X
<
>

Share
2 minuti per la lettura

CATANZARO – Perde il lavoro e anche la casa. Invasa dal fango, proveniente dal costone sovrastante crollato in seguito agli eventi franosi che il 22 novembre del 2011 avevano messo in ginocchio il catanzarese. Ad agosto del 2012 il primo lavoretto. E la prima modesta paga di 80 euro, che a Francesco sono apparsi quasi come un “tesoretto”. Incontenibile la voglia di restituire un sorriso alla moglie e ai figli. Con una gita a Tropea, per un sabato sera diverso dalla grigia quotidianità. L’auto da un anno è ferma lì, sotto la casa evacuata, dove l’uomo corre a prenderla per pigiare di nuovo felice sull’acceleratore. 

Tutti a bordo e via, lungo la strada che li porta nella gettonatissima località turistica. Per vivere quel sogno che, tuttavia, sulla strada del ritorno, si infrange inesorabilmente davanti ad una gelida paletta sollevata da un agente della Polstrada, che gli impone l’alt e gli eleva una salata contravvenzione per non aver pagato il premio assicurativo. Che Francesco, peraltro, aveva tentato di “taroccare” alla meno peggio per non rinunciare a donare un sorriso alla sua famiglia. Mille euro e la confisca dell’auto. «Ma lui, tutto ciò, lo aveva fatto per amore», ha sostenuto ieri l’avvocato Francesco Di Lieto, durante un’arringa che farebbe invidia a De Amicis. 
E che, al termine di una causa intentata dal legale contro la Prefettura di Vibo Valentia, ha convinto il Giudice di Pace di Tropea, Nicola De Blasi, ad annullare il provvedimento impugnato, restituendo così quel sorriso che si era ancora una volta perso strada facendo. Arringa ovviamente supportata dagli aspetti tecnici, che, in via preliminare, hanno portato l’avvocato del Codacons ad eccepire “la carenza di potere in capo al soggetto che ha emesso l’atto impugnato, in quanto l’esigenza di espressa delega per iscritto sussiste per la firma degli atti di competenza Prefettizia, qualora essi siano sottoscritti da altri funzionari o vice-prefetti”. 
Secondo l’avvocato Di Lieto, infatti, nel caso in questione ricorre l’ipotesi di “falso  grossolano”, oltre a non essersi instaurato il contraddittorio, così non consentendo al ricorrente l’esercizio del diritto di partecipazione e l’adempimento dei doveri di collaborazione finalizzati all’ampliamento e all’effettività della tutela della propria posizione. Da qui il vizio di violazione di legge sostenuto dal legale per sostenere l’illegittimità del provvedimento impugnato, che, alla fine, il giudice ha annullato.
Share

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

Share
Share
EDICOLA DIGITALE