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Il comune di Lamezia Terme

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Il consiglio comunale di Lamezia Terme ha approvato il Regolamento edilizio che era stato precedentemente bocciato dal segretario comunale

IL 30 settembre scorso, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento edilizio tipo (Ret) senza, pare, tener conto della bocciatura della pratica da parte del segretario comunale Carmela Chiellino che – in una relazione del 25 luglio 2022 – aveva ritenuto «sussistenti profili di illegittimità in relazione alla violazione dei principi di gerarchia delle fonti, specificatamente in ordine alle previsioni della delibera regionale e dei contenuti del Regolamento tipo che, per loro natura, si atteggiano come fonte di rango superiore rispetto alla potestà normativa dei Comuni. Da ciò discende la immediata applicabilità del principio ermeneutico di necessaria coerenza dei regolamenti comunali con le fonti primarie».

Una pratica che è stata bocciata due volte. Nel maggio 2020, infatti, il Ret fu bocciato anche dall’allora dirigente pro-tempore del settore Governo del territorio del Comune, che era anche dirigente del settore avvocatura. Una prima bocciatura condivisa dallo stesso segretario Chiellino di cui ha fatto espresso riferimento nella sua relazione negativa del 25 luglio scorso, che, probabilmente, nessun consigliere comunale, forse pur sapendone l’esistenza, pare, non ne sia (o non ne era) mai venuto in possesso.

La pratica, dopo la relazione dell’assessore Francesco Stella, nella seduta consiliare del 30 settembre scorso, è stata comunque approvata con 15 voti favorevoli e 4 astenuti. Propedeutica alla proposta di deliberazione al Consiglio comunale, è stata la delibera di Giunta 237 del 26 luglio 2022 (il giorno dopo dei rilievi del segretario generale comunale) avente ad oggetto: “Regolamento Edilizio Tipo (RET) – Presa d’atto delibera di Giunta Regionale n°642 del 21/12/2017. Proposta al Consiglio Comunale”.

Nella proposta di deliberazione del Consiglio comunale n°1204 del 18 agosto 2022, ai fini della regolarità tecnica, il 18 agosto 2022 il dirigente Gianfranco Molinaro espresse parere favorevole così come il 29 agosto 2002 il dirigente Nadia Aiello. Di parere diametralmente opposto, invece, era stato il segretario comunale. Il Ret, in sostanza, riguarda la normativa per semplificare il settore delle costruzioni e degli interventi di riqualificazione degli edifici, valida in ambito edile per tutti i comuni presenti sul territorio italiano.

La delibera di Giunta, una prima volta, era stata inserita per il via libera all’ordine del giorno del Consiglio comunale del 28 luglio scorso, ma la giunta Mascaro la ritirò dall’ordine del giorno ripresentandola nella seduta del 30 settembre scorso poi approvata.

Nella delibera di Giunta 237 del 26 luglio 2022 di proposta di approvazione da parte del Consiglio, è stato, in particolare, considerato che “il Comune di Lamezia Terme con delibera di Consiglio comunale n° 79 del 19/02/2015 ha adottato il Piano strutturale comunale e Regolamento Edilizio Urbanistico (REU), e che attualmente è in fase di approvazione; detto recepimento, per come stabilito dalla delibera di Giunta regionale n°642/2017, debba essere contestuale all’approvazione del Psc al fine di uniformare la procedura di approvazione dei nuovi strumenti urbanistici di cui alla Legge urbanistica regionale n°19/02 e ss.mm.ii.”.

LA RELAZIONE NEGATIVA SUL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI LAMEZIA TERME

Nella relazione negativa, il segretario generale del Comune, l’avvocato Carmela Chiellino, scrive che con la proposta di delibera l’ente, aveva invece ritenuto «percorribile, nelle more di adeguamento generale al Ret previsto unitamente all’approvazione del redigendo Psc, l’adozione di un atto che, in adeguamento transitorio alla disciplina del Ret, contempli specificazioni delle definizioni del Ret medesimo».

E che «l’attività prospettata amplia la portata e supera la ratio legis del Ret medesimo, ovvero l’omogeneizzazione degli ambiti definitori. Invero, detto potere è proprio delle sole regioni, secondo quanto previsto nell’intesa Stato – Regioni e che la Regione Calabria non ha inteso utilizzare recependo, senza integrazioni, il Ret. Ancora, l’interpretazione data dall’ente è altresì basata su casi verificatisi in altre regioni che non possono essere tenuti in considerazione stante la valenza delle sentenze citate».

Da qui il riferimento alla prima bocciatura di maggio 2020 che «rispetto ai contenuti giuridici del citato parere che questo ufficio condivide appieno, non risulta ad oggi modificata la normativa posta alla base dello stesso e, pertanto, non appare opportuno discostarsi».

«Ancora più attenzione occorre prestare sugli effetti che potrebbero scaturire da una applicazione distorta della potestà regolamentare o comunque normativa avuto riguardo agli utenti che hanno subito dinieghi sulla base della vigenza del Ret in quanto non ancora recepito e riguardo a quelli che, invece, potrebbero usufruire di un provvedimento autorizzatorio sulla base di una normativa di dettaglio illegittimamente applicabile. Appare chiaro che la via del contenzioso sarebbe facilmente aperta con notevole pericolo di giudizi con i correlati eventuali risarcimenti dei danni».

«E’ indubbio – rileva ancora il segretario comunale – che tali strumenti devono essere tra loro complementari conseguenti e conformi onde evitare possibili contrasti applicativi in grado di ingenerare confusione tra i cittadini, professionisti e la pubblica amministrazione che è chiamata proprio al compito di verificare.

Conseguenzialità e conformità che non appare nella proposta di deliberazione prospettata della quale si consiglia al dirigente in indirizzo il ritiro e che, in caso contrario, si pronunci formalmente in merito alle ragioni al contrario assumendosene le responsabilità, anche nei confronti degli organi politici, tenendo presente quanto dettato dalla Suprema Corte secondo cui, negli enti locali, le responsabilità connesse alla violazione delle norme sono ripartite tra gli organi elettivi e quelli burocratici sulla base del principio della separazione delle funzioni e in correlazione alle rispettive attribuzioni».

«Alla luce di quanto sopra, si consiglia» (al dirigente del settore governo del territorio e per conoscenza al sindaco e all’assessore al ramo) «una rivalutazione delle possibilità di adeguamento per come prospettata».

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