Le operazioni di spegnimento del pozzo di Policoro
2 minuti per la letturaPOLICORO (MATERA) – Spetta alla Società petrolifera italiana, del gruppo Eni, provvedere alla messa in sicurezza, al completamento della caratterizzazione e «alla eventuale bonifica in esito ad idonea analisi di rischio» del pozzo di gas esploso nel 1991 a Policoro.
Lo ha deciso il Tar Basilicata respingendo il ricorso della stessa Società petrolifera italiana contro l’ordinanza con cui la Provincia di Matera, a gennaio 2024, le aveva intimato di attivarsi in quanto responsabile dell’inquinamento rilevato nell’area attorno al pozzo. Inquinamento da idrocarburi pesanti nei “terreni superficiali” e idrocarburi leggeri e piombo nei “terreni profondi”; più ferro, manganese, arsenico, alluminio, nitriti e solfati nelle “acque sotterranee”.
IL CASO DEL POZZO DI POLICORO ESPLOSO NEL 1991
Il caso del pozzo “Policoro 1” risale a ottobre del 1991, quando «nel corso dell’attività di perforazione, il pozzo è andato incontro ad eruzione incontrollata di fango, a cui è seguita eruzione di gas ed immediato incendio della testa di pozzo».
Nella sentenza del Tar si ricorda che «le operazioni di soffocamento, svolte dalla Società petrolifera italiana s.p.a., sono iniziate il 14 ottobre 1991 e sono terminate il successivo 21 novembre 1991, con la definitiva chiusura mineraria del pozzo».
Di qui l’inizio di un lunghissimo iter che ha portato, nel 2003, alla presentazione del piano sulle analisi da effettuare per la caratterizzazione delle matrici ambientali dell’area, e all’approvazione di questo piano da parte della giunta regionale nel 2019.
Il rapporto finale di queste attività, stando a quanto ricostruito dai giudici amministrativi, non sarebbe stato ancora approvato. Nel frattempo, però, dalla Provincia di Matera si sarebbero portati avanti individuando la Spi come «responsabile dell’inquinamento» e prescrivendole una serie di attività ulteriori. Di qui il ricorso al Tar dei legali della società di San Donato Milanese.
«È stato (…) dettagliatamente provato dall’amministrazione (…) che tale contaminazione è compatibile, dal punto di vista eziologico, con l’utilizzo di sostanze chimiche utilizzate nell’attività industriale di perforazione (cosiddetti fanghi di perforazione, utili a svolgere un’azione lubrificante e di raffreddamento delle teste di perforazione) e non è in alcun modo riconducibile ai valori di fondo naturale del sito».
Così i giudici amministrativi bocciando le questioni sollevate nel ricorso.
LA TESI DEI GIUDICI DEL TAR
«Tale acquisizione – proseguono i magistrati – non è persuasivamente contestata dalla società ricorrente, la quale, d’altra parte, non ha fornito – neppure in questa sede – elementi relativi alla tipologia delle sostanze utilizzate per la preparazione dei fanghi di perforazione del pozzo, onde dimostrare l’eventuale inattitudine inquinante di tali sostanze».
«Parimenti dimostrato, inoltre – insiste il Tar – è che la società ricorrente ha svolto l’attività di trivellazione del pozzo e, dunque, avendo plausibilmente utilizzato, in assenza di contrarie evidenze scientifiche, fanghi di perforazione con capacità inquinante, va considerata, per quanto dianzi evidenziato, unico soggetto responsabile della riscontrata contaminazione».
I giudici hanno bocciato anche la chiamata in causa dell’attuale gestore della concessione “Policoro”, la Gal plus italiana srl, per uno sversamento di «olio idraulico» avvenuto nel 2020 durante le attività di caratterizzazione dell’area.
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