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ORA si va al Consiglio di Stato. Martedì 29 luglio l’ultimo grado della giustizia amministrativa si pronuncerà sulla richiesta di sospensiva avanzata dalla società Cogem e dal Comune di Matera rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato il permesso a costruire che era stato concesso per il Mulino Alvino in via San Vito e in via compensativa anche per la costruzione di un immobile in via Dante in un’area che era destinata a verde. Scelte che sono state fatte attraverso le procedure del cosiddetto Piano Casa 2 e senza il passaggio in Consiglio comunale. E proprio quest’ultimo è il vulnus che il Tribunale amministrativo regionale ha evidenziato nelle procedute concendendo l’annullamento del permesso a costruire ai residenti.
Nei giorni scorsi le associazioni impegnate in questa battaglia insieme ai cittadini si sono date e si stanno dando ancora da fare per la costituzione in giudizio e soprattutto per il reperimento delle non poche risorse necessarie ma la battaglia iniziata nei mesi scorsi va avanti e la prossima settimana si avrà probabilmente un nuovo pronunciamento sulla sospensiva prima dell’esame di merito che arriverà solo entro qualche mese.
La questione risulta di non poca importanza perchè riapre di fatto una polemica mai sopita che si è estesa nei mesi passati anche all’opportunità che l’Amministrazione comunale procedesse a questo ricorso.
L’ANTEFATTO – Il Tar, con decisione del 19 aprile, ha sottolineato nella sentenza la necessità di dover far esprimere il Consiglio comunale su una materia che come quelle di programmazione urbanistica va indicata e definita proprio dall’assemblea comunale. Anche quest’ultimo un aspetto sul quale si è aperta una lunghissima discussione ed un ampio dibattito all’interno del Consiglio, tra giunta e Consiglio e tra le varie parti dell’Amministrazione.
«Con riferimento, invece, al procedimento autorizzatorio il legislatore statale, “sino all’entrata in vigore della normativa regionale” prevede l’applicazione della disciplina autorizzatoria rafforzata di cui all’articolo 14 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che richiede la previa deliberazione del Consiglio comunale per il rilascio del “permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali”» si legge nella sentenza del Tar.
«Tale deliberazione preliminare del Consiglio Comunale costituisce, quindi, un elemento necessario per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art.5, comma 9 e seguenti, del D.L. n.70 del 2011.
Tale particolare natura del permesso di costruire rilasciato ai sensi dell’art.5, comma 9 e seguenti, del D.L. n.70 del 2011 porta quindi ad escludere che l’autorizzazione in questione possa essere rilasciata secondo il procedimento ordinario, con la conseguenza che l’assenza della previa deliberazione del Consiglio comunale sul progetto presentato dal privato vizia il procedimento stesso».
Ora l’ultima parola toccherà al Consiglio di Stato e già sulla sospensiva si avrà una prima importante indicazione dell’andamento di una questione che mette di fronte procedure, pubblica amministrazione e cittadini.
p.quarto@luedi.it
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