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L’INPS ha fissato nuovi limiti di reddito per la corresponsione dell’ANF (Assegno per il nucleo familiare) che entreranno in vigore a partire dal 1 Luglio 2011.
L’ANF rientra tra le forme di sostegno alle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazioni previdenziali, il cui reddito risulta inferiore ai suddetti limiti che hanno validità dal 1 Luglio al 30 Giugno dell’anno successivo e dipendono dalla variazione percentuale dell’indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolata dall’ISTAT.
Hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare i lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori in malattia, in cassa integrazione, in disoccupazione, in mobilità indennizzata, assistiti per tubercolosi), i titolari di prestazioni previdenziali, i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e i pensionati dei fondi speciali, i lavoratori parasubordinati (ovvero lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi che paghino, per il 2010, l’aliquota del 26,76%).
Non hanno diritto all’assegno, invece, i piccoli coltivatori diretti (per le giornate di lavoro autonomo), i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e relativi pensionati delle gestioni per i lavoratori autonomi che, tuttavia, possono usufruire della disciplina sugli Assegni Familiari e sulle quote di maggiorazione delle pensioni.
Oltre al lavoratore dipendente o al titolare delle prestazioni previdenziali, nel concetto di “nucleo familiare” rientrano: il coniuge (anche se non convivente purché non legalmente ed effettivamente separato), i figli legittimi e/o legittimati minorenni (e anche i figli maggiorenni, i fratelli, le sorelle e i nipoti se inabili e non coniugati) e in alcuni casi i familiari residenti all’estero di cittadino straniero. Nel caso in cui il nucleo familiare sia “numeroso”, ovvero composto da almeno 4 figli ed equiparati di età inferiore a 26 anni, si avrà diritto all’assegno non solo per i figli minori ma anche per i maggiori di anni 18 ed inferiore a 21 anni purché studenti o apprendisti.
L’importo dell’assegno viene calcolato mettendo in rapporto il numero dei componenti del nucleo familiare, la tipologia di nucleo e il reddito percepito da tutti i componenti nell’anno solare precedente il 1 Luglio dell’anno per il quale viene fatta la richiesta (es. per il periodo dal 1 Luglio 2011 al 30 Giugno 2012 devono essere dichiarati i redditi dell’anno 2010). Tra i redditi da dichiarare rientrano quelli assoggettabili all’IRPEF quali: i redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale, i redditi d’impresa, redditi da terreni e fabbricati, i redditi a tassazione separata (come gli arretrati di retribuzione o di pensione e le indennità di preavviso), i redditi prodotti all’estero, pensioni e vitalizi, l’assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato, le borse di studio, la pensione per invalidi civili per i ciechi e sordomuti, gli interessi di c/c su depositi bancari, gli interessi da BOT o CCT, i proventi da investimento.
Nel calcolo non vanno presi in considerazione, invece, i redditi che rivestono carattere di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal beneficiario, o risarcitorio, i redditi derivanti da trattamenti di fine rapporto, le rendite Inail, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento, le indennità ai ciechi e ai sordi, le indennità di frequenza, gli arretrati delle integrazioni salariali.
Per usufruire dell’ANF il lavoratore dipendente deve presentare domanda al proprio datore di lavoro, utilizzando https://www.inps.it/Modulistica/leggiFile.asp?Canale=&IDArea=4&TextSearch=&id_modulo=1558&id_file=6809&nome_file=SR16_ANF_DIP.pdfil modello ANF/DIP ; negli altri casi la domanda deve essere presentata all’Inps, utilizzando i modelli specifici. Nel primo caso, il pagamento viene effettuato dal datore di lavoro (che provvederà, successivamente, a chiedere il rimborso della somma versata all’INPS), congiuntamente alla corresponsione della retribuzione. In tutti gli altri casi, l’assegno è pagato direttamente dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
Elisabetta Cipolla
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