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Non poteva essere candidato alle elezioni Regionali del 2005 svoltesi in Calabria Giampaolo Chiappetta eletto consigliere regionale in quella tornata elettorale. Lo ha stabilito la Cassazione rilevando che Chiappetta era «ineleggibile» in quanto non si era dimesso dal consiglio di amministrazione del Consorzio ‘Co.M.A.C’ a partecipazione maggioritaria della Regione. Con questa decisione la Suprema Corte – con la sentenza 12653 – ha dato ragione a Raffaele De Lorenzo, candidatosi anche lui in quella tornata elettorale e aspirante allo stesso incarico di Chiappetta. Così è stata ‘bocciatà dai Supremi Giudici la pronuncia con la quale la Corte d’appello di Catanzaro, lo scorso 29 giugno, aveva confermato la correttezza delle elezioni di Chiappetta. Secondo la Corte d’appello solo chi siede nel Consiglio di amministrazione di una società per azioni a partecipazione della Regione si deve dimettere dall’incarico per essere eletto, mentre chi siede nel Cda di un Consorzio può continuare a farlo. Invece la Cassazione ha sottolineato che anche chi fa parte del ‘board’di un semplice Consorzio ha un potere di influenza che lo può avvantaggiare nella competizione elettorale. Quindi anche i consiglieri di società semplici devono dimettersi prima di formalizzare la loro candidatura elettorale.
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