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La sede del comune di Potenza

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POTENZA – E’ il sogno di alcuni, e l’incubo di altri: sparire, non esistere più per la società. Magari viverci ancora ma come fantasmi, invisibili e intangibili.
Il Comune di Potenza realizza questo sogno (o incubo) per ventuno persone: fra marzo e aprile sono stati pubblicati gli avvisi di cancellazione anagrafica causa “irreperibilità”. In pratica, non risulteranno più nei registri della popolazione. Sette di questi hanno nome italiano, il resto sono stranieri.

Le conseguenze non sono poche e non sono leggere: la perdita del diritto al voto, la cancellazione dall’assistenza sanitaria, l’impossibilità di ottenere certificati anagrafici, carta di identità e altri documenti come patente e passaporto.

Ovviamente i cancellati non sono condannati a restare spettri per il resto della vita: se vogliono possono riacquistare il proprio posto nell’anagrafe. Ma devono comunicare la propria vera residenza.
L’iter previsto è noto come “articolo 143” (del Codice di procedura civile) che recita: «Si ha irreperibilità quando il notificante ignori la residenza, dimora o domicilio del destinatario nonostante abbia svolto ricerche e indagini suggerite dall’ordinaria diligenza, che deve essere valutata sulla base dei parametri della buona fede secondo la regola generale dell’art. 1147 del codice civile e non si traduce nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell’art. 139. Ne deriva l’adeguatezza delle ricerche svolte secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi».

In altre parole, non è necessario chiamare un novello Sherlock Holmes e fargli risolvere il Giallo del Cittadino Scomparso: va bene una ricerca “ordinaria”, dato che ognuno è tenuto appunto a curarsi dei propri interessi.
L’irreperibilità, en passant, può scattare anche se la persona non risponde al Censimento generale della popolazione, che non è – come alcuni pensano – un questionario da compilare se proprio abbiamo un’oretta libera ma un dovere del cittadino.

A spiegare cosa accade quando si cerca una persona (per un atto di un tribunale o un documento fiscale oppure per il decreto ingiuntivo di un creditore o ancora per una multa non pagata) è Claudio Mauro, dirigente comunale: «L’iter è avviato su segnalazione di terzi (uffici o cittadini). La segnalazione viene traferita alla Polizia locale i cui agenti effettuano almeno due verifiche in un anno. Dopo che l’anno sia trascorso senza esito positivo, si invia all’indirizzo di residenza conosciuto dell’interessato un preavviso di cancellazione dall’anagrafe comunale.

Se entro 20 giorni la persona non si fa viva, l’atto di cancellazione viene pubblicato sull’albo pretorio del Municipio. Trascorso il periodo obbligatorio sull’albo di 15 giorni, si procede alla cancellazione dagli archivi anagrafici e alla segnalazione all’ufficio elettorale».
Ed è qui che si avvia la procedura che riguarda il diritto al voto: «L’ufficio elettorale – prosegue Mauro – semestralmente, la prima volta dal 10 al 20 aprile e la seconda dal 10 al 20 ottobre, pubblica un avviso sull’Albo dichiarando che sono depositati gli elenchi di chi sarà cancellato. Gli interessati possono ovviamente presentare un ricorso alla Commissione elettorale. Se il ricorso non c’è, o se non viene accolto, si procede d’ufficio alla cancellazione dalle liste elettorali due volte all’anno: a giugno e a dicembre».

Un iter che prende all’incirca un anno e mezzo (e non esclude naturalmente che il cittadino possa iscriversi all’anagrafe di un altro Comune). risulta irreperibile ma può andare in altro Comune per chiedere residenza.
La legge prevede tutta una serie di formalità (modalità di notifica, periodi entro cui farsi vivi, differenza fra nullità e inesistenza di una notifica e tra irreperibilità momentanea e assoluta, rapporto sulle indagini eseguite eccetera) da rispettare. Ad esempio, la consegna dell’atto a un familiare, a un “addetto alla casa”, al portiere o in ultima istanza a un vicino di casa.

Oppure, quando della persona non si conosce alcun indirizzo o recapito, l’avvio di certo tipo di indagini come la “visura di rintraccio anagrafico” (o “camerale” per le persone giuridiche), il “rintraccio sul posto di lavoro”, il “report persona”.
Peccato – infine – che i social network non siano un canale istituzionale per rintracciare gli irreperibili: sulle pagine di Facebook (come è palese da una veloce ricerca) chi è sulle tracce dei potentini irrintracciabili potrebbe trovare qualche sorpresa.

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