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CATANZARO – «La suora è totalmente inattendibile». Lo sostengono i giudici d’Appello di Catanzaro, che due mesi fa hanno assolto padre Fedele Bisceglia, dall’accusa di violenza sessuale nei confronti della religiosa. È questa l’essenza della sentenza, che ha ribaltato i precedenti due verdetti di condanna, dopo l’annullamento con rinvio della Cassazione. L’essenza che si coglie nelle 14 pagine delle motivazioni dell’assoluzione, depositate, in questi giorni, dalla Corte di secondo grado, presieduta dal giudice Maria Vittoria Marchianò, con giudici a latere Giancarlo Bianche e Gianfranco Grillone. Padre Fedele, il frate di Cosenza e dell’Oasi francescana all’improvviso fu arrestato su richiesta della procura della città dei Bruzi, per un grave reato ipotizzato, violenza sessuale nei confronti di una suora. Unica prova della pubblica accusa la dettagliata deposizione della monaca. Il caso passò immediatamente alla ribalta nazionale. Padre Fedele viene, quindi, rinviato a giudizio e successivamente condannato 9 anni di carcere. Pena confermata in Appello. Ma poi arriva la pronuncia della Cassazione a cui si erano rivolti il legali del frate: la sentenza di condanna viene annullata, per un nuovo processo di secondo grado. Si arriva così alla clamorosa piena assoluzione di padre Fedele, motivata come riportiamo di seguito.

«La produzione documentale difensiva relativa alle reiterate denunce presentate dall’Alesci (suor T, ndc) per gli ulteriori episodi di violenza sessuale e minacce accaduti in Roma – si legge sulle motivazione – consegna, ad avviso della Corte, un quadro di totale inattendibilità della principale fonte di accusa il cui resoconto dibattimentale riferito agli episodi oggetto di contestazione nel presente processo presentava già un elevato grado di illogicità ed inverosimiglianza. Da questo ultimo punto di vista vale osservare, come la stessa sentenza di primo grado non aveva potuto evitare di rimarcare la singolarità di taluni passaggi delle dichiarazioni dell’Alesci rispetto all’id quod plerumque accidit, definendoli inusuali ma comunque fenomenicamente possibili, considerazione che, ad avviso di questa Corte, consente di focalizzare una prima ma fondamentale connotazione negativa della fonte dichiarativa in punto di parametri di attendibilità ovvero l’estrema debolezza logica del narrato della Alesci». Gli ulteriori episodi di violenza sessuale consistono «in una serie di denunce presentate dalla Alesci alla Squadra Mobile di Roma nel 2006 (successive alle presunte condotte di padre Fedele) dalle quali avevano avuto origine due procedimenti penali incardinati presso la Procura di Roma ed un altro procedimento penale iscritto presso la Procura di Reggio Calabria, aventi tutti ad oggetto episodi di violenza sessuale e minacce denunciati dalla Alesci, fascicoli processuali trasmessi per competenza alla Procura di Cosenza che aveva iscritto il procedimento penale, poi archiviato». Archiviato perché «gli accertamenti di P.G. che hanno oggettivamente sconfessato il contenuto delle denunce presentate dalla Alesci in epoca successiva a quelle per cui è giudizio, conducono ad un giudizio oltremodo negativo circa la personalità della dichiarante che si riverbera direttamente sulle precedenti dichiarazioni destituendole di ogni affidabilità».

È DIFFICILE CHE SIA POTUTO ACCADERE. «Va osservato infatti – proseguono i giudici – che ben difficilmente gli episodi di violenza sessuale oggetto di contestazione nel presente processo sono potuti effettivamente accadere nei luoghi e con le modalità descritte dalla religiosa». I magistrati della Corte d’Appello di Catanzaro si soffermano sua una parte del racconto della suora, in ordine a momenti contestuali di una delle presunte violenze subite da padre Fedele. «Altrettanto poco credibile – spiegano i giudici – appare poi la riferita sensazione di stordimento ed impossibilità a qualsiasi ribellione, l’essersi spogliata e masturbata come condotta ineludibile ed incosciente, davvero incredibile rispetto ad un comportamento sessualmente attivo, necessariamente volontario e non immaginabile come succube o come possibile frutto di prostrazione». Non solo. I giudici d’Appello indicano che vi sono tante altre incongruenze nella versione della religiosa. «Molti altri profili appaiono – puntualizza la Corte – il frutto di costruzioni inverosimili di Suor Alesci. Le riferite proposte del frate circa una sua attività di prostituzione che sarebbe stata ben remunerata e fonte di grandi guadagni per lui, perché una suora valeva molto e perché conosceva persone disposte a pagare molto per le sue prestazioni sessuali, appaiono veramente prive di alcun senso logica»

MANCA UN TESTIMONE TERZO SU UNA VERSIONE FANTASIOSA. «A parte le solite contraddizioni logiche e sull’assenza di alcun testimone terzo – aggiungono i giudici – lascia oltremodo perplessi, ove vero, l’atteggiamento tenuto da suor Tania Alesci che non oppose quasi resistenza a suo stesso dire alla condotta del frate… L’incongruenza e l’illogicità di ogni episodio – rimarcano ancora i magistrati – caratterizzato da tratti anche fantasiosi, si coniuga, rafforzando negativamente il giudizio di attendibilità, con la mancanza di alcun riscontro al narrato della Alesci rispetto al quale è stata unicamente valorizzata la ritenuta compatibilità con alcuni dati, neppure certi, quasi sempre però di valenza neutra».

NON C’È UNO SOLO ELEMENTO PROBATORIO. «La sentenza di primo grado infatti – scrive la Corte d’Appello – ha cercato elementi di supporto probatorio esterno al dichiarato della Alesci, ma la totale assenza di elementi di tal genere ha condotto il Tribunale a ripiegare verso una verifica in punto di attendibilità essenzialmente intesa ad escludere la possibilità del mendacio dell’unica fonte di accusa… non si è registrato l’apporto di un solo elemento probatorio di valore – affermano i magistrati – concretamente ricostruttivo suscettibile di essere addotto a corredo confortante della ritenuta attendibilità della Alesci rispetto ad un narrato, per dirla con i primi giudici, davvero inusuale. E la mancanza di alcun altro elemento probatorio convergente con il narrato della P.O. risulta tanto più allarmante – concludono i giudici – se correlato alla pluralità di episodi ovvero all’ampio spettro narrativo della Alesci che riferisce fatti non isolati, ma ripetuti ed accaduti in un contesto spazio-temporale oltremodo ricco di potenziali verifiche testimoniali e non».

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