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A SEGUIRE pubblichiamo l’intervento dell’avvocato potentino Ivan Russo sulle accuse per cui è stata disposta l’imputazione coatta, a seguito di una richiesta di archiviazione non accolta, per il condirettore del Quotidiano del Sud, Roberto Marino, e il redattore Leo Amato.

Alla base delle accuse in questione resta la contro-inchiesta del Quotidiano sulla vicenda giudiziaria che si è sviluppata, a partire dal 2014, attorno alla morte di una donna durante un intervento di cardiochirurgia al San Carlo di Potenza. La medesima contro-inchiesta che ha portato alla luce la strumentalizzazione e il condizionamento mediatico della vicenda da parte dell’ex presidente del Tribunale del riesame di Potenza, Gerardina Romaniello, e del marito, il medico del San Carlo Fausto Saponara, che era in causa con l’azienda ospedaliera. Tanto che nel 2018 il Consiglio superiore della magistratura ha già disposto la censura nei confronti di Romaniello per aver abusato del ruolo di giudice per interessi di natura privata rivolgendosi alla giornalista di un’altra testata, Giusi Cavallo di Basilicata24.


Il suo obiettivo, secondo la pronuncia del Csm confermata anche dalle sezioni unite della Corte di cassazione, era di indebolire la controparte del marito nel suo contenzioso di lavoro, ovvero il San Carlo, amplificando il racconto di quanto avvenuto in sala operatoria. Racconto che, peraltro, nel 2019, sarebbe stato anche smentito dagli esiti del processo nei confronti di 3 colleghi di Saponara, tra cui l’ex primario.

Tutti e tre assolti dall’accusa di omicidio colposo dopo essere finiti, per un breve periodo, persino agli arresti domiciliari. Proprio in seguito all’esplosione pilotata del caso a livello mediatico, a settembre del 2014.
Nella querela e l’opposizione alla richiesta di archiviazione delle accuse a Marino ed Amato, accolta dal gip, Romaniello e Saponara contestano l’utilizzo a fini giornalistici, per una serie di articoli pubblicati sul Quotidiano del Sud dalla primavera del 2016 in poi, di copia della registrazione che era stata effettuata di nascosto da Cavallo, 2 anni prima, durante un colloquio con i coniugi. Oltre alla consegna della stessa registrazione da parte di Marino ed Amato alla Procura di Potenza.

dI IVAN RUSSO*
MI è stata chiesta, da alcuni colleghi, un’opinione circa la vicenda dei giornalisti Leo Amato e Roberto Marino, della quale si sono occupati vari giornali e su cui si è intrattenuta diffusamente (?) anche l’Ansa. Ebbene, credo che sia doveroso far sentire anche l’altra campana, e non lasciare che determinate righe dominino “ad libitum”, e senza contrasto alcuno, la scena dell’informazione. Soprassiedo, per ora, a proposito della diffamazione e della calunnia (vi tornerò con altro scritto), e mi concentro sulla pretesa ricettazione, per aver ricevuto il dischetto contenente una registrazione che, secondo l’interessata, sarebbe sta carpita in violazione degli articoli 5, 23 e 167 d.lgs. n. 196/2003.


In merito, posso affermare che la ricettazione non esiste per niente, poiché non esiste il delitto presupposto: la prova più incontrovertibile è che giudici, Csm, Sezioni Unite della Cassazione, e avvocati hanno usato tal dischetto come oggetto e fonte di prova per cause e provvedimenti; aggiungo che, poco tempo fa, anche la IV Commissione del Csm si è servita del contenuto del disco per esprimere la valutazione professionale dell’interessata. Orbene, se il dischetto fosse stato corpo del reato, nessuno avrebbe potuto usarlo come elemento probatorio. Ma vi è di più.


Da parte il fatto che sono stati rispettati i limiti della continenza e dell’interesse pubblico, e che la giornalista Cavallo si è limitata a garantirsi circa la precisione delle parole proferite dall’intervistata, vi è da rilevare che l’art. 137 del d.lgs. n. 196 esclude categoricamente che vi sia violazione della privatezza, quando il giornalista riporta fatti o circostanze che sono stati resi noti per bocca dell’interessato: e questo è proprio il nostro caso, poiché Cavallo altro non ha fatto che recepire ciò che l’interessata le ha detto, sicché la correlativa pubblicazione si inquadra paradigmaticamente entro l’art. 137. Sia Cavallo, sia Amato e Marino, dunque, hanno fedelmente ossequiato pure il dettato del Testo Unico dei doveri del giornalista (ora in vigore).


La sentenza citata dall’accusa (la n. 18908/11) parla di tutt’altro: si trattava di una vicenda assolutamente privata che vedeva un soggetto registrare un ufficiale della finanza e un maresciallo (addirittura in caserma!); inoltre, tale registrazione era diretta solo al soddisfacimento dell’interesse del singolo, contro l’interesse pubblico. Nel nostro caso, invece, si tratta dell’esatto contrario: è l’interesse pubblico che viene ossequiato mercé il narrare e mostrare quanto riferito dalla stessa persona che poi si rizela, dimenticando che è stato soddisfatto pienamente il dettato dell’art. 137 citato. E la prova, assolutamente convincente, di tal verità è che, nel caso della sentenza, il microfono è stato sequestrato, e non se ne è fatto alcun uso, mentre il disco della Cavallo ha funto da supporto, come abbiamo visto, a numerosi provvedimenti e valutazioni.


Del resto, non è un caso che, in prime cure, si era coltivata la tesi del furto del dischetto: allora, sì, vi sarebbe stata ricettazione! E però, tale ipotesi è fallita miseramente: di qui lo sforzo di spostare il fuoco sulla diversità del reato presupposto. Reato presupposto che, però, lo ripeto, è più misterioso dell’araba fenice: che ci sia, qualcun lo dice; dove sia, nessun l’ha mai saputo in 5 anni di contese giudiziarie e amministrative.
*avvocato



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