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POTENZA – Ammonta a 3.413.528 euro il sequestro preventivo, disposto dalla Procura della Repubblica di Potenza, tra beni – quali quote di partecipazioni sociali – e conti bancari – facenti capo all’istituto di vigilanza “La Ronda”.
Sequestro, che ha interessato anche alcuni immobili esistenti sia a Potenza che a Imola, per il mancato pagamento delle imposte non versate per gli anni 2011 e 2012 da parte del rappresentante legale della società, Piergiulio Petrone.
A luglio dello scorso anno il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, Michela Tiziana Petrocelli, emetteva, infatti, un decreto di sequestro per evasione fiscale.
Successivamente il tribunale del Riesame di Potenza, accogliendo l’istanza presentata dal difensore di Piergiulio Petrone, emetteva un’ordinanza di annullamento del provvedimento.
Immediatamente il pubblico ministero ha impugnato presso la Corte di cassazione l’ordinanza del Riesame. La Suprema Corte con sentenza del 21 gennaio scorso annulla con rinvio la decisione del Tribunale del Riesame di Potenza, per nuovo esame, che, con ordinanza emessa nello scorso mese di maggio confermava il decreto impugnato.
La Corte ha ripercorso le conclusioni della giurisprudenza di legittimità sul tema della rilevanza della crisi di impresa nei reati tributari, premettendo che le condotte sanzionate comportano sostanzialmente la indebita appropriazione di somme altrui di cui si ha la detenzione e che tale evenienza rende del tutto irrilevante le difficoltà economiche impreviste.
E’ stato posto in evidenza il collegamento intercorrente tra il debito verso il fisco relativo al versamento delle ritenute e l’erogazione degli emolumenti ai collaboratori con la conseguenza che quando queste ultime vengono effettuate dal sostituto d’imposta, insorge a suo carico un obbligo di accantonamento delle somme dovute all’Erario e di organizzazione su scala annuale delle risorse disponibili in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria.
La Suprema Corte ha quindi ritenuto ed ha rilevato l’erroneità della decisione da parte del Riesame di Potenza in ordine all’applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità ai reati tributari.
Inoltre la Corte aggiunge anche che non risulta dimostrata l’effettiva impossibilità per l’imprenditore di far fronte alla crisi finanziaria atteso che non risulta dimostrato che l’indagato si sia effettivamente attivato per ovviare alla mancanza di risorse economiche ne che si sia attivato per organizzare quelle disponibili per onorare il debito con l’Erario.
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