Il sindaco Pietro Caracciolo
2 minuti per la letturaMONTALTO UFFUGO (COSENZA) – Diversi cittadini di Montalto non hanno accolto favorevolmente l’ordinanza del sindaco, Pietro Caracciolo, con cui il primo cittadino ha disposto la sospensione dal 14/04/2021 al 24/04/2021 delle attività didattiche in presenza di tutte le Istituzioni Scolastiche della città, pubbliche e private, compresi l’uso dei laboratori, per tutti gli alunni di ogni ordine e grado.
Una circostanza che si è tramuta in un atto concreto, ossia un ricorso al Tar Calabria per chiedere la sospensione dell’ordinanza e, quindi, la riapertura delle scuole.
Assistite dall’avvocato Paolo Perrone del foro di Paola, alcune famiglie hanno, quindi, adito i giudici amministrativi che hanno discusso la causa quest’oggi, 16 aprile, ed hanno disposto la sospensione dell’ordinanza del Sindaco di Montalto Uffugo, con la conseguente riapertura delle scuole pubbliche e private, compreso l’uso dei laboratori, e di ogni ordine e grado, del comune.
I magistrati hanno poi specificato, motivando la decisione, che per i sindaci e consentito derogare all’apertura delle scuole secondo le norme nazionali solo «in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica» e che eventuali provvedimenti derogatori devono essere «motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio».
Ribadito ciò, nel caso di specie «il Sindaco del Comune di Montalto Uffugo, oltre a non acquisire il parere della competente ASP, si è limitato ad illustrare situazioni di difficoltà note, di livello provinciale, specialmente nel funzionamento dei servizi sanitari ivi inclusi quelli di tracciamento dei contagi da parte dei competenti uffici sanitari deputati alla prevenzione e comuni a diversi altri centri del medesimo territorio provinciale limitandosi, per quanto concerne invece lo specifico profilo scolastico, a fare presente che i contagi nella popolazione studentesca non sono numericamente rilevanti e ad enunciare la mera preoccupazione che gli stessi “potrebbero espandersi” stante anche la presenza, non meglio specificata, di varianti SARS COVID».
Per cui per i magistrati le motivazioni addotte da Caracciolo a giustificazione della propria decisione risultano generiche e non rispondenti ai requisiti previsti dalla legge per consentire la deroga.
Ma non solo, per il Tar, che richiama anche la “copiosa giurisprudenza in materia”, l’ordinanza sindacale causa «pregiudizio con riferimento alla lesione del diritto all’istruzione nella sua forma ordinariamente prevista in presenza e tenuti presenti i limiti della didattica a distanza, oltre che per la sua limitata utilità per gli scolari più piccoli, anche sotto il non secondario aspetto della non piena disponibilità da parte di tutte le famiglie dei necessari dispositivi elettronici e della possibilità d’una efficiente connessione».
In conclusione, quindi, appare scontata la decisione del tribunale di sospendere in via cautelativa l’ordinanza e fissare la discussione di merito al 19 maggio. Una decisione, in quest’ultimo caso, che appare comunque tombale rispetto alla medesima ordinanza che avrebbe comunque cessato la propria valenza il 24 aprile.
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