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PERDE pezzi, e pure importanti, il regolamento urbanistico di Potenza: il Tar, con sentenze pronunciate lo scorso 16 dicembre ha accolto i 15 ricorsi presentati all’indomani dell’approvazione del regolamento, la cui delibera di attuazione porta la data del 31 marzo 2009. E la prima conseguenza delle decisioni assunte dal Tribunale amministrativo potrebbe essere un sostanziale slittamento dei tempi per quello che riguarda la realizzazione degli interventi previsti per l’area del Gallitello. Sono state riconosciute, infatti, le ragioni della Sogefisan srl, società che svolge attività di vendita e assistenza di prodotti medico professionali e ospedalieri, riconducibile all’imprenditore del settore, Vincenzo Basentini. Cos’è successo? Il famoso titolare di Tecnomedical, noto pure per essersi candidato alle ultime elezioni comunali come capolista Mpa, aveva presentato un progetto per la realizzazione di un complesso polifunzionale. Erano previsti pure un parcheggio multipiano, un sovrappasso pedonale, con tanto di collegamenti verticali, attraverso ascensori e scale in grado di interconnettere via del Gallitello, con il sovrastante rione Cocuzzo. Insomma, un progetto importante e ampio che avrebbe consentito di collegare la nuova zona di espansione dei servizi commerciali con una parte un pò più periferica della città come è quella del Serpentone. Il via libera era arrivato dalla conferenza di pianificazione, ovvero l’organismo in cui vengono accolte le osservazioni degli altri enti alla pianificazione elaborata del Comune. Dunque, la conferenza dà l’ok al progetto della Sogefisan. Solo in un secondo momento, e senza che la modifica apportata fosse oggetto di una nuova valutazione da parte della stessa conferenza, in fase di adozione del regolamento, il progetto viene cancellato. La società, difesa dall’avvocato Carmine Bencivenga, aveva sollevato davanti al tribunale amministrativo ragioni di illegittimità della procedura. E il Tar le ha riconosciute: le norme in materia, infatti, prevedono esplicitamente che in caso di integrazioni è necessaria una nuova valutazione unanime da parte di tutte le amministrazioni interessate, tramite definitiva approvazione in sede di conferenza di pianificazione. Un passaggio che, il Comune di Potenza ha invece omesso. Che cosa succederà adesso? Molto probabilmente il regolamento, o almeno la parte di esso in cui sono state apportate le modifiche, dovrà essere nuovamente sottoposto all’esame della Conferenza di pianificazione. Ed è presumibile che – in attesa di conoscere l’esito della valutazione, e data la portata dell’intervento progettato, destinato a dare un volto diverso alla zona – anche gli altri progetti pianificati nella zona, che dovrebbero essere comunque compatibili fra loro, subiscano rallentamenti. Ma c’è un altro elemento importante che emerge dalle sentenze del Tar, e che attiene a questioni più generali ma fondanti rispetto all’utilizzo degli strumenti di pianificazione urbanistica. Il tribunale amministrativo ha accolto diversi ricorsi che sollevavano la violazione delle norme previste dalle legge regionale numero 23 del 2009. In pratica, il giudice amministrativo, riconosce che il regolamento urbanistico può regolamentare solo le aree situate all’interno del perimetro dei suoli urbanizzati. Mentre per le restanti parti, in mancanza di un Piano strutturale comunale, sono da ritenersi vigenti le indicazioni previste dal Piano regolatore generale. Il Comune di Potenza si era regolato diversamente, inserendo nell’ambito periurbano (zone classificate come suoli agricoli abbandonati o sistemi insediativi diffusi extraurbani privi di organicità) terreni di proprietà, con il conseguente blocco dell’attività edilizia. Il Tar, invece, ha accolto le motivazioni dei ricorrenti, stabilendo che, in base a quanto previsto dalla legge regionale, il regolamento urbanistico non può regolamentare il periurbano. Dunque, il ricorrente che voglia costruire, in attesa del piano piano strutturale, sarà tenuto a seguire le indicazioni del piano regolatore. C’è un fatto: il principio stabilito dal Tar è valido solo per coloro che hanno presentato ricorso. Il Comune, in autotutela, potrebbe comunque decidere di adeguarsi a questo principio in via generale.

Mariateresa Labanca

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