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MATERA – Arriva l’assoluzione dalla terza sezione centrale della Corte d’Appello della Corte dei Conti per la giunta Adduce in carica nel 2013 (il sindaco Salvatore Adduce e gli assessori Rocco Rivelli, Sergio Cappella, Giuseppe Tragni e Nicola Trombetta), gli ex dirigenti comunali Giuseppe Montemurro e Franco Gravina.

Pesante era stata la decisione in primo grado con la somma complessiva inizialmente rilevata dalla Corte dei conti di Basilicata che prima era stimata in 1.789.129,93 euro, ma è stata poi ridimensionata a 1.410.000 euro, imputabile per 190mila euro al sindaco Salvatore Adduce; 190mila all’allora assessore all’Ambiente Rocco Rivelli e 190mila totali euro (63mila euro a testa) agli assessori Cappella, Trombetta e Tragni. A carico di Gravina 270mila euro, e 570mila di Montemurro.

Per la sezione centrale della Corte dei Conti che si è espressa ieri: “ravvisare un inescusabile discostamento dai doveri di servizio nella condotta del dirigente e degli amministratori che si erano ingeriti in una fattispecie procedimentale che si protraeva da anni, non pare fondatamente prospettabile in termini di colpa grave, tanto più ove si consideri, per un verso, che con la transazione si era provveduto a risolvere situazioni non corrette ma perfezionatosi per iniziativa di altri amministratori, e, per altro verso, ma alla stessa stregua, per evitare un ulteriore danno economico visto che il privato aveva richiesto il corrispettivo per lo svolgimento di attività effettivamente rese”.

In queste parole risiede la motivazione che porta all’assoluzione del dirigente Montemurro. Per quanto riguarda il sindaco Adduce e la giunta per la Corte non basta la fiducia totale nell’attività svolta dagli altri e dai dirigenti in particolare ma “va esclusa la colpa grave nella fattispecie, rilevando che l’irragionevolezza della scelta e la correlata negligenza nella definizione transattiva di una lite contenziosa può ravvisarsi soltanto qualora la pretesa azionata sia palesemente infondata” mentre nel caso specifico “la deliberazione contestata si colloca in un ambito procedimentale connotato da una nutrita sequela di atti e comportamenti assunti da altri amministratori e che la delibera di Giunta n. 459/2014 fosse anche sorretta dal parere favorevole di “regolarità tecnica” e dal parere favorevole di “regolarità contabile”.

Insomma anche in questo caso viene esclusa la colpa grave e la Corte conclude sottolineando che “non si ravvisa alcuna argomentazione idonea ad individuare gli estremi tipologici e contenutistici della negligenza, imprudenza o imperizia nonché superficialità neanche nella condotta dell’arch. Gravina, Dirigente del Settore Igiene del Comune di Matera sino al giorno 29 aprile 2011”.

I fatti fanno riferimento ad una transazione effettuata nell’ambito del passaggio del servizio di raccolta dei rifiuti della città dalla Aimeri che aveva inizialmente vinto l’appalto al Consorzio Cns che aveva richiesto una sorta di “somma aggiuntiva” per una serie di servizi in più che venivano effettuati dalla Aimeri e che era proseguiti anche con il nuovo gestore.

L’accusa parlava di somme indebitamente pagate. L’indagine era partita nell’aprile del 2015, quando l’esposto segnalava di accertare il presunto danno erariale. Nelle ragioni di questo passaggio e del contenzioso seguito tra il subentrante e il Comune, risiede l’origine del contestato danno erariale.

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