Il presidente f.f. Nino Spirlì
5 minuti per la letturaOtto comuni in zona rossa e quatto classificati come zona arancione.
L’ordinanza numero 92 del presidente f.f. della Regione Calabria, Nino Spirlì, controfirmata dal delegato del soggetto attuatore, Antonio Belcastro, prende atto di una situazione che rischia di sfuggire di mano e procede ad una «limitazione agli spostamenti delle persone fisiche e sospensione delle attività scolastiche in presenza, nei Comuni identificati a livello regionale come “zona rossa” di Bagnara Calabria (RC), Platì (RC), Bruzzano Zeffirio (RC), Cardeto (RC), Pallagorio (KR), Cotronei (KR), Isola Capo Rizzuto (KR), Mileto (VV) e nei Comuni identificati a livello regionale come “zona arancione” di Pizzo (VV), Rombiolo (VV), San Gregorio d’Ippona (VV) e San Costantino Calabro (VV)».
In sostanza nell’atto si precisa come «l’analisi dei dati degli ultimi 10 giorni, realizzata dall’Unità di Crisi Regionale, ha evidenziato, in taluni territori, situazioni di criticità legate al cospicuo incremento assoluto e percentuale dei casi confermati che si traduce nell’incremento dei casi per 1000 abitanti, che ha assunto valori di gran lunga superiori a i dati medi regionali».
Questo vale per i Comuni di Bagnara Calabria (RC), Platì (RC), Bruzzano Zeffirio (RC), Cardeto (RC), Pallagorio (KR), Cotronei (KR), Isola Capo Rizzuto (KR), Mileto (VV), dove «si registra un’incidenza di nuovi casi confermati nel periodo in esame che, in relazione alla popolazione residente, assume aspetti di forte criticità, per i quali appare necessario rafforzare decisamente le misure di prevenzione, unitamente a specifiche limitazioni supplementari, rispetto a quelle già stabilite dalla regolamentazione nazionale e regionale, per tutte le aree geografiche».
Per quanto riguarda invece Pizzo (VV), Rombiolo (VV), San Gregorio d’Ippona (VV) e San Costantino Calabro (VV), «si registra un trend di nuovi casi confermati che, pur in presenza di un apparente rallentamento della curva, impone l’adozione di misure intermedie associate alle “zone arancioni regionali” al fine di limitare i momenti di possibile assembramento che potrebbero dar luogo a nuovi contagi, non diversamente contenibili».
Stabilito ciò l’ordinanza dispone che per i comuni classificati in zona rossa è operativo dal 2 dicembre e fino a 12 dicembre:
- il divieto di allontanamento da parte di tutte le persone ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento;
- il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, debitamente autocertificati; sussista il divieto di accesso all’interno del territorio comunale, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell’assistenza e nelle attività̀ riguardanti l’emergenza, e per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività;
- è consentito, ai non residenti, l’attraversamento dei comuni interessati dal presente provvedimento, senza possibilità di sosta;
- Sono consentiti, all’interno del territorio Comunale, unicamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e di quelli ritenuti essenziali
- consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita e gli spostamenti, entro i limiti previsti, per usufruire delle attività della ristorazione d’asporto;
- sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute essenziali, indicate in allegato 23 al DPCM 3 novembre 2020; siano chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
- Restino aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
- consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché dalle ore 5,00 fino alle ore 21,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- sospese in presenza, le attività scolastiche di ogni ordine e grado, ad esclusione dei nidi e delle scuole dell’infanzia (servizi educativi 0-6 anni), con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse; resti consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con bisogni educativi speciali, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnati di sostegno.
Per quanto riguarda, invece, i comuni in zona arancione:
- all’interno del territorio comunale non siano consentiti spostamenti delle persone fisiche, dalle ore 21,00 alle ore 05,00 del giorno successivo.
- Siano consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti dovrà essere necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato all’Ordinanza n. 80/2020.
- Sia consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;
- Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resti consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché dalle ore 5,00 fino alle ore 21,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
In tutti i comuni è confermato il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione e raccomandare fortemente l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
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