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Luigi Bonaventura

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CROTONE – È legittima la revoca del programma di protezione disposto per il collaboratore di giustizia calabrese Luigi Bonaventura, ritenuto ex esponente di spicco di una cosca crotonese. La decisione arriva dal Tar del Lazio che ha respinto un ricorso proposto dallo stesso pentito. Bonaventura iniziò a collaborare con la giustizia nell’aprile 2008; l’intero nucleo familiare fu trasferito in una località protetta.

Dal 2012 però, ne dà conto il Tar in sentenza, il pentito ha tenuto comportamenti non collaborativi, con rilascio di interviste a organi di stampa e nel corso di trasmissioni televisive, esponendosi mediaticamente e rifiutandosi di accettare il trasferimento in località protetta disposto proprio per ovviare al pericolo al quale si era esposto. Bonaventura rifiutò, sul presupposto che solo all’estero la protezione avrebbe potuto essere effettiva.

Questi comportamenti portarono alla revoca del programma di protezione; cui si aggiunsero numerosi altri comportamenti idonei a disvelare il suo status, il luogo del domicilio protetto, con interviste stampa (finanche all’interno del domicilio protetto) e partecipazione a convegni. La revoca del programma di protezione è stata contestata davanti al Tar, i cui giudici hanno ritenuto il ricorso «manifestamente infondato».

«Il provvedimento impugnato – si legge nella sentenza – è estremamente chiaro nel rappresentare i fatti e i comportamenti tenuti dal ricorrente e posti a base della decisione del revocare il programma speciale di protezione»; e «i vari fatti e comportamenti ascritti al ricorrente certamente integrano la violazione di obblighi riconducibili a quelli indicati» dalla normativa.

Tenuto conto di quanto emerso «il Collegio ritiene che nella specie la Commissione Centrale abbia esercitato la discrezionalità a essa attribuita dal legislatore in modo conforme al dettato normativo e comunque scevro da macroscopica illogicità, irrazionalità e travisamento in fatto, per il che la valutazione espressa deve ritenersi insindacabile nella presente sede giurisdizionale».

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