Il presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì
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Dopo la decisione del ministro della Salute, Roberto Speranza, che nell’ambito della lotta al Coronavirus ha portato all’applicazione della zona Arancione alla Calabria a partire dal prossimo 12 aprile (LEGGI) arriva la nuova ordinanza del presidente f.f. Nino Spirlì che recepisce l’indicazione e applica le misure restrittive legate alla zona arancione.
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Con l’ordinanza n. 22, quindi, Spirlì recepisce la decisione del governo e spiega che il cambio di colore nasce dalle considerazioni svolte «a seguito del report di monitoraggio nazionale settimanale n. 47 relativo alla settimana 29 marzo – 4 aprile 2021» in base alle quali «è stato rilevato che la Regione Calabria presenta, per la seconda settimana consecutiva, uno scenario o un livello di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive di cui alla richiamata ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, un’incidenza settimanale dei contagi inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti».
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Inoltre, secondo Spirlì, «l’analisi dei dati a livello regionale ha evidenziato, negli ultimi sette giorni, un lieve rallentamento nella crescita del numero assoluto dei casi confermati e una leggera diminuzione dell’incidenza per 100.000 abitanti calcolata dal 2 all’8 aprile – comunque sempre ampiamente inferiore alla soglia di allerta – pur permanendo un livello di saturazione nel numero di posti letto occupati in Area Medica e Terapia Intensiva, a livello di attenzione».
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Anche se sarebbe bene ricordare come negli ultimi tre giorni si sono registrati oltre 1.500 nuovi contagi (GUARDA I DATI).
In ogni caso il presidente f.f., alla guida della Regione dallo scorso ottobre, nella sua ordinanza previsa che «la collocazione nella “zona arancione”, pur rappresentando un allentamento delle restrizioni attualmente vigenti, non deve indurre la popolazione ad abbassare il livello di attenzione e di pedissequa adesione alle misure di prevenzione e mitigazione previste per ogni contesto sociale, sanitario, commerciale, scolastico, in particolare nei territori provinciali nei quali l’incidenza di casi confermati per 100.000 abitanti è superiore alla media regionale».
Pertanto «si ribadisce che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento, al divieto di assembramento, all’uso corretto delle mascherine, alle azioni di igienizzazione e di prevenzione».
Le disposizioni relative alla scuola
Per quanto riguarda la scuola, vero cruccio per Spirlì, si puntualizza che «la ripresa della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, deve avvenire con gradualità e attenzione, alla luce dell’accertata diffusione delle varianti del SARS-CoV-2 -tra cui la variante B.1.1.7 (variante inglese) che manifesta un aumento cospicuo della trasmissibilità anche nelle fasce di età under 18 – che nell’ultimo studio dell’Istituto Superiore di Sanità, è stata stimata con una prevalenza dell’84,6% in Calabria».
In questo senso si raccomanda alle scuole «secondarie di secondo grado di adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica affinché sia garantita l’attività didattica in presenza di non più del 50% della popolazione studentesca, mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvalga della didattica a distanza», inoltre «nell’ambito della propria autonomia» le scuole superiori dovranno adottare «un’organizzazione che preveda la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza prevista»; di «garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula» e «di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta con modalità specificamente definite, nell’ottica di una migliore gestione della ripresa della didattica in presenza».
Deve, altresì, essere «sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata».
Naturalmente «resta ferma la possibilità di procedere all’eventuale introduzione di misure più restrittive qualora la situazione epidemiologica, anche di specifici territori, ne richieda l’adozione e, per i Comuni, di intervenire in relazione alla situazione epidemiologica caratterizzante il singolo territorio di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza rispetto al rischio da fronteggiare».
Attività di ristorazione
Restano «sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto delle misure per prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze».
Infine, «nelle giornate festive e prefestive restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, vendita di presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Tutte le attività consentite si svolgono garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, oltre che nel rispetto delle misure fissate nel DPCM 2 marzo 2021 e nei relativi allegati».
Spostamenti
È consentito «spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00; gli spostamenti verso altri Comuni o Regioni/Province autonome, sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute».
Inoltre, «è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Nei Comuni fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».
Infine «è altresì consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione; la persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro».
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