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ROMA – L’agente della polizia stradale Luigi Spaccarotella aveva la «ferma determinazione di arrestare ad ogni costo l’allontanamento dell’automobile dei giovani» tifosi laziali quando sparò, l’11 novembre del 2007, uccidendo Gabriele Sandri che viaggiava sul veicolo. Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni depositate oggi e relative all’udienza con la quale lo scorso 14 febbraio ha confermato la condanna a 9 anni e 4 mesi per l’ex poliziotto colpevole di omicidio volontario con dolo eventuale.
Nelle 22 pagine della sentenza 31449, scritta dal consigliere Antonella Mazzei, la Suprema Corte difende il verdetto di secondo grado, della Corte di Assise di Appello di Firenze del primo dicembre 2010, che aveva aumentato gli anni di carcere per Spaccarotella inizialmente giudicato responsabile di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento e punito con solo sei anni di carcere, con pronuncia emessa – tra le proteste – dalla Corte di Assise di Arezzo il 14 luglio del 2009. In base alle massime di esperienza, scrive la Cassazione, «l’esplosione di un colpo di pistola a quella distanza dall’obiettivo, pur costituito dalla parte inferiore del veicolo in movimento, non poteva oggettivamente garantire anche al più esperto tiratore la precisione del bersaglio in relazione al tipo di arma corta (pistola) utilizzata e alle altre peculiarità del caso (presenza della rete metallica e movimento del veicolo)». «Con la ragionevole conclusione – prosegue l’Alta Corte – che l’autore dello sparo si rappresentò la possibilità di cagionare un evento dannoso (si pensi solo all’ipotesi in cui fossero improvvisamente transitati, in quel frangente, sulle corsie autostradali, altri veicoli che avrebbero potuto essere attinti dal proiettile in corsa)».
«E ciononostante – concludono i supremi giudici – Spaccarotella effettuò lo sparo e, perciò, ne accettò tutte le possibili conseguenze». La circostanza che l’imputato – ora in carcere – si rendesse conto dei rischi di quanto stava per fare, è, per la Cassazione, «rafforzata dalla sua specifica competenza in materia di armi e dal servizio di garanzia dell’ordine pubblico da lui prestato, come assistente della polizia stradale, in quello specifico frangente e contesto territoriale».
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