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Il Comune di Lamezia Terme

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LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’interno, Matteo Salvini, ha prorogato di altri sei mesi il commissariamento del Comune di Lamezia (e di Marina di Gioiosa).

La proroga giunge «in considerazione della necessità di completare l’azione di ripristino dei principi di legalità all’interno delle amministrazioni comunali». Niente elezioni, dunque, il 26 maggio prossimo.

Il termine per la proroga di altri sei mesi per il commissariamento del Comune di Lamezia scadeva ieri e quindi la proroga è giunta nell’ultimo giorno utile. Ma c’è sempre l’incognita del Consiglio di Stato. Si attende infatti l’11 aprile quando al Consiglio di Stato si terrà l’udienza sulla sospensione del sindaco e del consiglio comunale decisa in via cautelare il 24 marzo scorso e ora in attesa dell’udienza al termine della quale il Consiglio di Stato dovrà decidere se confermare i commissari oppure reintegrare nuovamente sindaco e consiglio comunale).

Nel caso in cui la sospensiva non dovesse essere confermata, infatti, tornerebbe il sindaco il cui mandato scade a giugno 2020. A proposito di proroga, secondo quanto stabilisce l’articolo 143, comma 10, legge 267/2000 «l’eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso».

Ciò significa che i 18 mesi di commissariamento del novembre 2017, sarebbero scaduti qualche giorno prima della fissazione della data della elezioni comunali (il 26 maggio prossimo con eventuale ballottaggio il 9 giugno) che ad ogni modo non si terranno visto che ora è stato prorogato il commissariamento. Che potrebbe cessare se la sospensiva non fosse confermata l’11 aprile prossimo dal Consiglio di Stato (in attesa della decisione definitiva nel merito) che, come si ricorda, nel decreto del 24 marzo scorso, ha accolto l’istanza cautelare dell’Avvocatura dello Stato che aveva chiesto un decreto di inaudita altera parte.

Nell’ordinare il reinsediamento dei commissari, i giudici del Consiglio di Stato hanno considerato nel decreto di sospensiva, tra l’altro, che «i gravi fatti posti a fondamento della misura dissolutoria, annullata dalla sentenza oggetto della impugnazione in esame, non sembrano essere stati correttamente valutati da detta sentenza nella loro natura sintomatica di una più che probabile ingerenza della ‘ndrangheta sulla vita politica e amministrativa dell’ente locale nel suo complesso, anche indipendentemente dall’appartenenza dei consiglieri eletti alla maggioranza o alla minoranza, come emerge, del resto, pure dalla lettura della sentenza n. 1800 del 7 agosto 2018 del Tribunale di Lamezia Terme in ordine all’incandidabilità di taluni dei consiglieri eletti nel 2015».

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