La clinica Sant'Anna
2 minuti per la letturaCATANZARO – L’avvocato Alfredo Gualtieri, legale di fiducia di Villa S. Anna SpA, ha reso noto che il Tribunale di Catanzaro Prima Sezione Civile, rispetto all’udienza del 5 febbraio scorso, ha sospeso l’efficacia esecutiva del titolo con cui l’Azienda ospedaliera di Catanzaro aveva reclamato un “presunto” credito di 4.605.133,57 euro nei confronti della stessa clinica per acquisto di sangue ed emoderivati, nonostante fosse stata stipulata “transazione” pienamente ottemperata.
Secondo quanto affermato dal legale, «la pronuncia in merito alla vicenda, spesso enfatizzata e scientemente strumentalizzata per altri scopi, dimostra come la condotta del S. Anna sia stata aderente alla norma e che, semmai, temerarie e foriere di danno erariale sono le condotte dei promotori di dette azioni. Nello specifico – aggiunge Gualtieri – si rammenta che la vertenza riguardava la fornitura da parte dell’Azienda ospedaliera anni 2001-2006 per l’importo complessivo di euro 2.555.535 di prodotti emoderivati oggetto di specifica pronuncia del Tribunale Civile di Catanzaro del 6/11/2012. Nelle more del giudizio veniva stipulata tra Villa S. Anna SpA e l’Azienda “Pugliese Ciaccio” un atto di pre-intesa poi trasformatosi nella definitiva scrittura privata di transazione sottoscritta in data 16/06/2014».
Il legale, a nome del presidente del Consiglio di amministrazione, Gianni Parisi, ha anche evidenziato che «il contenuto dell’atto di transazione è stato regolarmente e correttamente adempiuto, tutti i pagamenti previsti sono stati regolarmente effettuati dal S. Anna, comportando l’abbandono dei giudizi pendenti da parte del legale dell’Azienda Ospedaliera per cessata materia del contendere».
Secondo il legale, tuttavia, «inopinatamente ed in maniera palesemente arbitraria, pur in presenza del citato accordo transattivo, in data 11/9/2020 l’Azienda Ospedaliera notificava al S. Anna atto di precetto per la somma di 4.605.133 euro».
In questa direzione, si è voluto richiamare «il contenuto della pronuncia della Prima Sezione Civile Tribunale di Catanzaro laddove considera che …risulta documentazione attestante tanto l’avvenuta stipulazione della predetta scrittura privata quanto i pagamenti eseguiti dall’opponente in adempimento della medesima, per il complessivo imposto in essa dedotto».
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