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POTENZA – In 15 mesi di supplenza nell’ufficio del giudice di pace di Pescopagano ha maturato compensi, in base al numero delle cause trattate, per oltre 56mila euro, rispetto ai circa «2mila all’anno» che guadagnava a Potenza. Il tutto grazie all’emissione di: «centinaia di decreti ingiuntivi, reiteratamente proposti dai medesimi ricorrenti, aventi il medesimo oggetto (consegna di contratto telefonico per acquisto di sim card), dichiarati provvisoriamente esecutivi, senza che l’ufficio del giudice di pace di Pescopagano fosse territorialmente competente e senza avere verificato i presupposti della fondatezza della domanda, oltre che in difetto dei requisiti».

È questa la contestazione per cui l’ottava commissione del Consiglio superiore della magistratura, competente per le pratiche che riguardano la magistratura onoraria, ha inviato al plenum dell’organo di autogoverno della magistratura la proposta di revoca dall’incarico di giudice onorario di pace di Angelo Gallo, avvocato di Padula (Sa) iscritto all’ordine di Lagonegro, da tempo in servizio nel Tribunale di Potenza.

A sollevare il caso, il 18 settembre dell’anno scorso, era stato un avvocato di Tim spa, denunciando che un avvocato di Benevento, Gabriella Bongi, era riuscita a notificare alla compagnia telefonica, soltanto nel 18 giorni precedenti, ben «301 decreti ingiuntivi di condanna alla consegna di copia della documentazione contrattuale relativa a utenze telefoniche, muniti di provvisoria esecutività». Tutti decreti emessi da Gallo, a Pescopagano, senza considerare il tema della competenza territoriale dal momento che «tutti i ricorsi sono stati proposti dal medesimo difensore iscritto nell’Albo degli avvocati di Benevento, nell’interesse di clienti di origine campana».

Dalle verifiche avviate dal presidente del Tribunale di Potenza, quindi, era emerso che «nel nel 2020 erano stati chiesti e ottenuti 616 decreti ingiuntivi contro Tim spa», mentre «nel 2021 erano stati chiesti e ottenuti altri 1676 decreti ingiuntivi contro Tim», e «avverso tali decreti ingiuntivi risultavano pendenti 181 giudizi di opposizione promossi da Tim spa, mentre nel 2021 erano state rigettate (…) 479 opposizioni proposte da Tim spa».

Le pratiche “fotocopia” sarebbero state gestite da Gallo e dall’avvocato Bongi, che si sarebbe vista liquidare dal giudice: «per ogni decreto ingiuntivo concesso (…) euro 21,51 per spese ed euro 250,00 per onorari, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario del 15%»; e «per ogni opposizione a decreto ingiuntivo respinta (…) a titolo di compenso non meno di euro 1.500».

A gennaio, sentito dalla sezione per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario di Potenza, che è l’emanazione locale del Csm, Gallo si era difeso sostenendo che i ricorrenti «avevano tutti agito in qualità di consumatori e che le regole che disciplinano la competenza territoriale in materia consumeristica erano previste a tutela esclusiva del consumatore, il quale poteva decidere di adire un diverso giudice senza dover subire il vincolo di legge». Per questo non aveva «sollevato officiosamente la questione della competenza territoriale».

Ma il Consiglio giudiziario non aveva condiviso questo tipo di ragionamento evidenziando che avrebbe dovuto quantomeno: «evitare un indebito aggravio di lavoro giudiziario insostenibile in un piccolo ufficio del giudice di pace mantenuto dal Comune, presso cui era stato assegnato in supplenza dall’1 aprile 2020, un ufficio con una struttura organizzativa assai fragile in carenza di personale e dotazioni materiali». Tanto più che «di tale numero anomalo di ricorsi per decreto ingiuntivo» non avrebbe dato compiutamente notizia «al presidente del tribunale o al magistrato coordinatore dei giudici di pace».

Basti pensare che dalle 33 nuove cause iscritte nel 2017-2018, e le 39, del 2018-2019, si era passati a 501 cause nel 2019-2020 e 536 nel 2020-21.

«Nessun rilievo – si legge nella proposta di revoca dell’incarico – può avere il fatto, affermato nelle difese del dottor Gallo, che non vi sono procedimenti penali iscritti a suo carico in relazione alle stesse vicende oggetto di contestazione disciplinare. Da un lato non sussiste alcuna pregiudizialità dell’azione penale rispetto al presente procedimento di revoca e, dall’altro, deve comunque rilevarsi che, in relazione ai consistenti vantaggi economici correlati ai compensi maturati e richiesti dal dottor Gallo per l’emissione di centinaia di decreti ingiuntivi, si è verificata di fatto una convergenza di interessi tra le condotte dell’avvocato Bongi e le decisioni adottate dal dottor Gallo».

Il plenum del Csm dovrebbe decidere della vicenda già nella seduta di mercoledì.

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Francesco Ridolfi

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