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POTENZA – Nel progetto a sua firma per l’adeguamento dell’aviosuperficie Mattei di Pisticci Scalo mancavano «relazione idrogeologica ed idraulica e dello studio di impatto o fattibilità ambientale». Di qui l’annullamento di tutti gli atti successivi del Consorzio industriale di Matera, inclusi gli espropri già effettuati, poi rivalutati dal Tar con gli interessi legali maturati in quasi 5 anni di causa. Interessi e spese pari a 151mila euro, che adesso l’ex direttore generale e responsabile del procedimento Francesco Vizziello dovrà risarcire al 75% (113mila euro). Il resto a carico – a scanso della prescrizione – dei membri del consiglio d’amministrazione dell’epoca.
E’ stata pubblicata nei giorni scorsi la sentenza della Corte dei conti della Basilicata sulla “tegola” milionaria piovuta nel 2011 sulle casse del Consorzio Asi di Matera.
A far partire l’inchiesta condotta dai militari delle Fiamme gialle di Potenza è stato un articolo a firma di Piero Quarto pubblicato dal Quotidiano della Basilicata il 16 febbraio dello stesso anno, quando il successore di Vizziello, Tommaso Panza, si era trovato a fronteggiare un’improvvisa crisi di liquidità per effetto dei risarcimenti riconosciuti a due proprietari terrieri di Pisticci: Giuseppe Musillo ed Angela Difesca.
Il collegio della Corte dei conti presieduto da Maurizio Tocca (estensore Vincenzo Pergola, e consigliere Giuseppe Tagliamonte) riprendendo le sentenze di Tar e Consiglio di Stato parla di «procedure di esproprio di immobili condotte in maniera illegittima, ed a seguito delle quali l’Ente era stato condannato al pagamento di ingenti cifre a titolo di risarcimento danni».
Un illegittimità derivata dal fatto che «i progetti definitivi erano stati approvati in assenza di documenti ritenuti essenziali» dalle leggi in vigore: «quali le relazioni geologica, geotermica, idrologica, idraulica e sismica, nonché lo “Studio di impatto ambientale ovvero di fattibilità ambientale”». Motivo per cui i giudici amministrativi avevano annullato «la delibera di approvazione dei progetti con conseguente nullità derivata dal decreto di esproprio adottato».
«L’inescusabile superficialità – scrive la Corte dei conti – con la quale il convenuto (Vizziello, ndr) ha svolto il succitato compito emerge dalla lettura dello stesso verbale di verifica, ove viene riportato che “una parte del sedime aereoportuale ricade nella perimetrazione delle aree inondabili del fiume Basento formulata dall’autorità di bacino della Basilicata ed evidenziate nel Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico Pai”, e nonostante ciò l’ingegner Vizziello non ha rilevato la deficienza della relazione idrogeologica ed idraulica, espressamente richiesta».
Pertanto il procuratore regionale Michele Oricchio aveva chiesto che Vizziello risarcisse non solo gli interessi maturati nelle more degli accertamenti giudiziari, ma anche una quota rilevante del «valore delle opere espropriate», pari a 779mila euro dei 930 versati ai coniugi Musillo. Per un totale di 656mila euro «oltre accessori di legge e spese di giustizia, ovvero a quella diversa ritenuta di giustizia dal Collegio».
Di diverso avviso il collegio della Corte che sul punto ha accolto le obiezioni del difensore di Vizziello, l’avvocato Gaetano Esposito, per cui «la somma di 779mila euro riconosciuta ai coniugi Mussillo dalla sentenza del Consiglio di Stato (…) – quale risarcimento del danno per l’accertata illegittimità derivata della procedura espropriativa – corrisponde al “valore delle opere espropriate” , e quindi sarebbe stata la stessa che si sarebbe dovuta corrispondere a titolo di indennità di esproprio, anche nell’ipotesi in cui la procedura ablativa fosse stata correttamente espletata».
Altra storia i 151mila euro pagati dal Conzorzio per «le spese del contenzioso» di cui 67mila per interessi, 25mila per l’imposta di registrazione della sentenza, «e la restante parte per il pagamento delle spese legali del difensore del Consorzio e di quelle della parte vincitrice nel contenzioso, in entrambi i gradi di giudizio».
«Circa il nesso di causalità – scrivono i giudici contabili – tra il suddetto esborso dannoso ed il comportamento dell’odierno convenuto, appare di tutta evidenza che tali ulteriori spese non avrebbero gravato sulle finanze del Consorzio, ove il convenuto non avesse posto in essere i presupposti dell’illegittimità derivata della procedura espropriativa, svolgendo con grave superficialità la verifica sul progetto prevista».
Quindi la censura all’ex consiglio di amminstrazione «accanto alla responsabilità principale dell’ingegner Vizziello», a cui spettava come responsabile del procedimento «la verifica della completezza degli elaborati progettuali». Una «corresponsabilità» da definire in un ulteriore – eventuale – processo, legata al fatto che il consiglio «in ben due occasioni ha approvato il progetto senza rilevare le evidenti carenze progettuali».
l.amato@luedi.it
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