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POTENZA – Se lo Stato – per sua colpa – ti ha causato un danno e – dopo anni da quando quel danno è stato riconosciuto – non ti ha ancora dato ciò che ti spetta, cosa puoi fare? Teoricamente, molte cose: richieste, cause, intimazioni eccetera. Nella pratica – così come sta capitando a un cittadino le cui ragioni sono passate di recente al vaglio del Tar della Basilicata – non ti resta che applicare una delle massime preferite dai fatalisti: aspetta e spera.

È una storia di potere, quella di Andrea (nome di fantasia). Meglio: di rapporti di potere. Al cittadino è riconosciuta la possibilità di rivalersi contro lo Stato se ha subito un torto. Il problema è se lo Stato fa orecchie da mercante. In questo caso si manifesta la immensa sproporzione di potere fra i due soggetti: se il cittadino non dà quanto spetta allo Stato, quest’ultimo può usare e usa la forza per costringerlo a farlo; nella direzione inversa, il cittadino non ha gli stessi mezzi coercitivi.
Ma è anche una storia di burocrazia. Per capirlo bisogno ripercorrere la vicenda con ordine fino a oggi.

Andrea – non diremo qui se è uomo o donna per renderlo ancora meno riconoscibile – nel 1978 ha 21 anni.

Ricoverato in un ospedale romano, subisce un intervento chirurgico. È sottoposto a una trasfusione di sangue. Quella trasfusione non gli dona solo plasma nuovo, salvifico materiale biologico che lo tiene in vita, ma qualcos’altro.

Se ne accorgerà solo molti anni dopo, nel 2005: sottoposto a una serie di esami in ospedale per problemi cardiologici – questa volta a Milano – gli viene riscontrato il virus dell’epatite C. Preso, risulta dalle analisi, proprio per quell’emotrasfusione di tanti anni prima.

All’inizio la richiesta di risarcimento è inviata al ministero della Sanità seguendo le vie amministrative e istituzionali. Il ministero riconosce il danno ma respinge l’istanza: è fuori dai termini stabiliti per legge.

Non resta che rivolgersi alla giustizia. A quella ordinaria, per ora. La denuncia è del 2013, la sentenza del 2014: ad Andrea è riconosciuto il “danno permanente e irreversibile alla salute”. Ha diritto a un’indennità vita natural durante.

La sentenza c’è ma il ministero non si fa sentire. Attraverso i legali, Andrea fa notificare la sentenza munita di formula esecutiva all’ente. Nulla. Partono le diffide che vanno avanti per tutto il 2015 e il 2016. Poi contatti con gli uffici ministeriali per le vie brevi. Per quanto ogni volta ci sia una mezza speranza, non si arriva a nulla. E Andrea sperimenta l’asimmetria di potere fra sé e un ministero.

Cosa fare? C’è un organo di giustizia amministrativa che serve per l’appunto al singolo che si senta leso in un suo diritto dalla Pubblica amministrazione: il Tribunale amministrativo regionale. Il procedimento era incardinato nel tribunale di Sala Consilina, in provincia di Salerno. Poi, proprio nel 2013, quel tribunale è stato cancellato in favore di quello di Lagonegro, e questo porterà la vicenda nell’alveo del Tar Basilicata.

Andrea propone ricorso contro il ministero della Salute e la Regione Campania. Chiede l’esecuzione della sentenza. Il ricorso è depositato il 21 febbraio scorso. Nonostante il lockdown della pandemia Covid-19, il Tar fa presto. La sentenza è pubblicata ai primi di luglio. Ma qui la vicenda diventa anche – come dicevamo – una storia di burocrazia.

C’è un intoppo, i cui confini normativi sono specificati nel dispositivo del Tar: «Il ricorso era stato: a) prima depositato e poi notificato; a) notificato al ministero della Salute presso l’indirizzo di posta elettronica att.giudiziari@postacert.sanita.it e non anche presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza; c) e comunque non era stata depositata la ricevuta di avvenuta consegna, contenente anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata, secondo quanto previsto nell’articolo 6 del Dpr n. 68, della notifica del ricorso. Il titolo esecutivo era stato notificato presso l’Avvocatura generale dello Stato, anziché presso la sede legale di Roma del ministero della Salute».

Insomma, le notifiche del ricorso non sono state effettuate alle parti in causa rispettando pedissequamente la sequenza prevista dalla legge. Il ricorrente ammette lo sbaglio e chiede di poter rinotificare secondo norma. Ma i giudici del Tar spiegano che la «nullità della notifica determina l’inammissibilità del ricorso, in quanto non è stata sanata con la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato; non può essere riconosciuto il beneficio dell’errore scusabile».

La forma (che nel diritto è sicuramente anche sostanza) ha la meglio sull’attesa di Andrea. Nulla da dire sull’esattezza della sentenza. Il problema è che così si allungano ancora i tempi per un’indennità sacrosanta. Ora Andrea dovrà presentare di nuovo ricorso al Tar.

In caso di successo, il ministero della Salute riceverà l’ennesimo invito a darsi una mossa. Andrea aveva 21 anni nel 1978. Oggi qualcuno in più. E l’attesa che il ministero si svegli è divenuta decisamente meno sopportabile.

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