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CROTONE – Nell’utilizzare le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, non si possono “‘assemblare’ illogicamente le parti coincidenti di dichiarazioni differenti” e se il principio della cosiddetta ‘frazionabilita” delle dichiarazioni è stato più volte dichiarato valido dalla Cassazione, questo non rappresenta tuttavia un “passepartout”. Lo stabilisce la stessa Suprema Corte, con una sentenza della sesta sezione penale che ha annullato un pronunciamento della Corte d’appello di Catanzaro, rinviandolo ai giudici di merito per un nuovo giudizio. Il 22 giugno 2010 la Corte d’appello, confermando la decisione del Tribunale di Crotone, aveva condannato quatto persone – Fabrizio Arena, Salvatore Arena e Fiore Gentile – per associazione per delinquere di stampo mafioso perchè considerati esponenti della cosca “Arena”; e una quarta, Domenico Magnolia, per favoreggiamento personale, perchè avrebbe aiutato alcuni soggetti a sottrarsi alle indagini nei loro confronti e ad evitare l’arresto. Tutti e quattro hanno presentato ricorso in Cassazione. I primi tre hanno contestato l’utilizzo delle dichiarazioni dei pentiti, che i giudici di merito hanno ritenuto “fonte probatoria fondamentale”.
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