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CATANZARO – La Corte Costituzionale ha bocciato la legge regionale con la quale la Fondazione per la ricerca e la Cura dei tumori ‘Tommaso Campanella’ veniva riconosciuta come ente di diritto pubblico. La Consulta, con la sentenza 214, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale «degli articoli 5 e 9, comma 1, quanto a quest’ultimo nel testo introdotto dall’art.3 della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011 n.50 (norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011 n.35), della legge della Regione Calabria 28 settembre 2011 n.35 (riconoscimento ex articolo 54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della Fondazione per la ricerca e la Cura dei tumori ‘Tommaso Campanella’ centro oncologico d’eccellenza come ente di diritto pubblico». La Corte ha anche dichiarato in via conseguenziale l’illegittimità costituzionale dell’intero testo delle leggi della Regione Calabria n.35 del 2011 e n.50 del 2011. Nel ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri si evidenziava che «la legge impugnata disciplina il riconoscimento come ente di diritto pubblico della Fondazione per la ricerca e la Cura dei tumori ‘Tommaso Campanella’, già istituita ai sensi dell’art.21 della legge regionale 7 agosto 2002 n. 29 quale fondazione di diritto privato».
«Il ricorrente – è evidenziato nel ricorso riportato nella sentenza – premette che la Regione Calabria si è vincolata il 17 dicembre 2009 all’osservanza di un Piano di rientro dal deficit della sanità e che, a causa dell’inadempimento in cui è incorsa, il consiglio dei ministri, ha nominato un commissario ad acta. Per questa ragione il riconoscimento della Fondazione quale ente di diritto pubblico determinerebbe una interferenza con le attribuzioni del commissario, con cui lo si è incaricato di disporre il riassetto della rete ospedaliera regionale, sospendendo l’apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche». Si fa poi riferimento all’articolo 9 che consentiva l’assunzione di «nuovo personale in deroga ai limiti previsti dal punto 4 della già citata delibera di giunta n. 845 del 2009. Questi lederebbe gli articoli 3 e 9 della Costituzione, consentendo di accedere ad un pubblico ufficio senza procedura concorsuale e in violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione». I giudici della Corte Costituzionale nella loro sentenza ritengono che le questioni poste dalla Presidenza del Consiglio siano fondate. «Non è dubbio – scrivono – che entrambe le leggi impugnate siano generatrici di spesa pubblica. Va parimenti rilevato che la spesa determinata dal riconoscimento della Fondazione quale ente pubblico ha i caratteri della novità».
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