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IL TAR rigetta e dichiara inammissibili quattro ricorsi di tre società pronte ad installare impianti mini eolici nell’area di palazzo San Gervasio. Le aziende sono la Sant’Agata Wind srl, Erg Eolica Basilicata srl e la Tyke srl. Tutte e tre avevano presentato il progetto per la costruzione di un impianto minieolico di potenza non superiore ad un megawatt. Installazione che, proprio in ragione al fatto che si tratta di impianti di piccola potenza, richiede un processo di approvazione molto più snello rispetto ai parchi eolici veri e propri. Ma la questione analizzata dal Tar riguarda tutta una serie di contenziosi con l’amministrazione di Palazzo San Gervasio, che avrebbe di punto in bianco, secondo quanto detto dalle aziende, cancellato la validità della cosiddetta “dia”, una sorta di procedimento unico che supera la valutazione di impatto ambientale e snellisce le pratiche per il minieolico e il fotovoltaico. E mentre sempre il Tar ha sbloccato i lavori per la creazione della stazione geotermica Teknosolar adesso la questione minieolico viene bloccata dal Tar.
La questione va avanti da parecchi anni e ruota attorno a quel “ritiro” della dia che il Comune avrebbe messo in pratica a causa del mancato versamento di un contributo una tantum da parte delle aziende. A questo si aggiunge che l’amministrazione di palazzo San Gervasio ha ripetutamente chiesto il pagamento di una penale di diecimila euro per ogni azienda per non aver rispettato i tempi.
In pratica i progetti di minieolico si sono impantanati nello stesso meccanismo burocratico che in teoria avrebbe dovuto snellire le procedure di autorizzazione alla costruzione degli impianti.
In primo luogo la questione dei 10mila euro di penale non possono essere trattati dal tribunale amministrativo, nelle sentenze infatti si legge che «su questa parte della controversia, afferente la debenza o meno dell’importo (10 mila euro) richiesto dal comune, il gravame è inammissibile stante l’insussistenza della giurisdizione amministrativa sul punto. Su questa domanda, nella quale sono comunque coinvolte posizioni di diritto soggettivo, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario». Diversa invece è la questione riguardante l’aspetto puramente burocratico. Secondo i giudici amministrativi le aziende non avrebbero ottemperato a quanto disposto dalla stessa Regione in merito agli step necessari per poter ottenere l’autorizzazione per il parco eolico. Il tutto ruota alla Smtg, la cosiddetta soluzione tecnica minima generale che indica le procedure per il collegamento tecnico agli impianti di trasmissione dell’elettricità. Questa autorizzazione, oggi chiamata “Tica” deve essere consegnata dall’Enel, Dunque secondo i giudici il solo allegare alla dia la domanda per la connessione alla rete, «non è sufficiente a far ritenere soddisfatta la richiesta del Piano energetico ambientale regionale, relativa invece al documento tecnico rilasciato dall’ente distributore a riscontro della domanda dell’interessato».
Secondo il Tar, pur se comunicato tutto all’Enel «manca la prova che la stessa fosse stata trasmessa al comune o che di tale accettazione questi avesse avuto anche solo cognizione. Tale circostanza, rilevante alla luce del fatto che l’istante può chiedere modifiche al preventivo o esercitare la facoltà di realizzazione in proprio delle opere necessarie per la connessione, impediva che la documentazione allegata alla dia potesse considerarsi completa secondo quanto richiesto dalle disposizioni del Piear (quest’ultimo specificamente richiedente copia della Stmg)». Dunque la burocrazia frena i progetti delle società eoliche in questo pezzo di Basilicata, ma ancora è detta l’ultima parola perché, almeno sulla parte riguardante i soldi richiesti dal Comune, c’è da fare i conti con il tribunale ordinario.
v.panettieri@luedi.it
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