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di ANTONIO CORRADO
MATERA – Parco integrato di Serra Rifusa: tutto da rifare. Non partiranno prima di una nuova gara d’appalto, i lavori per la realizzazione dell’importante area attrezzata della città dei Sassi, perché il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della cooperativa “Bollita Costruzioni”, delle imprese “Impel” e “F.lli Maragno”, che hanno contestato le modalità di espletamento del bando e l’affidamento dei lavori all’Associazione temporanea di imprese Co.Ge.Cis. Srl. Il bando in questione è stato pubblicato il 7 gennaio del 2008 per l’affidamento dei lavori di “riqualificazione del Parco integrato di Serra Rifusa a Matera – lotto funzionale: adeguamento impianto piscine e sistemazione aree di servizio esterne”, questa la testuale intestazione. Il 29 luglio 2008 l’Amministrazione comunale ha aggiudicato in via definitiva l’appalto all’Ati. I ricorrenti, assistiti dagli avvocati Francesco Maria Fucci e Flavia De Bartolomeo, hanno impugnato gli atti di gara prima davanti al Tribunale amministrativo regionale, che ha accolto il ricorso per violazione dell’articolo 83, comma 4, D.Lgs. numero 163/2006, in quanto la Commissione giudicatrice, prima di aprire le buste contenenti le offerte, non avrebbe fissato i criteri motivazionali cui attenersi nell’attribuzione dei punteggi. Alla luce di ciò, i ricorrenti hanno chiesto al Comune il rinnovo della procedura concorsuale con una nuova Commissione giudicatrice, avendo quella precedente già conosciuto il contenuto delle offerte. Il Comune, invece, ha dato corso al rinnovo parziale delle gara con la stessa Commissione giudicatrice, che ha operato con la medesima procedura, limitandosi a riconfermare i verbali del 2008 già annullati dal Tar. Di conseguenza, l’appalto è stato aggiudicato ancora una volta all’Ati Co.Ge.Cis. Quasi naturale il nuovo ricorso al Tar, denunciando l’illegittimità degli atti, in quanto il Comune di Matera avrebbe dovuto nominare una nuova Commissione giudicatrice, o disporre il rinnovo totale della procedura di evidenza pubblica. Il Tar, con ordinanza n. 376/2009, ha respinto la domanda di sospensione degli atti impugnati. Immediato l’appello al Consiglio di Stato, che con ordinanza 5918 del 24 novembre 2009, aderendo alle tesi delle appellanti, ha accolto l’istanza cautelare negata dal Tar così motivando: “In considerazione dell’apertura delle buste contenenti le offerte, il rifacimento dei criteri motivazionali non appare ammissibile neanche da parte di una commissione giudicatrice in diversa composizione e che, pertanto, appare legittimo procedere alla rinnovazione della gara”. Il Comune di Matera avrebbe dovuto addirittura procedere al rinnovo dell’intera gara, non potendo neanche una Commissione nuova predeterminare i criteri motivazionali, essendo ormai già noto il contenuto delle offerte. Quindi l’avvio dei lavori rimarrà congelato fino alla definizione nel merito della causa da parte del Tar. Fino ad allora non potrà essere sottoscritto il contratto, né iniziati i lavori, salvo che il Comune di Matera, conformandosi alle indicazioni del Consiglio di Stato, non annulli in autotutela la gara e proceda a una nuova indizione della stessa. Un caso controverso di “ostinazione burocratica”, che rischia di paralizzare un appalto pubblico importante per la fruibilità di uno spazio urbano strategico.

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