Carmela Carlucci
4 minuti per la letturaPOTENZA – È la rionerese Carmela Carlucci, 52nne impiegata amministrativa nella scuola di danza classica “Li Greci” di Rionero, la terza eletta del Movimento 5 stelle in Consiglio regionale. Lo ha deciso, ieri sera, il Tar Basilicata accogliendo il suo ricorso contro il verbale con cui il 16 aprile sono stati proclamati i nuovi membri del parlamentino lucano e tra questi del melfitano Gino Giorgetti.
Carlucci, assistita dall’avvocato Virgilio Di Lonardo, dovrebbe subentrare automaticamente al 36enne informatico, che prima di entrare in Consiglio lavorava a Potenza in una società di recupero crediti. Non è escluso, tuttavia, che da quest’ultimo venga attivato un ulteriore ricorso in Consiglio di Stato che potrebbe trascinare il caso giudiziario per qualche mese ancora.
I giudici hanno confermato l’esito del nuovo scrutinio delle 202 schede assegnate al Movimento 5 stelle della sezione numero 9 della scuola materna di via Galliano, a Rionero. Un riconteggio che, come era stato tempestivamente segnalato da un delegato di lista M5s presente durante lo spoglio, ha portato alla correzione al ribasso di 10 voti delle 2.980 preferenze per Giorgetti indicate nel verbale dell’Ufficio elettorale regionale, sovvertendo l’esito elettorale finale nella corsa tra i due candidati a favore di Carlucci, arrivata a 2.977 preferenze.
Durante le operazioni, che si sono svolte a settembre alla presenza dei legali di entrambi i contendenti, c’era stata anche la denuncia di una possibile manomissione della busta contenente le schede della sezione “contestata” da parte della moglie di Giorgetti, l’avvocatessa Angela Bisogno, che è anche consigliera comunale M5s a Melfi, e ha composto il collegio difensivo del marito assieme a Franco Gagliardi La Gala e Luigi Petrone. Di qui l’intervento della polizia e l’avvio di un’indagine sulle presunte manomissioni e il sequestro della busta.
Sul tema, però, secondo i giudici del Tar, «impregiudicati gli accertamenti demandati alla competente Autorità giudiziaria», va evidenziato che «lo stesso verbale delle operazioni di verificazione, pur dando atto che “(…) il plico risulta danneggiato in alcuni punti, alquanto sbiadito in alcuni tratti (…)”, precisa che lo stesso “comunque risulta essere stato timbrato, siglato e chiuso con un nastro adesivo, anche se alquanto sconnesso” e, inoltre, che “I timbri, sebbene sconnessi, risultano apposti sui lembi tra il nastro adesivo e la busta”».
Il Tar ha considerato irricevibili, perché esplicitate in una semplice memoria senza assumere il carattere di formali motivi di contro-ricorso, anche le richieste di approfondimenti avanzate da Giorgetti sulle: «supposte incongruenze dei voti di preferenza assegnati al controinteressato (lo stesso Giorgetti, ndr) e alla ricorrente (Carlucci, ndr) presso altre sezioni elettorali (in specie, la sezione n. 3 del Comune di San Fele e la sezione n. 1 del Comune di Montemilone)».
Infine ha bocciato la richiesta di «sospensione del giudizio ai fini della proposizione della querela di falso relativamente agli atti contenuti nel richiamato plico (schede elettorali e tabelle di scrutinio), considerato che per pacifica giurisprudenza la presentazione della querela di falso implica la sospensione necessaria del giudizio (…) solo nel caso in cui la questione di falso abbia il carattere di pregiudizialità e, inoltre, qualora la stessa non appaia manifestamente infondata o essenzialmente dettata da ragioni dilatorie». Nel caso di specie, infatti, sarebbe: «da escludere che possano rilevare in questa sede, ai fini della sospensione del giudizio, le determinazioni spettanti alla competente autorità giudiziaria in ordine all’ipotizzata apertura del plico (che, comunque, non risulta allo stato corroborata da alcun convergente elemento indiziario riguardo alle circostanze di luogo e di tempo in cui tale azione possa essere eventualmente avvenuta), né alle modalità ed effetti della manipolazione del contenuto stesso del plico (in specie, delle schede e delle tabelle), nonché alla perizia grafologica versata in atti (con la quale si prospetta il dubbio che le 26 preferenze espresse in favore del candidato Giorgetti potrebbero essere state votate, in parte, da una medesima mano elettrice)».
D’altronde, secondo il Tar, «quand’anche fosse fondata l’ipotesi della manomissione quale prospettata dal Giorgetti, ciò potrebbe comportare al più un’ulteriore riduzione delle 26 preferenze risultanti in favore del predetto candidato, giammai condurre alla conferma (o all’aumento) di quelle indicate nel verbale di sezione». I giudici amministrativi hanno condannato il consigliere regionale uscente, e la Regione Basilicata, a pagare le spese di lite, quantificate in 1.500 euro cadauno. Sono state escluse, tuttavia, sanzioni ulteriori per resistenza »temeraria» nel processo, «in quanto la resistenza in giudizio può considerarsi temeraria solo quando, oltre a essere erronea in diritto, evidenzia – cosa che in specie non è – un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale, postulando la consapevolezza della palese infondatezza delle tesi sostenute».
Con Carlucci sale a tre la presenza femminile nell’aula Di Nardo, che fino a ieri era rappresentata dalle leghiste Donatella Merra e Dina Sileo (la prima eletta e poi nominata assessore, e la seconda subentrata la suo posto come consigliera).
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