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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, “Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria», il cosiddetto «spoil system», nella parte in cui le disposizioni si applicano ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali e al direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria (Arpacal). L’eccezione era stata sollevata dal Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del lavoro e dal Consiglio di Stato. Nella sentenza, la Corte ricorda la dichiarazione di illegittimità «di una disciplina legislativa della Regione Lazio analoga a quella attualmente censurata e riferita ai direttori generali delle aziende sanitarie locali». «Per giungere a tale conclusione – prosegue la sentenza – questa Corte ha escluso sia che i direttori generali delle Asl siano dirigenti apicali, sia che essi vengano nominati in base a criteri puramente fiduciari, cioè in ragione di valutazioni soggettive legate alla consonanza politica e personale con il titolare dell’organo politico. Il direttore generale di Asl è ‘nominato fra persone in possesso di specifici requisiti culturali e professionalì e viene ‘qualificato dalle norme come una figura tecnico-professionale che ha il compito di perseguire, gli obiettivi gestionali e operativi definiti dagli indirizzi della Giuntà. Quanto affermato nella sentenza n. 104 del 2007, relativamente ai direttori generali delle Asl del Lazio, non può che essere ribadito anche con riferimento alle categorie di titolari di uffici cui appartengono i soggetti che, sulla base delle disposizioni censurate, sono stati dichiarati decaduti dall’incarico con gli atti contestati nei due giudizi, vale a dire i direttori generali delle Asl della Regione Calabria e il direttore generale dell’Arpacal’. Anche nell’ordinamento regionale calabrese, i rapporti fra il direttore generale dell’Asl, quello di Arpacal e l’organo politico risultano ‘mediati da strutture dipendenti dalla Giuntà». «In secondo luogo – prosegue la sentenza – la nomina dei direttori generali delle Asl della Regione Calabria è subordinata al possesso di specifici requisiti di competenza e professionalità, mentre quella del direttore generale dell’Arpacal è, oltre a ciò, anche preceduta da ‘avviso pubblicò. Tali nomine, pertanto, presuppongono una forma di selezione che, per quanto non abbia natura concorsuale in senso stretto, è tuttavia comunque basata sull’apprezzamento oggettivo, ed eventualmente anche comparativo, delle qualità professionali e del merito. Essa, quindi, esclude che la scelta possa avvenire in base ad una mera valutazione soggettiva di consentaneità politica e personale fra nominante e nominato». Inoltre, sostiene la Corte, «i titolari degli uffici pubblici in questione non collaborano direttamente al processo di formazione dell’indirizzo politico, ma ne devono garantire l’attuazione. A tal fine, non è però necessaria, da parte del funzionario, la condivisione degli orientamenti politici della persona fisica che riveste la carica politica o la fedeltà personale nei suoi confronti»
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