Il commissario Massimo Scura
4 minuti per la letturaQUATTRO articoli sulla sanità scritti dal giornalista Adriano Mollo sul Quotidiano del Sud nel 2016, che non erano piaciuti al commissario governativo Massimo Scura, tanto che si era rivolto al giudice civile per vedersi riconoscere danni per un milione di euro, in realtà erano stati scritti nel pieno e legittimo esercizio del diritto di cronaca senza sconfinamenti in “formule intrinsecamente ingiuriose o, comunque, in gratuite aggressioni personali” ai danni di Scura.
E’ questa la conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale di Catanzaro che ha rigettato la richiesta di risarcimento danni avanzata da Scura, condannandolo al pagamento delle spese di giudizio. Il giudice che ha emesso il provvedimento, Francesca Rinaldi, rileva, peraltro, come i dati riportati negli articoli, per esempio riguardo alla distribuzione dei fondi pubblici alle strutture private, trovano riscontro nella documentazione prodotta in giudizio.
Scura aveva chiesto la condanna – a pagargli un milione di euro – del giornalista Mollo, del direttore responsabile del Quotidiano del Sud, Rocco Valenti, e della società editrice del giornale, “Edizioni proposta Sud S.r.l.” che, tutti rappresentati dall’avv. Teresa Maria Faillace, si erano costituiti in giudizio affermando la piena legittimità degli articoli quali espressione del diritto di cronaca/critica, sostenendo peraltro l’assenza di provati danni patrimoniali e non patrimoniali pretesi dal commissario per l’attuazione del piano di rientro del disavanzo nel settore della sanità regionale.
Scura, in particolare, contestava quattro articoli, relativi all’operato della struttura commissariale, che, a suo dire, contenevano espressioni diffamatorie, quali, per esempio, come riportato nel provvedimento del giudice: «“cristallizzati i favori alle solite cliniche degli amici di alcuni politici” (articolo del 25.02.2016); “la struttura commissariale non funge più argano istituzionale di governo dei processi ma da organo politico clientelare per favorire a turno alcune strutture vicine ad apparati del Pd e di Ncd” (articolo del 02.03.2016); “è stata usata la solita logica clientelare che favorisce alcuni e penalizza altri” (articolo del 04.03.2016); “si ridisegna una rete ospedaliera che nulla ha a che vedere con il miglioramento dell’offerta sanitaria” (articolo del 18.03.2016)».
Nell’esaminare gli articoli, prima di arrivare alle conclusioni, il giudice, nel provvedimento, si sofferma su una sintesi dei rispettivi contenuti: «L’articolo pubblicato in data 25.02.2016 è dedicato all’analisi dei Decreti del Commissario ad acta n. 25-26-27 del 2016 aventi ad oggetto la distribuzione dei fondi alle strutture erogatrici di servizi assistenziali ospedalieri. Secondo l’autore dell’articolo menzionato la distribuzione di detti fondi è avvenuta in modo sperequato per effetto dell’aumento delle rette e con mancato adeguamento tariffario per gli anni 2010-2015. Nell’articolo del 2.3.2016 il giornalista, odierno convenuto, rappresenta che con il Dca n. 27/2016 si riportano i nuovi tetti di spesa per l’assistenza ospedaliera accreditata e commenta come poco chiari i criteri di assegnazione utilizzati nell’assegnazione dei menzionati tetti di spesa ad ogni singola struttura. In particolare, il punto dell’articolo in cui il Mollo afferma che “la struttura commissariale non funge più argano istituzionale di governo dei processi ma da organo politico clientelare per favorire a turno alcune strutture vicine ad apparati del Pd e di Ncd” è collegato al fatto che, secondo il giornalista, il maggiore beneficiario della rimodulazione dei tetti di spesa è stato un gruppo imprenditoriale legato al gruppo politico del PD (il riferimento è al Gruppo imprenditoriale Igreco). L’articolo del 04.03.2016 ha ad oggetto l’inasprimento dei rapporti fra il Commissario Scura ed il Presidente della Regione Calabria, On. Oliverio, per le autorizzazioni all’esercizio sanitario delle strutture ospedaliere nonchè la vicenda del Dca n. 30 del 2016 che, come accaduto prima per quelli del 2015, era stato rettificato con un successivo Dca, poiché si erano riscontrati errori nella distribuzione dei fondi. L’articolo del 18.03.2016, infine, ricostruisce, in una prospettiva cronologica, la vicenda legata al Piano di Rientro firmato alla fine del 2009 ed evidenzia che l’ammontare dei fondi attribuiti nel 2013 al menzionato Gruppo imprenditoriale Igreco è stato prevalente rispetto a quello di cui sono state beneficiarie le altre imprese operanti nel settore di riferimento».
«Gli articoli pubblicati presentano i richiesti caratteri di verità, pertinenza e continenza», rileva il Tribunale nell’accogliere le tesi sostenute dall’avv. Faillace. Peraltro, su uno degli aspetti trattati negli articoli, il giudice osserva: «Nei diversi decreti ministeriali – prodotti i giudizio – di distribuzione dei fondi alle strutture sanitarie trova, altresì, riscontro quanto asserito dal giornalista negli articoli in questione e non è stata fornita dall’attore alcuna prova né della falsità né dell’inattendibilità delle informazioni ripotate dal convenuto». Nel provvedimento (che Scura può appellare), il Tribunale si sofferma anche su aspetti di diritto inerenti, per esempio, al diritto di critica «che può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente “di parte”, cioè non necessariamente obiettivi, purché fondata sull’attribuzione di fatti veri…».
Quanto, poi, alla pertinenza, il giudice nel provvedimento osserva che il giornalista «con gli articoli in questione, ha sollevato una problematica di pubblico interesse, non potendosi dubitare dell’interesse pubblico alla conoscenza di ogni avvenimento inerente la distribuzione dei fondi pubblici, esprimendo la propria personale opinione in merito».
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