Il tribunale di Catanzaro
2 minuti per la letturaCATANZARO – E’ illegittima e va sospesa la nomina a coordinatore dell’avvocatura regionale di Maria Maddalena Giungato così come disposto dal decreto del presidente della Giunta regionale n. 80 adottato lo scorso 27 maggio.
E’ quanto ha stabilito una sentenza della sezione Lavoro del Tribunale di Catanzaro.
Il giudice Anna Maria Torchia ha sospeso l’efficacia del provvedimento eccependo la mancata manifestazione pubblica e l’assenza di riferimento normativo. Alla nomina di Giungato si erano opposti, in separati ricorsi, il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catanzaro (presieduto da Antonello Talerico) e Massimo Gimigliano, Paolo Falduto e l’Unione nazionale avvocati enti pubblici. I ricorrenti avevano lamentato l’illegittimità del decreto, in quanto adottato «in assenza di pubblicazione del relativo avviso e senza alcuna motivazione in ordine alla scelta del predetto avvocato, tra l’altro esterno all’Avvocatura regionale».
Nella sentenza del giudice del lavoro si afferma, tra l’altro, «che la questione dirimente è se alla nomina del Coordinatore dell’Avvocatura regionale debba pervenirsi previo avviso di selezione o se il Presidente della Giunta regionale possa provvedervi senza dover motivare le ragioni della scelta e senza comparare i curricula e le professionalità degli eventuali partecipanti al bando, e, dunque, se il Coordinatore dell’Avvocatura sia assimilabile al dirigente regionale e quindi la nomina debba essere rispettosa delle norme previste per quella dei dirigenti».
Per il giudice, al contrario, «l’attività svolta dall’Avvocatura e, inevitabilmente e conseguentemente, dal suo Coordinatore, è connotata da un elevato livello di professionalità e tecnica che, normativamente e deontologicamente, la sottrae, nell’esercizio della funzione difensiva dell’ente, a valutazioni di tipo squisitamente politico».
In conclusione, quindi, ne consegue «l’illegittimità della nomina del Coordinatore dell’Avvocatura regionale per come disposta nel decreto in oggetto non avendo la Regione Calabria pubblicato il relativo avviso e non avendo la stessa motivato né in ordine alla necessità di individuare il professionista cui conferire l’incarico tra soggetti esterni all’Amministrazione, né in relazione alla scelta dello specifico soggetto individuato».
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