoposta a amministrazione giudiziaria e pertanto «referenziata» in favore di Sea, la Corte evidenzia che la questione è ancora sub iudice e non vi è motivo di ritenere che «affidamenti, peraltro non gestiti direttamente dal sindaco, siano stati da lui pilotati in favore di consorterie criminose».

Insomma, mancano, secondo i giudici, «elementi concreti e significativi» in grado di rivelare quella «forte contiguità» tra gli amministratori e i sodalizi criminosi per poter giungere a una declaratoria d’incandidabilità. Ma neppure atteggiamenti omissivi vengono contestati dai giudici che elencano una serie di inizative adottate da Divuono, dall’adozione del Codice etico per la buona politica all’istituzione di un assessorato alla Legalità alla costituzione di parte civile nei processi Stige e Malapianta. A ciò si aggiungono le dimissioni da assessore alle Finanze in una precedente Giunta in seguito all’individuazione di presunte irregolarità nonché l’utilizzazione di un bene confiscato alla mafia in favore dell’Istituto comprensivo e la proroga dell’affidamento agli “Amici del tedesco” di un immobile tolto ai clan nella frazione San Leonardo.

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