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POTENZA – Il Tar (Tribunale amministrativo regionale) di  Basilicata ha rigettato, ritenendolo “infondato” – come si legge nella sentenza   il ricorso che l’Eni aveva presentato contro l’ordinanza sindacale del Comune di Viggiano   del 22 gennaio del 2000.

Ordinanza che  intimava alla compagnia petrolifera l’intervento e la bonifica del sito, poi attuato dal comune di Viggiano. A renderlo noto la Ola (Organizzazione lucana ambientalista).

Nella sentenza il Tribunale amministrativo regionale ha, infatti, affermato che “alla bonifica dei siti inquinati debbano provvedere i reali responsabili della condizione di inquinamento”  come anche acacde anche nel caso di abbandono di rifiuti.

L’Eni sull’episodio si è sempre dichiarata estranea ai fatti che hanno portato alla situazione di inquinamento descritta nel provvedimento sindacale recante “l’ordine di disinquinamento e risanamento ambientale per grave sversamento di petrolio“. I fatti risalgono al 2001, 13 anni fa.

Il 21 gennaio intorno alle 9 si verificava un grave incidente stradale lungo la Strada provinciale  54 che vedeva coinvolte due autocisterne che trasportavano petrolio greggio dal pozzo petrolifero Monte Enoc alla raffineria Agip  di Taranto.

In particolare, nello scendere a pieno carico da monte a valle, una autocisterna si scontrava con un’altra autocisterna che procedeva in senso inverso, risalendo da valle a monte. A seguito dello scontro – scontro che ha causato la morte del  conducente della prima autocisterna  –  si verificava la dispersione di circa 25.000 litri di petrolio greggio sull’asfalto e nel terreno circostante, con infiltrazione in un pozzo di acqua sorgiva e con compromissione della relativa falda.

Inquinamento della falda acquifera reso noto solo grazie alla sentenza del Tar emessa lo scorso 21 giugno. 

«Eni ha impugnato l’ordinanza sindacale – si legge nella nota della Ola –  dopo una “rocambolesca” ricerca dei soggetti destinatari della notifica dell’ordinanza sindacale”. Sempre secondo la compagnia petrolifera  inoltre il sindaco di Viggiano “era incompetente ad adottare l’ordinanza impugnata in base alla giurisprudenza”

La sentenza del Tribunale amministrativo regionale  invece imputa ad Eni Spa la responsabilità riconducibile ad Agip in quanto “unici soggetti cui potrebbe ascriversi la responsabilità per l’incidente” considerato che “il petrolio sversato era di proprietà dell’Agip e veniva trasportato dal pozzo sito in Val d’Agri alla raffineria Agip di Taranto. Oltretutto, si aggiunge, il rapporto fra l’Agip e il superconsorzio “Trasporti lucani” (del quale facevano parte i mezzi coinvolti nll’incidente del 21 gennaio del 2001) era dettagliatamente disciplinato da un accordo con relative condizioni generali che prevedeva che “il vettore avrebbe risposto in proprio di qualsiasi perdita, mancanza o alterazione della merce trasportata e di qualsiasi danno e spesa che possa arrecare a cose e/o persone oltre che durante il viaggio anche durante lo scarico presso il destinatario della merce”.

Per le operazioni di bonifica nel 2013 la Regione Basilicata ha concesso al Comune di Viggiano le anticipazioni delle spese pari a circa 20.000 euro per la rimozione dei teli e di tombatura dei piezometri posizionati per monitorare l’inquinamento. A oggi i cittadini di località San Martino di Viggiano attendono, però,  ancora il risarcimento dei danni che sono stati richiesti.

al. g.

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