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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 4 e 5 dell’articolo 42, e del comma 4 dell’articolo 51 della legge della Regione Basilicata sull’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio
pluriennale 2014-2016.

Si tratta di due articoli che riguardano il settore dei rifiuti, e in particolare il trattamento e lo smaltimento in discarica: per la Consulta, vi sarebbe una «lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente” cui deve essere ricondotta la disciplina della gestione dei rifiuti».

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato parti della legge lucana (numero 26 del 2014), in particolare dove aveva consentito «fino al 31 luglio 2015, nelle more della realizzazione, adeguamento e messa in esercizio dell’impiantistica di trattamento programmata», lo smaltimento, in «discariche in precedenza autorizzate e in esercizio», dei rifiuti solidi urbani non pericolosi, «previo trattamento parziale degli stessi», senza «peraltro neppure spiegare cosa debba intendersi per trattamento parziale».

Il conferimento di rifiuti trattati parzialmente, secondo la Corte, era stato prorogato dalla normativa statale fino al 2009:
la legge regionale della Basilicata, quindi, «detta una disciplina ad hoc a distanza di quasi cinque anni dalla scadenza del termine e dopo circa undici anni dall’originaria previsione del relativo adeguamento»: in questo modo, è scritto nella sentenza, «si invade la sfera di competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e si riduce il livello di tutela garantito dallo Stato». (ANSA).

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